TAR Perugia, sez. I, sentenza 2014-01-29, n. 201400069
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N. 00069/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00277/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 277 del 2004, proposto da:
F S e B G, rappresentati e difesi dagli avv. M B V e M F, con domicilio eletto presso M B V, in Perugia, via Cesarei, 4;B G;
contro
Comune di Assisi, rappresentato e difeso dall'avv. T M, con domicilio eletto presso I S in Perugia, via Palermo S.n.c.;
nei confronti di
Regione Umbria;
per l'annullamento
- del provvedimento 11.3.2004, prot. 10407 con il quale il Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed il Responsabile del Servizio Ricostruzione del Comune di Assisi si determinavano a ritenere non accoglibile la domanda di contributo presentata dai ricorrenti ai sensi della L. 61/98;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o collegato ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Assisi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2013 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espongono gli odierni ricorrenti, coniugati in regime di comunione legale, di aver stipulato con scrittura privata in data 14 settembre 1997 contratto preliminare con la sig.ra Giuseppina Gigliarelli per l’acquisto di fabbricato rurale sito nel Comune di Assisi, con pagamento di 80.000,00 euro a titolo di acconto e caparra confirmatoria ed immediata immissione in possesso. Il contratto definitivo veniva stipulato in data 11 maggio 1998.
Conseguentemente agli eventi sismici del 26 settembre 1997 l’immobile subiva gravi lesioni, tanto che il B chiedeva l’intervento dell’Amministrazione comunale, che con ordinanza sindacale ne ordinava lo sgombero.
Con istanza del 14 settembre 2002, la sig.ra Fringuelli quale comproprietaria dell’immobile suddetto, ha chiesto al Comune di Assisi Ufficio Ricostruzione, di essere ammessa a godere dei benefici di cui alla L. 61/98 in materia di contributi per gli immobili danneggiati dal sisma.
Con provvedimento prot. 10407 dell’ 11 marzo 2004 il Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed il Responsabile del Servizio Ricostruzione del Comune di Assisi hanno respinto la suddetta domanda, ritenendo il perfezionamento della promessa di vendita intervenuto dopo gli eventi sismici del 26 settembre 1997, facendo riferimento al parere espresso dalla Regione Umbria con nota del 24 dicembre 2003, il quale richiama, quanto all’elemento della data certa, il disposto di cui all’art. 2704 c.c.
Gli odierni istanti impugnano il suddetto provvedimento di diniego, deducendo censure così riassumibili:
I. Violazione dell’art. 3 della legge 241/90, difetto di motivazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento della causa tipica dell’atto, ingiustizia manifesta: non sarebbe comprensibile in virtù di quali norme e principi il Comune di Assisi non avrebbe ritenuto accoglibile la domanda di contributo, essendo del tutto erroneo il richiamo all’art. 4 c. 4 della L. 61/98;
II. Violazione dell’art. 4 c. 4 della legge 61/98, eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento della causa tipica dell’atto, ingiustizia manifesta, travisamento dei presupposti di fatto e diritto, illogicità macroscopica: sarebbe del tutto comprovato il perfezionamento del contratto preliminare di acquisto da parte dei ricorrenti in data anteriore al sisma, come dimostrerebbe in particolare, la quietanza rilasciata dalla promissaria alienante con la sottoscrizione del preliminare, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata da quest’ultima nonché l’ordinanza sindacale di sgombero n.6928 del 25 novembre 1997 emessa nei confronti del B.
Si è costituito il Comune di Assisi, chiedendo il rigetto del gravame, stante l’infondatezza di tutte le censure ex adverso dedotte, in sintesi evidenziando:
- la non idoneità di una scrittura privata semplice a fornire prova della data certa anteriore al 26 settembre 1997;
- la mancata allegazione da parte dei ricorrenti di documentazione idonea a comprovare l’anteriorità del trasferimento immobiliare rispetto all’atto pubblico stipulato in data 11 maggio 1998;
- l’inidoneità probatoria della quietanza rilasciata dal promissario alienante, poiché secondo dati di comune esperienza nessun contraente di media diligenza rilascerebbe quietanza per l’anticipo pattuito prima dell’incasso della somma ovvero mediante assegni bancari postdatati;
- diversamente da quanto opinato dai ricorrenti, l’immissione nel possesso dell’immobile sarebbe avvenuta soltanto all’atto della stipula del contratto definitivo, come risulterebbe dallo stesso atto pubblico;
La difesa comunale eccepisce anche il sopravvenuto difetto di interesse al ricorso, poiché non risultando residenti nell’immobile in questione, i ricorrenti non potrebbero comunque accedere al contributo richiesto.
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 19 dicembre 2013, nella quale la causa è passata in decisione.
2. E’ materia del contendere la legittimità dei provvedimenti con cui il Comune di Assisi ha ritenuto non accoglibile la domanda di contributo previsto dalla legge 61/98 presentata dalla ricorrente F S per la ricostruzione post sisma.
3. Può presiedersi dall’esame dell’eccezione in rito sollevata dal Comune resistente, poiché il ricorso è manifestamente infondato nel merito e va respinto.
4. Ai sensi dell’art. 4 c. 4 della legge 61/1998 “ I contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono concessi, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 15, solo ai soggetti titolari del diritto di proprietà sugli edifici alla data in cui si è verificato il danno per effetto della crisi sismica iniziata il, 26 settembre 1997, ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia, rispetto agli stessi edifici, che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a soggetti diversi da parenti o affini fino al quarto grado, dal locatario, dall'affittuario, dal mezzadro, dagli enti pubblici, prima del completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione che hanno beneficiato di tali contributi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato ”.
E’evidente come il legislatore abbia imposto un divieto finalizzato ad evitare speculazioni su contribuzioni pubbliche, dovendosi i contributi de quibus essere erogati soltanto nei confronti dei soggetti direttamente danneggiati dagli eventi calamitosi.
Nel caso di specie, non risulta assolto dagli istanti l’onere della prova della anteriorità del contratto preliminare rispetto all’evento sismico, circostanza dirimente ai fini della spettanza della percezione del contributo e posta a fondamento della impugnata decisione di diniego.
Infatti, ai sensi dell’art. 2704 c.c. in tema di data della scrittura privata, qualora manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dall'art. 2704, comma 1, c.c. (registrazione, morte o sopravvenuta impossibilità fisica di uno dei sottoscrittori, riproduzione in un atto pubblico) ai fini dell'opponibilità della data ai terzi è necessario che sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento ( ex multis Cassazione civile sez. II, 3 agosto 2012, n. 13943;id. sez. VI, 16 febbraio 2012, n. 2299). Ne consegue che tale dimostrazione può anche avvalersi di prove per testimoni o presunzioni, ma solo a condizione che esse evidenzino un fatto munito della specificata attitudine, non anche quando tali prove siano rivolte, in via indiziaria e induttiva, a provocare un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento. Tali fatti atipici non devono essere riconducibili al soggetto che li invoca e devono essere, altresì, sottratti alla sua disponibilità ( ex multis Cassazione civile sez. VI, 16 febbraio 2012, n. 2299).
Ciò premesso, non ritiene il Collegio che i fatti addotti da parte ricorrente possano dirsi idonei a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento rispetto al sisma.
Infatti, la data apposta sulla quietanza rilasciata dal promissario alienante all’atto della sottoscrizione del preliminare pare del tutto inidonea allo scopo, atteso che, a tacer d’altro, nessun contraente di media diligenza rilascerebbe quietanza sulla base di assegni postdatati (datati 15 e 20 ottobre 1997) vale a dire prima di aver effettivamente incassato le somme di cui all’anticipo pattuito.
Del tutto irrilevante al riguardo risulta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.p.r. 445/2000 per altro effettuata dallo stesso promissario alienante, essendo essa priva di valore probatorio nel processo amministrativo, quale mezzo surrettizio per introdurre un’atipica prova testimoniale, potendo al più costituire mero indizio che in mancanza di elementi gravi, precisi e concordanti non è idoneo a scalfire l’attività istruttoria dell’Amministrazione ( ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 7 agosto 2012, n.4527;id. sez. VI, 8 maggio 2012, n.2648;id. sez. IV, 3 agosto 2011, n.4641).
Infine, parimenti mancante di valore probatorio è la asserita immediata immissione in possesso dei ricorrenti all’atto del perfezionamento del preliminare - fatto di per sé idoneo ad assurgere ad indizio circa l’avvenuta stipulazione del preliminare - essendo tale circostanza, indicata nella scrittura privata, smentita dalle risultanze contenute nell’atto pubblico di acquisto del 11 maggio 1998 con valore fidefaciente ex art. 2700 c.c.
Anche l’ordinanza di sgombero n.6928 emessa dal Comune il 25 novembre 1997, può dirsi al più valevole quale elemento indiziario della preesistenza del preliminare a tal data, ma non a quella in cui si è verificato il sisma, e tenendosi presente quanto indicato dal Comune circa la verosimile prassi, dettata dalla obiettiva situazione di emergenza, in merito alla scarsezza di controlli sulla legittimazione attiva dei soggetti richiedenti.
5. Alla luce delle suesposte considerazioni, tutte le doglianze di violazione di legge e di eccesso di potere dedotte risultano prive di pregio, con conseguente infondatezza del ricorso, che deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza, secondo dispositivo.