TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-12-09, n. 202422138

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-12-09, n. 202422138
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202422138
Data del deposito : 9 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/12/2024

N. 22138/2024 REG.PROV.COLL.

N. 14226/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14226 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi entrambi dall’avv. Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi entrambi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Comune -OMISSIS-, non costituito in giudizio;



nei confronti

-OMISSIS-non costituiti in giudizio;



per l’annullamento

del decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2022, che ha decretato lo scioglimento del Comune di -OMISSIS- (Na) per presunte infiltrazioni mafiose, nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti, ivi compresa ove occorrer possa la sospensione del 9 giugno 2022, successivamente notificata ai ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell’interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2024 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.



FATTO

1. Gli odierni ricorrenti, rispettivamente sindaco (il -OMISSIS-) e vicesindaco (l’-OMISSIS-) del comune di -OMISSIS-, unitamente ad altri consiglieri comunali, impugnavano il decreto del Presidente della Repubblica che disponeva lo scioglimento (ai sensi dell’art. 143 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Tuel) degli organi politici del citato ente locale.

2. Si costituivano in resistenza le amministrazioni intimate.

3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti gravati che, esaminata alla camera di consiglio del 21 dicembre 2022, veniva accolta ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a., ordinando al contempo alla parte resistente di depositare i documenti istruttorî classificati.

4. Dopo essere stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 5 luglio 2023, la Sezione respingeva il ricorso con sentenza pubblicata il 6 novembre 2023, n. 16391.

5. Solamente -OMISSIS- e -OMISSIS- interponevano appello avverso la ridetta pronuncia che Cons. Stato, sez. III, 6 maggio 2024, n. 4069, accoglieva: in particolare, il giudice di secondo grado rilevava la nullità della sentenza rinviando ai sensi dell’art. 105 c.p.a. a questo Tribunale.

7. I due odierni ricorrenti, dunque, hanno riassunto il giudizio dinanzi alla Sezione riproponendo le medesime doglianze già spiegate con l’originario atto di trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

8. In particolare, con un unico lungo motivo (a sua volta strutturato in sottocensure) viene evidenziata l’assenza dei presupposti di legge per lo scioglimento degli organi locali: nel dettaglio, si lamenta un pregiudizio storico e territoriale che avrebbe animato l’operato delle amministrazioni statali; invero, il sindaco -OMISSIS- è rimasto in carica di circa nove anni (e quindi prossimo a scadenza «naturale») e a piú riprese si sarebbe speso nel contrastare le organizzazioni criminali presenti sul territorio, dimostrando anche dinanzi ai magistrati della direzione distrettuale antimafia (d.d.a.) il proprio impegno per la legalità.

9. Vengono poi puntualmente contestati i singoli episodi di frequentazioni sospette dei varî amministratori del comune disciolto. Inoltre, è precisato come tutte le imprese affidatarie di appalti pubblici dal 2018 allo scioglimento risultavano regolarmente iscritte nella white list tenuta dalla Prefettura, avendo sempre interrogato il database dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac). Del pari, non corrisponderebbe al vero quanto evidenziato nella relazione prefettizia circa le controindicazioni che avrebbero riguardato le ditte affidatarie di contratti pubblici. In ultimo, anche sul fenomeno dell’abusivismo edilizio la relazione istruttoria sarebbe lacunosa ed inesatta, avendo la disciolta amministrazione agito – nei limiti delle proprie possibilità – per combattere l’illegalità.

10. Tutte le parti hanno poi depositato ulteriori documenti, memorie e repliche in vista della pubblica udienza del 20 novembre 2024, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.



DIRITTO

11. In via del tutto preliminare, va osservato come parte ricorrente abbia depositato in via telematica la relazione riservata non omissata della Prefettura di Napoli. Orbene, considerata la natura classificata del documento e l’onere di garantirne la corretta conservazione (v. art. 42, comma 8, l. 3 agosto 2007, n. 124), evitandone la circolazione e l’agevole accessibilità e riproduzione, il Collegio deve ordinarne l’espunzione dal fascicolo processuale telematico: all’uopo va dato mandato alla Segreteria affinché provveda a rimuovere il documento depositato il 20 dicembre 2022 (rubricato «relazione prefettura napoli»), di guisa che non sia piú visibile sul Pat.

12. Passando al ricorso, va immediatamente osservato come esso non meriti accoglimento.

13. Prima di affrontare il merito del gravame, appare opportuno precisare come il decreto presidenziale di cui all’art. 143 Tuel sia l’esito di un articolato iter procedimentale che si avvia con l’azione della Prefettura territorialmente competente la quale nomina un’apposita commissione d’accesso presso gli uffici dell’ente locale, finalizzata ad acquisire tutti gli elementi concernenti eventuali collegamenti (ovvero influenze) tra gli amministratori locali e la criminalità organizzata. L’esito degli accertamenti viene vagliato dalla Prefettura la quale trasmette un’apposita relazione al Ministro dell’interno che, a sua volta, propone al Consiglio dei Ministri lo scioglimento dell’ente locale e la nomina di una commissione straordinaria per la gestione dello stesso. Una volta deliberato dal Consiglio dei Ministri lo scioglimento, esso è disposto con decreto del Presidente della Repubblica (cfr. Cons. Stato, sez. III, 17 giugno 2019, n. 4026).

14. Come può notarsi, l’attività degli organi statali periferici è di natura istruttoria, mentre il momento decisorio è rimesso al Governo (nella sua composizione collegiale) in base alla proposta del Ministro dell’interno la quale, ovviamente, può recepire in tutto o in parte quanto evidenziato nella relazione prefettizia. Tale precisazione è dirimente per affrontare parte delle censure spiegate dagli interessati, atteso che spesso la difesa della parte ricorrente mira a contestare elementi di fatto riportati nella relazione del Prefetto che però non venivano posti a fondamento della proposta di commissariamento dal Ministro dell’interno: tali doglianze, pertanto, vanno considerate inammissibili in quanto l’eventuale loro accoglimento non porterebbe alcuna utilità alla parte ricorrente (in termini Cons. Stato, sez. III, 17 settembre 2019, n. 6207).

15. Inoltre, sempre in termini generali, va rammentato che il provvedimento di scioglimento è una misura straordinaria, di carattere non sanzionatorio bensí preventivo , per affrontare una situazione emergenziale (cfr. Corte Cost., 19 marzo 1993 n. 103) e finalizzata alla salvaguardia dell’amministrazione pubblica di fronte alla pressione e all’influenza della criminalità organizzata (v. Cons. Stato, sez. III, 27 ottobre 2022, n. 9149). L’interesse curato dall’amministrazione statale è di rango talmente elevato che il potere nell’apprezzamento degli elementi fattuali posti a base della decisione di scioglimento di un ente locale democraticamente eletto è particolarmente ampio, andando anche oltre le responsabilità personali dei singoli amministratori (v. Cons. Stato, sez. III, 7 aprile 2021, n. 2793): ciò si traduce, indi, in una valutazione complessiva dello stato dell’apparato burocratico mediante un giudizio globale e sintetico che deve però evidenziare degli elementi « concreti, univoci e rilevanti » di collegamento con la criminalità organizzata di tipo mafioso, non potendosi ricorrere al commissariamento nei casi di gestione meramente inefficiente o inefficace (recentemente, Cons. Stato, sez. III, 30 giugno 2022, n. 5460).

16. Precisando quanto appena esposto, va rilevato come la decisione di commissariare un ente ai sensi dell’art. 143 Tuel è (quasi) sempre basata su una molteplicità di percorsi argomentativi che si fondono tra loro, pur mantenendo una loro unitarietà potendo (spesso) anche autonomamente costituire ragione sufficiente a giustificare lo scioglimento: pertanto, gli interessati debbono dimostrare l’erroneità della totalità (o quanto meno della gran parte) degli iter logico-motivazionali impiegati dall’amministrazione quale spiegazione della propria decisione.

17. Infine, quanto al sindacato del giudice amministrativo va rilevato che esso, stante l’ampiezza della discrezionalità amministrativa, è limitato ai casi macroscopici di eccesso di potere, quali il travisamento di fatto, il difetto dei presupposti ovvero la patente illogicità (cfr. Tar Lazio, sez. I, 5 gennaio 2022, n. 66).

18. Fatte queste premesse d’ordine generale sulla natura del provvedimento e sulla profondità dell’esame giurisdizionale, è possibile passare ad affrontare le doglianze spiegate, rilevando immediatamente come una gran parte dell’impugnazione (quella contrassegnata dalla lettera A) si compone dell’elencazione del vissuto degli amministratori locali, dei loro rapporti familiari, professionali e d’amicizia, delle loro opere ed omissioni, denunciando spesso le inesattezze della relazione prefettizia.

19. Tuttavia, va

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