TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-02-22, n. 202400692

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-02-22, n. 202400692
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202400692
Data del deposito : 22 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/02/2024

N. 00692/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01155/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1155 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati F A, G B M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Walter Gulotta in Palermo, Nicolò Turrisi, n. 38/A;

contro

Ministero Economia e Finanze, Guardia di Finanza-Centro Informatico Amministrativo Nazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, 184;

per l'annullamento

del provvedimento n. -OMISSIS- nella parte in cui ha denegato la domanda di monetizzazione dei giorni di licenza maturati, ma non fruiti, prima del suo collocamento in aspettativa per infermità.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero Economia e Finanze e della Guardia di Finanza-Centro Informatico Amministrativo Nazionale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2024 il dott. B S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS-, luogotenente in congedo della Guardia di finanza, ha impugnato il provvedimento n. -OMISSIS- nella parte in cui ha denegato la domanda di monetizzazione dei giorni di licenza maturati, ma non fruiti, prima del suo collocamento in aspettativa per infermità (n. 19 giorni relativi all’anno 2019, n. 39 giorni relativi all’anno 2020 e n. 7 giorni di analoga concessione relativi all’anno 2021).

In fatto, dalle risultanze processuali emerge quanto segue:

- il ricorrente è stato sottufficiale della Guardia di Finanza in forza presso la Tenenza di-OMISSIS-ed è cessato dal servizio per infermità dopo avere goduto di un periodo di aspettativa per motivi di salute dal 28 febbraio 2021 al 23 gennaio 2022;

- in data 26 gennaio 2022 ha chiesto la monetizzazione di 99 giorni di licenza ordinaria, maturata e non fruita negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022;

- espletata la fase di partecipazione procedimentale, l’Amministrazione ha accolto solo in parte l’istanza, comunicando che “ (…) l’istanza di monetizzazione delle ferie non godute non può trovare accoglimento limitatamente a n. 19 giorni di licenza ordinaria relativa all’anno 2019, a n. 39 giorni di analoga concessione relativa all’anno 2020 e a n. 7 giorni relativi all’anno 2021, restando indiscusso il diritto al pagamento sostitutivo dei restanti n. 32 giorni relativi all’anno 2021 e dei n. 2 giorni riferiti all’anno 2021 ”;

- a giustificazione del parziale diniego di monetizzazione, il provvedimento impugnato ha rilevato che nell'istanza di collocamento in aspettativa il sig. -OMISSIS- “ ha esplicitamente richiesto di NON convertire tali giorni di licenza ordinaria in licenza straordinaria ”, in tal modo non rendendo possibile la fruizione dei giorni di licenza maturati fino a quel momento ai sensi e per gli effetti dell'art. 905, comma 2, del D. Lgs. n. 66/2010, alla cui stregua “ 2. Prima del collocamento in aspettativa per infermità ai militari sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti ”.

Il sig. -OMISSIS- ha quindi chiesto l’annullamento del provvedimento di parziale diniego e il riconoscimento del diritto alla monetizzazione anche delle ferie maturate anteriormente al proprio collocamento in aspettativa per infermità, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 8, del D. Legge n. 95/2012 in relazione all'art. 905, comma 2, del D. Lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare).

Secondo la tesi del ricorrente, l’art. 905, comma 2 del Codice dell’ordinamento militare non imporrebbe al militare di fruire dei giorni di licenza maturati prima del collocamento in aspettativa per infermità, riconoscendo all’uopo una mera facoltà, non impeditiva della possibilità di fruire delle ferie non godute nell’eventualità del rientro in servizio al termine del periodo di malattia ovvero, perdurando lo stato di malattia oltre il periodo massimo di aspettativa riconoscibile per legge, di percepire una indennità sostitutiva in caso di definitivo congedo per riforma.

Le amministrazioni resistenti (Ministero dell’Economia e Guardia di Finanza), costituitesi a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, hanno obiettato che l’impossibilità di fruire del congedo ordinario riguarda i soli giorni di licenza (regolarmente retribuiti) maturati durante il periodo di aspettativa, ma non anche quelli maturati anteriormente e di cui il ricorrente per sua libera scelta non ha voluto fruire, nonostante fosse consapevole della possibilità, offerta dall’art. 905, comma 2, d. lgs. n. 66/2010, di convertire tali giorni di licenza ordinaria in licenza straordinaria per convalescenza prima del collocamento in aspettativa per infermità.

All’udienza pubblica del 21 febbraio 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Quanto sopra premesso in fatto, il ricorso appare infondato.

Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 5, comma 8, del D. Legge n. 95/2012 in relazione all'art. 905, comma 2, del D. Lgs. n. 66/2010, stante l’oggettiva imprevedibilità del protrarsi ininterrotto del periodo di aspettativa per malattia dal 28 febbraio 2021 e fino alla cessazione dal servizio. Ciò, in particolare, gli avrebbe precluso la fruizione di 19 giorni di licenza ordinaria relativa all’anno 2019, di 39 giorni di licenza relativa all’anno 2020 e di 7 giorni relativi all’anno 2021, anteriormente alla sospensione dell’obbligazione lavorativa determinata dal suo collocamento in aspettativa.

La pretesa monetizzazione dei giorni di licenza ordinaria maturati anteriormente al collocamento in aspettativa, a parere del Collegio, non trova riscontro nella disciplina normativa pertinente alla fattispecie, come di seguito riassunta.

In primo luogo, l’art. 14 del d.P.R. 395 del 1995, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nell’introdurre il principio della monetizzazione delle ferie maturate e non godute e nel ribadire, al comma 7, l’irrinunciabilità di detto congedo, ha previsto, al comma 14, il pagamento del congedo ordinario non fruito nella sola ipotesi che all’atto della cessazione dal servizio le ferie non siano state fruite per documentate esigenze di servizio.

In seguito, l’art. 55 del d.P.R. n. 254/1999 ha esteso la disciplina dell'articolo 14, comma 14, del d.P.R. n. 395 del 1995 al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, prevedendosi il pagamento sostitutivo, oltre che nei casi previsti dal comma 1, anche quando la licenza ordinaria non sia stata fruita per decesso o per cessazione dal servizio per infermità.

Ancora, l’art. 905, comma 2, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell’ordinamento militare, dispone che “ prima del collocamento in aspettativa per infermità ai militari sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti ”.

Il quadro normativo è stato infine completato dall'entrata in vigore dell'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012, il quale ha sancito: “ Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate;
è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile
”.

In relazione al descritto quadro normativo, il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa ha sottolineato che il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per le ferie non godute non si applica soltanto nei casi in cui il loro mancato godimento dipenda da cause non imputabili al lavoratore, dovendosi, invece, ritenere operante il divieto tutte le volte in cui il dipendente abbia avuto la possibilità di richiederle e di fruirne (Cons. Stato. Sez. IV, 12 ottobre 2020, n. 6047).

È vero che tra le cause non imputabili al lavoratore le quali impediscono il godimento delle ferie la giurisprudenza amministrativa pacificamente include il collocamento in aspettativa per infermità (cfr. Cons. Stato, sez. III, 21 marzo 2016, n. 1138;
Consiglio di Stato sez. II, 27/12/2023, n. 11254), ma tale impedimento riguarda – con ogni evidenza – le sole ferie maturate durante il periodo di aspettativa, non quelle maturate anteriormente alla sospensione del rapporto di lavoro, alla cui fruizione i militari sono ammessi prima del collocamento in aspettativa giusto il disposto dell’art. 905, comma 2, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

D’altronde, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, non vi è una incompatibilità assoluta tra ferie e malattia, non venendo meno il diritto alle ferie in ragione delle condizioni psico-fisiche minorate del lavoratore, inidonee al loro pieno godimento. Al contrario, il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, mutando il titolo dell’assenza, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto (Cass., sez. L, sentenza n. 27392 del 29/10/2018).

A ben vedere, l’art. 905, comma 2, c.o.m. si muove proprio in questa logica nel consentire al militare, che ha esaurito i giorni di licenza straordinaria per convalescenza, di utilizzare i giorni di licenza ordinaria residui, onde evitare di essere posto d’ufficio in aspettativa per infermità. Valgono a questo proposito le medesime considerazioni svolte dalla giurisprudenza amministrativa con riguardo alla previsione, di analogo tenore, di cui all’abrogato art. 15 comma 3, l. 31 luglio 1954 n. 599 e a mente del quale “ l'aspettativa per infermità proveniente o non da causa di servizio è disposta a domanda o di autorità, previ gli accertamenti sanitari stabiliti dal regolamento. Prima del collocamento in aspettativa al sottufficiale sono concessi i periodi di licenza ammessi dai relativi regolamenti e non ancora fruiti ”.

Con riferimento alla disposizione abrogata, il cui contenuto precettivo è stato tuttavia riprodotto dall’art. 905, comma 2 del codice dell’ordinamento militare attualmente vigente, si è infatti chiarito che “ l'Amministrazione, prima di collocare il sottufficiale in aspettativa per infermità, deve concedergli i periodi di licenza non ancora fruiti (…) La ratio sottesa a queste disposizioni è evidentemente quella di consentire al sottufficiale di scomputare dal periodo di assenza dal servizio dovuta ad infermità i periodi di licenza non ancora goduta, affinché tali periodi non assumano rilevanza ai fini del calcolo del periodo di comporto. Il quadro normativo illustrato è stato oggetto esplicazione nella circolare PERSOMIL del 26 ottobre 2000, emanata dal Ministero della Difesa, nella quale viene chiarito che il personale assente per infermità deve essere collocato, in prima battuta, in licenza straordinaria di convalescenza per un periodo massimo di 45 giorni.

Una volta terminato il periodo di licenza straordinaria (o almeno trascorso un mese dal suo inizio), il medesimo personale può fruire a domanda, prima di essere collocato in aspettativa, della licenza ordinaria non ancora goduta. La domanda di fruizione della licenza ordinaria deve essere presentata prima della scadenza dei 45 giorni della licenza straordinaria di convalescenza ” (così T.A.R. Lombardia-Milano, sez. III, 05/01/2012, n. 19).

L’Amministrazione, in coerenza col quadro normativo e giurisprudenziale testé delineato, ha riconosciuto correttamente al ricorrente il pagamento sostitutivo del congedo ordinario non fruito per il periodo successivo al collocamento in aspettativa e fino alla cessazione dal servizio.

Per quanto concerne, invece, i giorni di ferie maturati anteriormente al ripetuto collocamento, non risulta agli atti di causa alcuna documentazione che attesti l’impossibilità di effettuare il previsto congedo, così come richiesto dall’art. 14 del d.P.R. n. 395/95, che ne consente appunto la monetizzazione soltanto per “ documentate esigenze di servizio ”, ovverosia allorquando siano state svolte prestazioni lavorative su disposizione dell’Amministrazione, che abbiano impedito il godimento delle ferie maturate (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 19 gennaio 2005, n. 2779), né il godimento delle giornate di licenza ordinaria già maturate era impedito di per sé dalla condizione di malattia del ricorrente.

A ben vedere, anzi, al ricorrente è stata data facoltà, anteriormente al collocamento in aspettativa, di fruire delle ferie già maturate a quel tempo, e, come risulta dagli atti, lo stesso ha liberamente e scientemente scelto di non farlo. A fronte di ciò, non rileva, stante la non sussumibilità nell’alveo previsionale della disciplina di riferimento, la motivazione addotta dal deducente di tale scelta, ovverosia l’imprevedibilità del protrarsi dello stato di malattia, venendo in considerazione, come si è detto, giornate maturate anteriormente al collocamento in aspettativa e che sarebbero dovute essere fruite anteriormente a quest’ultimo (in termini, T.A.R. Potenza, sentenza n. 577/2023), non prevedendo l’art. 905, comma 2, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 il riporto dei giorni di licenza maturati e non goduti alla fine del periodo di aspettativa.

Per quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella misura quantificata in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della media complessità delle questioni giuridiche affrontate, avendo riguardo ai minimi tariffari in ragione della concreta attività difensiva svolta limitata alla fase studio, alla fase introduttiva e a quella decisionale;
non si procede alla liquidazione della fase istruttoria/trattazione, in quanto nessuna attività difensiva rilevante è stata concretamente spesa.

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