TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2016-02-01, n. 201601364

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2016-02-01, n. 201601364
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201601364
Data del deposito : 1 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 13443/2014 REG.RIC.

N. 01364/2016 REG.PROV.COLL.

N. 13443/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13443 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avv. A F T, con domicilio eletto presso A F T in Roma, viale delle Mdaglie D'Oro, 266;

contro

Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del Decreto n. 141 Posizione M-D GPREV/45.003/1^/4^ in data 21.07.2014 con il quale il Ministero della Difesa Direzione Generale della Previdenza militare e della Leva I Reparto ha respinto l'istanza proposta dalla Sig.ra -OMISSIS-, tendente ad ottenere la concessione dei benefici previsti dal D.P.R. n. 243/006.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 10 dicembre 2015 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Con il ricorso in esame le ricorrenti, rispettivamente la vedova e la figlia del 1° Mar. Lgt. dell'Esercito Italiano -OMISSIS-, deceduto in data 5.12.2011 a causa di un -OMISSIS- esofago-gastrica, impugnano il Decreto del 21.07.2014 con cui il Ministero della Difesa Direzione Generale della Previdenza militare e della Leva I Reparto ha respinto l'istanza di concessione dei benefici previsti dal D.P.R. n. 243/006 dalle stesse presentate;
impugnano altresì, come atto presupposto, il parere n. 25512/2012 reso nell'adunanza n. 342/2013 del 12.09.2013 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio che ha ritenuto la patologia in questione dipendente da causa di servizio ai sensi del DPR 461/2001 e del DPR 243/2006, nonché il parere n. 23819/2012 reso nell'adunanza n. 145/2014 del 13.5.2014 del precitato Comitato di Verifica che ha confermato il precedente parere negativo;
chiedono pertanto la condanna delle Amministrazioni resistenti a corrispondere tutti i benefici economici e giuridici previsti dal DPR 243/2006, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione del DPR n. 243/2006, del DPR 37/2009 , 90/2010 e 42/2012. Eccesso di potere per erronea interpretazione e/o travisamento della situazione di fatto, errore sui presupposti, illogicità, irrazionalità, incongruità, apoditticità ed insufficienza della motivazione, inattendibilità, difetto di istruttoria, manifesta ingiustizia.

In sostanza le ricorrenti lamentano che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio avrebbe ritenuto la patologia in questione non dipendente da causa di servizio ai sensi del DPR 461/2001 e del DPR 243/2006 senza considerare che la -OMISSIS- da cui era affetto il congiunto era almeno concausalmente collegata all’esposizione, durante l’impiego nei Teatri Operativi negli anni 1999, 2001, 2005-6 e 2009-2011 in cui è stato sottoposto a notevoli stress, a sostanze radioattive tossiche e carcinogeniche (Macedonia, Kosovo, Iraq ed Afghanistan), in un ambiente altamente inquinato da esalazioni e residui tossici derivanti dall’esplosione delle munizioni utilizzate, in particolare di quelle ad uranio impoverito;
i cui effetti teratogeni erano stati riconosciuti in diversi studi internazionali.

Il provvedimento impugnato, con cui viene totalmente disconosciuto l’effetto delle particolari circostanze ambientali soprarichiamate, in assenza di adeguata motivazione risulterebbe pertanto illegittimo per violazione della normativa in materia di vittime del dovere dettata dalla legge n. 206/2004 e dal regolamento di attuazione DPR n. 243/2006.

Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio depositando memoria difensiva.

Con ordinanza n. 2938 è stato dato atto della rinuncia all’istanza cautelare.

In vista della discussione del merito del gravame le ricorrenti hanno presentato una memoria conclusionale nonché un rapporto della Nanodiagnostics srl attestante la presenza di nano particelle di metalli pesanti nel tessuto biologico del congiunto delle ricorrenti.

All’udienza pubblica odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato alla luce dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della Sezione - inaugurato dalla sentenza TAR Lazio, Sez. I bis, n. 7777 del 21/07/2014 e confermato dalle successive sentenze – in cui è stato affermato che il procedimento per la concessione dell'indennità di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 37 del 2009 (ora art. 1079 comma 1 del D.P.R. n. 90 del 2010) dei benefici previsti dal D.P.R. n. 243 del 2006, sebbene abbia in comune con il procedimento “ordinario” di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio le procedure, ha presupposti sostanziali che fanno riferimento ad uno specifico nesso eziologico autonomo e diverso, ontologicamente e funzionalmente, da valutarsi in relazione all'accertata sussistenza, in concreto, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il militare ad un maggior rischio rispetto alle condizioni ordinarie di servizio. Ciò impone all'Amministrazione un onere motivazionale ed istruttorio particolarmente stringente, non essendo sufficiente ad escludere il nesso causale il ricorso alle consuete clausole con cui, in modo stringato, il Comitato di Verifica si limita a rigettare l’istanza in quanto non si evidenziano condizioni ambientali ed operative di missione o precedenti di servizio comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanza straordinarie

Ciò appunto è quanto avvenuto nel caso in esame in cui il Comitato di verifica per le cause di servizio nella seduta del 12.9.2013 s’è limitato negare la dipendenza da causa di servizio ai sensi del DPR 461/01 sostenendo assiomaticamente che nei fatti di servizio “non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica. Pertanto è da escludere ogni nesso di causalità o concausalità non sussistendo, altresì, nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso metaplastico”. Il Comitato ha pertanto espresso parere negativo anche relativamente ai benefici previsti dal DPR 243/2006 ritenendo che dagli atti del fasciolo “non si evidenziano condizioni ambientali ed operative di missione comunque implicanti l’esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o di fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori disagi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.

L’assoluta genericità della formulazione del giudizio sopra riportato è stata solo in parte corretta dal Comitato in sede di riesame, nella seduta del 13.5.2014, in cui ha precisato che la patologia neoplastica in questione “trattandosi di carcinoma indifferenziato della giunzione esofagea-gastrica (…) è ricollocabile a fattori costituzionali prevalenti e fattori infiammatori cronici da disfunzione meccanica della valvola cardias spesso misconosciuti”.

In tal modo il Comitato di verifica pur suggerendo una possibile spiegazione alternativa dell’insorgere della malattia – che non appare nemmeno del tutto implausibile – tuttavia non tiene in alcuna considerazione l’eventuale incidenza quantomeno concausale di fattori connessi al servizio, consistenti sia nelle ripetute vaccinazioni – e quindi senza tener alcun conto del conseguente indebolimento delle difese immunitarie che hanno un ruolo fondamentale nel bloccare la diffusione delle cellule tumorali – sia del particolare stato di stress nei teatri operativi (vedi, tra tante, TAR Friuli, n. 549 del 13.11.2014;
TAR Calabria-Catanzaro, n. 1568 del 2.10.2014, TAR Lazio, Sez. I bis, n. 7777 del 21.7.2014 e n. 7363 del 16.8.2012 con riguardo al linfoma di Hodgkin, TAR Puglia - Lecce Sez. II, 14.2.2014, n. 454 con riguardo al carcinoma spino cellulare;
TAR Campania-Napoli, n. 1084 del 25.2.2013 relativamente al carcinoma papillare della tiroide;
TAR Sicilia- Palermo,n. 321 del 10.2.2012 relativamente alla medesima patologia) sia infine, ma soprattutto, dell’effetto carcinogenico delle nano particelle di metalli pesanti che, proprio sulla base di studi internazionali, ha portato il legislatore a riconoscere alle vittime particolari benefici (vedi, per tutte, Cons. Stato, IV, 4.9.2013, n. 4440).

Anche nel caso in esame va pertanto ribadito che l’ormai riconosciuta pericolosità dei fattori sopraindicati avrebbe dovuto indurre il Comitato di verifica per le cause di servizio ad evidenziare con chiarezza le ragioni per cui, nello specifico caso sottoposto al suo esame, si dovesse ritenere escluso l’effetto teratogeno delle vaccinazioni cui era stato sottoposto e dell’ormai parimenti noto effetto teratogeno dell'esposizione alle polveri dell'uranio impoverito e di nanoparticelle di minerali pesanti che ha indotto lo stesso legislatore nazionale a riconoscere l'esistenza del rischio specifico correlato all’impiego nei Teatri Operativi e di conseguenza a prevedere la concessione di appositi benefici economici in favore del personale interessato (art. 1079 comma 1 del D.P.R. n. 90 del 2010 - e già con l'abrogato art. 2 D.P.R. n. 37 del 2009 emanato in attuazione dell'art. 2, commi 78 e 79 della L. n. 244 del 2007).

Tutti elementi, questi, che non solo non sono stati adeguatamente valutati nel parere in contestazione, ma non sono stati neppure implicitamente menzionati, tanto da far supporre che il predetto Comitato non abbia attentamente considerato, nonostante la rassicurazione in tale senso riportata con formula di stile tralatizia nelle premesse dell’atto impugnato, le specifiche condizioni ambientali e di servizio in cui operava il congiunto delle ricorrenti, limitandosi ad asserire che tali condizioni di impiego non abbiano svolto alcun efficacia neppure a livello concausale, sull’insorgere della -OMISSIS- del ricorrente. Una siffatta motivazione, assolutamente generica e astratta, non soddisfa l’onere motivazionale, incombente sull’Amministrazione, che risulta, nelle particolari condizioni ambientali in questione, particolarmente rafforzato: come ribadito dal consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, incombe sull’Amministrazione l’onere di provare che l'esposizione del militare all’inquinante in parola ed alle vaccinazioni di rito non abbiano determinato l’insorgere della patologia e che essa dipenda invece da altri fattori (esogeni) dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica, e determinanti per l'insorgere dell'infermità (vedi, tra tante, T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 10-10-2013, n. 2034;
T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 10-02-2012, n. 321;
T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 04-03-2014, n. 649).

Motivazione che si rendeva tanto più necessaria nel caso di specie dato che la presenza di nanoparticelle dei metalli pesanti rinvenuta nei frammenti bioptici del ricorrente non sarebbe altrimenti spiegabile che con l’esposizione alle predette sostanze teratogene le quali, come chiarito nelle conclusioni della relazione della Nanodiagnostics “sono cancerogeni di classe I, cioè le ripetute esposizioni a queste polveri possono indurre la formazione di un cancro. La non biocompatibilità e la biopersistenza delle polveri identificate rappresentano la spiegazione più logica dell’evento patologico” (pag. 34)

Si tratta di considerazioni che sono state più volte rappresentate, in diversi casi analoghi, a questo Tribunale, che ha ripetutamente esaminato la documentazione scientifica e parlamentare ed ha affrontato la questione del grado di certezza della dimostrazione del nesso causale aderendo a quell’orientamento giurisprudenziale che ha chiarito che “è proprio per l'impossibilità di stabilire, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, un nesso diretto di causa-effetto, e per il riconoscimento del concorso di altri fattori collegati ai contesti fortemente degradati ed inquinati dei teatri operativi che il legislatore non richiede la dimostrazione dell’esistenza del nesso causale con un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente la dimostrazione in termini probabilistico-statistici, come indicato nella Relazione della Commissione Parlamentare di Inchiesta approvata nella seduta del 12 febbraio 2008, allegati n. 33, pagg. 6 e 7 e di quella approvata nella seduta del 9 gennaio 2013, pagg. 33 e 34) che ha sostituito il criterio di probabilità al nesso di causalità (T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 10-10-2013, n. 2034)”. In tale prospettiva è stato ritenuto che “il verificarsi dell'evento costituisca di per sé elemento sufficiente (criterio di probabilità) a determinare il diritto per le vittime delle patologie e per i loro familiari al ricorso agli strumenti indennitari previsti dalla legislazione vigente (compreso il riconoscimento della causa di servizio e della speciale elargizione) in tutti quei casi in cui l'Amministrazione militare non sia in grado di escludere un nesso di causalità. Quindi la normativa in materia prevede un’inversione dell’onere della prova per cui una volta accertata l'esposizione del militare all’inquinante in parola è la PA che deve dimostrare che questi non abbiano determinato l’insorgere della patologia e che essa dipenda invece da altri fattori (esogeni) dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica, e determinanti per l'insorgere dell'infermità (T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 10-02-2012, n. 321;
T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 04-03-2014, n. 649).

Pertanto anche nel caso in esame si deve ritenere che il parere del Comitato di verifica non avendo menzionato e quindi non avendo tenuto conto di tutto quel complesso insieme di fattori causali e/o concausali che possano aver determinato l’insorgere o comunque l’aggravamento della -OMISSIS- gastrica (esposizione a nano particelle, stress, effetto di immunosoppressione delle difese immunitarie derivato dalle numerose vaccinazioni registrate nel libretto sanitario) risulta privo di adeguata e circostanziata motivazione;
inficiando altresì la legittimità del provvedimento di diniego su di esso fondato.

Il ricorso risulta pertanto fondato sotto l’assorbente profilo di censura sopra esaminato, assorbito ogni altro motivo di ricorso, e conseguentemente va accolto e, per l’effetto, gli atti con esso impugnati vanno annullati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell’Amministrazione;
chiamata a rideterminarsi sulla istanza del ricorrente secondo i criteri sopra stabiliti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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