TAR Roma, sez. I, sentenza 2012-05-16, n. 201204389

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2012-05-16, n. 201204389
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201204389
Data del deposito : 16 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09169/2009 REG.RIC.

N. 04389/2012 REG.PROV.COLL.

N. 09169/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 9169 del 2009, proposto da M A, rappresentato e difeso dall'avv. A M, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, via Torino n. 41;

contro

- il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.;
- il Consiglio Superiore della Magistratura, nella persona del Presidente p.t.;
- il Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Cagliari, in persona del legale rappresentante;
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono elettivamente domiciliati, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

del provvedimento contenuto nella delibera di revoca del Consiglio Superiore della Magistratura, reso in data 11 giugno 2009, in accoglimento del parere del Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Cagliari del 30 marzo 2009, reso sulla base della proposta di revoca del 17 febbraio 2009 proveniente dal Presidente del Tribunale di Oristano e del D.M. del Ministro della Giustizia del 6 luglio 2009, con il quale si decretava la revoca del dott. M dall’incarico di Giudice onorario del Tribunale di Oristano ed a questo notificato in data 16 luglio 2009, nonché di ogni altro atto connesso, resupposto e conseguenziale e specificamente:

- del richiamo al dott. M da parte del Coordinatore della Sezione distaccata di Mr dell’aprile 2006;

- della nota al dott. M del Presidente del Tribunale di Oristano del 29 novembre 2007;

- della nota al dott. M del Presidente del Tribunale di Oristano del 28 gennaio 2009;

- dell’atto di contestazione al Presidente del Consiglio giudiziario presso la Corte d’Appello di Cagliari del 2 marzo 2009.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2012 il dott. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Espone preliminarmente il ricorrente di essere stato nominato con delibera del C.S.M. del 12 febbraio 2003 Giudice onorario in servizio presso il Tribunale di Oristano.

In esito allo svolgimento esennale delle funzioni al medesimo conferite, il Presidente del Tribunale di Oristano proponeva, in data 17 febbraio 2009, la revoca del ricorrente dall’ufficio dal medesimo rivestito.

Investito del prescritto parere, il Consiglio giudiziario presso la Corte d’Appello di Cagliari esprimeva, in data 30 marzo 2009, convincimento adesivo rispetto alla proposta formulata dal capo dell’ufficio giudiziario.

Si perveniva, quindi, all’adozione della gravata determinazione ministeriale, la cui illegittimità – unitamente a quella degli atti ad essa presupposti – viene dal ricorrente dedotta sulla base delle seguenti doglianze:

1) Violazione dell’art. 13, comma 2, del D.M. 26 settembre 2007. Violazione dell’art. 4, comma 2, della legge 374/1991 per mancata integrazione del Consiglio giudiziario presso la Corte d’Appello. Incompetenza per errata composizione del Consiglio Giudiziario.

Assume parte ricorrente che il competente Consiglio giudiziario avrebbe dovuto operare in composizione integrata, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge 374/1991, da cinque avvocati designati dai Consigli dell’Ordine degli Avvocati del distretto di Corte d’Appello.

Nella fattispecie, il Consiglio giudiziario era, invece, composto esclusivamente da magistrati, con riveniente violazione delle disposizioni indicate in epigrafe suscettibile di riverberare valenza invalidante sui successivi atti del procedimento.

2) Violazione del principio di imparzialità e buona amministrazione. Violazione del principio del giusto procedimento.

Alla decisione del Consiglio giudiziario avrebbe, inoltre, preso parte un magistrato che aveva in precedenza contestato, nei confronti dell’odierno ricorrente, un grave ritardo per deposito di provvedimenti giudiziari oltre il termine di legge: assumendosi, sul punto, che il predetto magistrato (dott. P) avrebbe dovuto astenersi dal partecipare alla emissione del parere da parte dello stesso Consiglio giudiziario.

3) Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Mancanza di idonei parametri di riferimento. Disparità di trattamento. Manifesta ingiustizia.

Nell’osservare come, a fondamento della contestata revoca, rilevino gli affermati “ripetuti e consistenti ritardi – in diversi casi anche superiori a due anni e mezzo – con i quali” il ricorrente “ha depositato i propri provvedimenti decisori”, rileva la parte come siffatto assunto sia per tabulas smentito dalle statistiche giudiziarie elaborate dalla cancelleria della Sezione staccata di Mr del Tribunale di Oristano, comprovanti una produttività del dott. M superiore rispetto a quella di altri magistrati onorari applicati nel circondario.

Nel rammentare di aver svolto, oltre che le funzioni di giudice di cognizione nei procedimenti ordinari ed in alcuni procedimenti speciali, anche le funzioni esclusive di giudice dell’esecuzione mobiliare e dei procedimenti relativi alla locazione di immobili urbani (queste ultime, presso la sezione distaccata di Mr), evidenzia il ricorrente di aver definito, presso la sede centrale di Oristano, tutti i procedimenti al medesimo assegnati;
mentre presso l’anzidetta Sezione distaccata, sarebbe rilevante la sproporzione fra i provvedimenti depositati dal dott. M e quelli degli altri colleghi.

3.1) Eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e difetto di istruttoria

Quanto all’ulteriore motivazione esposta dal C.S.M. a sostegno della gravata determinazione (“evidenti limiti di professionalità del giudice onorario” a fronte della complessità giuridica di alcuni casi segnalata dal ricorrente e della scarsità di strumenti informatici al medesimo forniti per l’espletamento delle funzioni giudiziarie), il ricorrente ne contesta il fondamento;
soggiungendo che il carico dei ricorsi pendenti presso l’ufficio giudiziario di Mr avrebbe subito, negli ultimi anni, un consistente accrescimento rispetto al quale i provvedimenti giudiziari resi dal dott. M si ragguaglierebbero alla metà del totale.

4) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Irrazionalità manifesta.

Nel segnalare l’inadeguatezza della documentazione acquisita ai fini dell’espressione del parere da parte del Consiglio Giudiziario, parte ricorrente contesta il contenuto della segnalazione del Coordinatore della Sezione distaccata di Mr del Tribunale di Oristano;
al contempo evidenziando come in tale documento sia illustrata la richiesta, formulata dal dott. M, di tenere più di un’udienza alla settimana (accolta solo dopo un anno e mezzo dal Presidente del Tribunale di Oristano).

Confuta poi parte ricorrente, analiticamente, il contenuto degli ulteriori atti (contestazione dei ritardi in data 29 novembre 2007;
statistica dei provvedimenti depositati nel 2008;
segnalazione compiuta dal Presidente della Corte d’Appello di Cagliari), ribadendo che il ritardato deposito delle decisioni – peraltro comune anche ad altri magistrati onorari – sarebbe unicamente imputabile all’eccessiva mole del carico.

Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.

La domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questo Tribunale respinta con ordinanza n. 5592, pronunziata nella Camera di Consiglio del 2 dicembre 2009 e confermata – a fronte dell’appello interposto dalla parte ricorrente – con ordinanza della Sezione IV del Consiglio di Stato n. 2656 del 9 giugno 2010.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 9 maggio 2012.

DIRITTO

1. Viene innanzi tutto in considerazione la censura con la quale il ricorrente ha denunciato l’illegittima composizione del Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Cagliari, in quanto tale organismo si sarebbe pronunziato sulla proposta di revoca formulata dal Presidente del Tribunale di Oristano senza la presenza dei cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte d'appello, con riveniente violazione della prescrizione dettata dal comma 2 dell’art. 4 della legge 21 novembre 1991 n. 374.

1.1 Va preliminarmente osservato come tale disposizione, richiamata anche dai successivi artt. 7, comma 2-bis e 9, comma 4, riguardi esclusivamente i giudici di pace.

Non soccorre, per i magistrati onorari (diversi dai giudici di pace: e, quindi, per i vice procuratori onorari e per i giudici onorari di tribunale) omologa ed espressa disposizione di formazione primaria.

Piuttosto, con riferimento a tali categorie di magistrati onorari, il Consiglio Superiore della Magistratura ha disposto che “nelle ipotesi … di decadenza determinate dal venir meno di uno dei requisiti necessari o dal sopravvenire di una causa di incompatibilità … e di revoca per inosservanza dei doveri inerenti all’ufficio …”, il Presidente del Tribunale (per i giudici onorari di tribunale), ovvero, il Procuratore della Repubblica (per i vice procuratori onorari), “che abbia avuto notizia di un fatto che possa dar luogo alla decadenza o alla revoca per le ragioni sopraindicate, può, in ogni momento, proporre al Consiglio giudiziario integrato, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della l. n. 374/91, da cinque avvocati designati dai consigli dell’ordine degli avvocati del distretto di Corte d’appello, la revoca o la decadenza” (cfr., rispettivamente, l’art. 13, comma 2, della Circolare P-10358/2003 del 26 maggio 2003: “Criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari di tribunale” e l’art. 13, comma 2, della Circolare n. P-10370/2003 del 26 maggio 2003: “Criteri per la nomina e conferma dei vice procuratori onorari”).

1.2 Rispetto al quadro normativo del quale si è precedentemente dato conto, va tuttavia osservato come la sopravvenienza integrata dall’art. 16 del D.Lgs. 27 gennaio 2006 n. 25 (“Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 25 luglio 2005, n. 150”) stabilisca, ora, che “I componenti designati dal consiglio regionale ed i componenti avvocati e professori universitari partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e)”.

A fronte di tale delimitato ambito di attribuzioni rimesse al Consiglio Giudiziario in composizione integrata (nel novero delle quali non è ricompresa l’espressione di parere per la decadenza o revoca), l’organo di autogoverno ha avuto modo chiarire (delibera del 10 settembre 2008) che le questioni afferenti ai magistrati onorari diversi dai giudici di pace non possono essere trattate dalla Sezione prevista dall’art. 10 del D.Lgs. n. 25/2006, strutturata con esclusivo riguardo alle funzioni dei giudici di pace;
ed ha precisato, in proposito, che in ragione della (sopra riportata) formulazione dell'art. 16 del D.Lgs. 25/2006 – ove si stabilisce che i componenti laici integrano la composizione dei Consigli giudiziari “esclusivamente” per le competenze di cui all’art. 15, comma 1, lett. a), d) ed e), D.Lgs. n. 25/2006 – l'intera materia della magistratura onoraria deve essere trattata dal Consiglio giudiziario “in composizione esclusivamente togata”.

Tale orientamento è stato successivamente ribadito dallo stesso C.S.M. con deliberazione adottata nella seduta del 12 marzo 2009, con la quale:

- nel puntualizzare che “La norma di riferimento non può che essere individuata nell'art. 16 D.Lgs. 25/2006 che stabilisce che i componenti laici integrano la composizione del Consiglio giudiziario “esclusivamente” per le competenze di cui all'art. 15, comma 1, lett. a), d) ed e) del medesimo D.Lgs. 25/2006

- è stato richiamato il contenuto del precedente deliberato del 10 settembre 2008, con il quale lo stesso C.S.M. aveva “rilevato che si tratta di una norma di carattere generale, in base alla quale i membri non togati compongono il Consiglio giudiziario solo per determinate materie, specificatamente individuate”: conseguentemente inferendo che “i componenti laici integrano utilmente il quorum del Consiglio giudiziario, richiesto dall’art.

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