TAR Bari, sez. III, sentenza 2013-06-21, n. 201301017
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N. 01017/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01847/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1847 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
F N A e D G R, rappresentati e difesi dall’avv. V L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.V P in Bari, corso Sidney Sonnino, n. 169;
contro
Comune di Noicattaro – non costituito;
per l'annullamento, nei limiti dell'interesse della ricorrente:
quanto al ricorso introduttivo:
“A) dell'ordinanza di ingiunzione n. 99/2008 Registro Generale - n. 8/2008 IV° Settore Urbanistica del 27.08.2008, notificata in pari data, con la quale il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Noicattaro ha ordinato la demolizione, entro e non oltre il termine di 90 (novanta) giorni a decorrere dalla notifica dell'ordinanza, di presunti lavori abusivi realizzati nell'immobile ubicato sulla S.P. 57 Noicattaro-Torre a Mare al n. 13/B, in catasto al foglio di mappa n. 27 particella nn. 2-63-64-18-156-165-170-126-199-201-202-203-204-5-199 e 125, nonché di ripristinare il preesistente stato dei luoghi nel rispetto delle disposizioni del vigente P.R.G., del P.U.T.T./P. e dell'Autorità di Bacino (AdB) secondo un progetto per quest'ultimi lavori, da sottoporre alla preventiva approvazione, riportante le lavorazioni e le sistemazioni morfologiche del terreno trasformato, nonché le piantumazioni delle essenze arboree ed arbustive già presenti sul posto al fine di ripristinare paesaggisticamente le aree compromesse;
B) del verbale di sopralluogo del 12.07.08 effettuato congiuntamente dalla Guardia di Finanza, Brigata di Mola di Bari, e dai tecnici del IV Settore Urbanistica del Comune di Noicattaro;
C) di tutti gli atti presupposti, consequenziali, esecutivi ed applicativi, anche se non conosciuti;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 2 ottobre 2010:
“del parere sfavorevole del 1° marzo 2010 e del parere sfavorevole del 27 maggio 2010 emessi dal Dirigente del IV Settore Urbanistica – Edilizia Privata del Comune resistente”.
Visto il ricorso introduttivo, con i relativi allegati;
Visto il ricorso per motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, comma 1, lettere b) e c) e 85, comma 9, c.p.a.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2013 la dott.ssa R G;nessuno è comparso per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, ritualmente notificato il 13 novembre 2008 e depositato il 12 dicembre 2008, i sig.ri Nunzia Annamaria F e Roberto Di Giusto hanno chiesto l’annullamento, nei limiti del loro interesse, dell'ordinanza di ingiunzione n. 99/2008 Registro Generale - n. 8/2008 IV° Settore Urbanistica del 27 agosto 2008, notificata in pari data, con la quale il Comune di Noicattaro aveva loro ordinato la demolizione, entro e non oltre il termine di 90 (novanta) giorni a decorrere dalla notifica dell'ordinanza stessa, “di presunti lavori abusivi realizzati nell'immobile ubicato sulla S.P. 57 Noicattaro-Torre a Mare al n. 13/B, in catasto al foglio di mappa n. 27 particella nn. 2-63-64-18-156-165-170-126-199-201-202-203-204-5-199 e 125, nonché di ripristinare il preesistente stato dei luoghi nel rispetto delle disposizioni del vigente P.R.G., del P.U.T.T./P. e dell'Autorità di Bacino (AdB) secondo un progetto per quest'ultimi lavori, da sottoporre alla preventiva approvazione, riportante le lavorazioni e le sistemazioni morfologiche del terreno trasformato, nonché le piantumazioni delle essenze arboree ed arbustive già presenti sul posto al fine di ripristinare paesaggisticamente le aree compromesse;hanno chiesto altresì l’annullamento del verbale di sopralluogo del 12 luglio 2008, effettuato congiuntamente dalla Guardia di Finanza, Brigata di Mola di Bari e dai tecnici del IV Settore Urbanistica del Comune di Noicattaro.
A sostegno del gravame i ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità del provvedimento per le seguenti censure: eccesso ed abuso di potere, travisamento dei fatti, contraddittorietà, erroneità dei presupposti.
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 17 settembre 2010 e depositato il 2 ottobre 2010, i sig.ri F e Di Giusto hanno chiesto l’annullamento del parere sfavorevole del 1° marzo 2010 e del parere sfavorevole del 27 maggio 2010 emessi dal Dirigente del IV Settore Urbanistica – Edilizia Privata del Comune di Noicattaro (cfr. pagina 14 del ricorso per motivi aggiunti) in riferimento alla domanda di permesso di costruire in sanatoria, datata 21 ottobre 2009, presentata da essi ricorrenti al citato ente locale.
Avverso i suddetti atti i ricorrenti, oltre alle censure dedotte avverso l’ordinanza di demolizione hanno richiamato il contenuto delle osservazioni inviate al Comune intimato in sede di preavviso di rigetto e con un unico motivo di ricorso, hanno dedotto le ulteriori seguenti censure: violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, violazione degli artt. 4, 7, 10, 13 e 33 della legge n. 47 del 1985, carente ed insufficiente motivazione, difetto di istruttoria, errore e travisamento dei presupposti, violazione del principio di affidamento, irragionevolezza e sproporzionalità, ingiustizia manifesta, eccesso di potere.
Il Comune di Noicattaro non si è costituito a resistere in giudizio.
All’udienza pubblica del 5 luglio 2012 la causa è stata rinviata a data da destinarsi;all’udienza pubblica del 18 aprile 2013 la causa è stata assunta in decisione.
Il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
La prevalente giurisprudenza amministrativa, già condivisa da questa Sezione e dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, ritiene che l’istanza di permesso di costruire in sanatoria, presentata successivamente alla impugnazione dell'ordinanza di demolizione, produce l'effetto di rendere improcedibile l'impugnazione stessa per sopravvenuto difetto di interesse;il riesame dell'abusività dell'opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità, provocato dall'istanza di sanatoria, comporta infatti la necessaria emanazione da parte del Comune di un nuovo provvedimento (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa.
Passando ad analizzare la fattispecie oggetto di gravame risulta in atti che con istanza datata 21 ottobre 2009 i sig.ri F e Di Giusto hanno chiesto l’accertamento di conformità, ex art. 36 del d.p.r. n. 380 del 2001, in riferimento ad alcune opere di cui all’ordinanza di demolizione impugnata;per le restanti opere i medesimi ricorrenti nella stessa istanza hanno precisato che “procederanno a ripristinare lo stato dei luoghi nell’area ricadente sulle particelle n. 126 e 202 con rimozione del pietrisco ivi posato e sistemazione finale con ripristino del terreno agrario e con piantumazioni tipiche della flora e della macchia mediterranea quali lecci, lentischi, rosmarino, carrubi, ulivi, corbezzoli, oleandri, ecc..”.
Alla luce di quanto sopra, considerato che i ricorrenti per alcune opere hanno deciso di eseguire l’ordinanza di demolizione e per altre hanno prodotto istanza di accertamento di conformità in data successiva al deposito del ricorso, il 12 dicembre 2008, e che in riferimento a queste ultime l’interesse dei sig.ri F e Di Giusto si è spostato sulla nuova determinazione adottata dal Comune intimato a seguito della presentazione della suddetta istanza di permesso di costruire in sanatoria, determinazione assunta dal Comune di Noicattaro con provvedimento prot. n. 13286 del 3 giugno 2010, il Collegio deve conseguentemente dichiarare l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse (cfr. ex multis T.A.R. Bari, Sezione III, n. 520/2012 e n. 431/2011).
Passando al ricorso per motivi aggiunti, il Collegio deve evidenziare che i sig.ri F e Di Giusto hanno chiesto l’annullamento solo del parere sfavorevole allegato al preavviso di rigetto trasmesso con nota prot. n. 6556 del 15 marzo 2010, in riferimento alle opere del 1° marzo 2010, riscontrato dai ricorrenti con le osservazioni assunte al protocollo comunale prot. n. 8242 del 2 aprile 2010, nonchè del parere del 27 maggio 2010, richiamato nel provvedimento definitivo di parziale diniego della sanatoria di cui alla nota prot. n. 13286 del 3 giugno 2010 dello Sportello unico per l’Edilizia del Comune di Noicattaro, che non è stato impugnato. Occorre infatti precisare che per le “opere di cui ai punti n. 1 – n. 2 – n. 5” dell’ordinanza di demolizione n. 99/2008, impugnata con il ricorso introduttivo, il Comune di Noicattaro con il suddetto provvedimento conclusivo aveva espresso parere favorevole alla sanatoria a condizione che prima del rilascio del permesso di costruire in sanatoria fosse acquisita l’autorizzazione paesaggistica.
Conclusivamente il Collegio deve, conseguentemente, dichiarare inammissibile il ricorso per motivi aggiunti per la mancata impugnazione del provvedimento definitivo prot. n. 13286 del 3 giugno 2010, con il quale il Comune di Noicattaro ha disposto nei confronti dei ricorrenti il parziale diniego condizionato della istanza di accertamento di conformità, da essi prodotta ex art. 36 del d.p.r. n. 380 del 2001;la circostanza che i ricorrenti si siano limitati ad impugnare i suddetti atti endoprocedimentali del procedimento di sanatoria emerge chiaramente a pagina 14 del ricorso per motivi aggiunti, laddove indicati come “odiernamente impugnati” solo tali atti (cfr. negli stessi termini TAR Puglia, Bari, Sezione III, n. 913 del 4 maggio 2012).
Non essendosi costituita l’Amministrazione intimata nulla deve essere statuito in ordine al regolamento delle spese di causa.