TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2021-03-15, n. 202103099

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2021-03-15, n. 202103099
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202103099
Data del deposito : 15 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/03/2021

N. 03099/2021 REG.PROV.COLL.

N. 09285/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9285 del 2013, proposto da
Regione LI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Aurelio Domenico Masuelli, Barbara Baroli e Stefano Santarelli, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Santarelli in Roma, via Asiago, 8, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;



contro

Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Piovano, Eleuterio Zuena, con domicilio eletto presso lo studio Eleuterio Zuena in Roma, via Carlo Poma, 4, come da procura in atti;



nei confronti

Nuova Casa di Cura Città di Alessandria non costituito in giudizio;
Casa di Cura VI EA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ilaria Deluigi, Valerio Ferrari, Giovan Candido Di Gioia, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Di Gioia in Roma, p.zza Mazzini, 27, come da procura in atti;



per ottenere

il risarcimento danni conseguenti all'adozione della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 10-2420 del 27.07.2011, con la quale è stata revocata la delibera di Giunta Regionale n. 43-13492 del 08.03.2010 di approvazione dell'accordo con la Regione LI finalizzato alla regolazione della mobilità sanitaria tra le due regioni e, per l'effetto, si è receduto unilateralmente dall'accordo stesso (riassunzione: sent. n. 1139/2013 del Tar LI - seconda sezione - rg. n. 1324/2011)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Piemonte e di Casa di Cura VI EA;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 febbraio 2021, tenutasi ai sensi dell’art. 25, del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n.176/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams”, il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. – Con ricorso in riassunzione spedito a notifica il 9 ottobre 2013 e depositato il successivo giorno 11, la Regione LI ha riassunto davanti a questo TAR il giudizio (inizialmente incardinato davanti al TAR per la LI) con cui tale Ente ha chiesto l’accertamento del proprio diritto al risarcimento dei danni che sarebbero derivati dall’unilaterale recesso della Regione Piemonte dall’accordo stipulato con la ricorrente per la regolazione della mobilità sanitaria interregionale, con la conseguente condanna, quantificata in euro 17.116.351,18; in subordine, ha chiesto l’annullamento della deliberazione regionale che ha disposto il recesso dall’accordo.

2. – La riassunzione è stata effettuata a seguito della declinatoria della competenza territoriale da parte del TAR della LI, di cui alla sentenza n. 1139 del 2013 depositata in segreteria il 23 agosto 2013.

3. – Occorre premettere in punto di fatto che nel corso dell’anno 2008, le regioni LI e Piemonte avevano approvato un protocollo di intesa, ai sensi dell’art. 8 sexies, comma 8, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, per la regolazione dei flussi di migrazione sanitaria dei propri residenti.

L’iniziativa era essenzialmente volta a contenere il fenomeno dell’accesso dei pazienti a determinate case di cura private site nell’altra Regione, onde contenere la spesa sanitaria e consentire la valorizzazione, sulla base del principio di autosufficienza, delle strutture specialistiche di ciascuna Regione.

Era dunque stato previsto un “valore massimo di soglia” alla produzione di alcune case di cura private, ossia l’individuazione di un tetto, rappresentato da un determinato valore percentuale della produzione extraregionale rispetto a quella complessiva, oltre il quale le prestazioni in favore dei residenti nella regione confinante non sarebbero state poste a carico del pertinente fondo sanitario regionale.

Sebbene detto accordo per gli anni 2009 e 2010 non fosse stato formalmente stipulato (essendosi limitate le due Regioni interessate ad assumere le rispettive deliberazioni propedeutiche alla stipula), i due Enti territoriali avevano comunque operato come sopra, e da ciò era derivato un notevole risparmio di spesa per entrambi, che in ricorso la Regione LI quantifica, per quanto di sua spettanza, in un importo superiore ai cinque milioni di euro annui.

Alla luce della positiva esperienza attuativa, le due Regioni avevano dunque deciso, per gli anni successivi, di stipulare un “Accordo di confine” dal contenuto analogo a quello –in realtà mai stipulato- eseguito per il biennio 2009-2010; pertanto, a seguito dei prescritti atti autorizzativi da parte delle rispettive Giunte Regionali, veniva sottoscritto dalle due Regioni un “Protocollo di intesa interregionale” da valere sino al 31 dicembre 2012.

2. – Nel corso dell’esecuzione del protocollo, tuttavia, mediante la deliberazione di giunta adottata nella seduta del 27 luglio 2011, la Regione Piemonte decideva di recedere unilateralmente dall’intesa, motivando tale decisione con riferimento ai ricorsi giurisdizionali presentati da case di cura private a seguito del primo accordo, ai risultati del primo biennio applicativo e alle criticità determinate dalla mancanza di analoghe intese con le altre regioni limitrofe.

3. – La ricorrente Regione LI, in via preliminare, assume che l’atto dal cui recesso essa avrebbe derivato i danni di cui chiede risarcimento in questa sede costituirebbe un vero e proprio accordo fra pubbliche amministrazioni di cui all’art. 15 della legge n. 241 del 1990.

Per tale ragione, non sussisterebbe la potestà di recesso unilaterale da parte di uno degli stipulanti, atteso che la norma non prevede tale facoltà delle parti (accordata, invece, dall’art. 11 della legge medesima); e comunque tale unilaterale determinazione di una delle parti tradirebbe la volontà negoziale di reciprocamente vincolarsi delle due stipulanti.

4. – In subordine, la Regione LI chiede

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