TAR Bari, sez. III, sentenza 2015-07-29, n. 201501138

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2015-07-29, n. 201501138
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201501138
Data del deposito : 29 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01596/2014 REG.RIC.

N. 01138/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01596/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1596 del 2014, proposto da:
Tempesta G (Impresa Individuale), rappresentato e difeso dall'avv. F B, con domicilio eletto presso A B in Bari, Via Dante, n.25;

contro

Comune di Canosa di Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. M D, con domicilio eletto presso M D in Bari, Via Cognetti, n.58;

per l' opposizione

al decreto ingiuntivo di questo Tar n. 434/2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Canosa di Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2015 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori F B e M D;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con atto notarile in data 7.5.2013 {Repertorio n. 28302- Raccolta n. 15176}, il ricorrente in monitorio ha sottoscritto con il Comune di Canosa di Puglia la "convenzione per la concessione in diritto di proprietà delle aree PIP D6/B (Madonna di Costantinopoli)" ai sensi dell'art. 27, L n.865/1971.

Con tale convenzione, il Comune di Canosa di Puglia ha concesso all’odierno ricorrente in monitorio il diritto di proprietà su alcune aree comprese nel PIP.

In base all' art. 5 della convenzione, le parti hanno stabilito che, salvo conguaglio finale, per ciascun lotto venisse corrisposto un anticipo di euro 50.000,00 all'atto dell'individuazione del fondo. Importo, al momento, già versato dalla ricorrente.

L’art.6, co 3, della stessa convenzione, stabilisce, altresì che " le opere di urbanizzazione primaria saranno realizzate dall'Amministrazione comunale ".

All’art. 7 della convenzione, titolato " adempimenti degli assegnatari ", le parti hanno ulteriormente puntualizzato: " Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione l'assegnatario dovrà presentare il progetto esecutivo architettonico per la realizzazione dell'impianto produttivo.

II Comune si impegna a rilasciare il permesso di costruire (d’ora in poi PdC) entro i tempi previsti dalle procedure relative alla infrastrutturazione dell'area PIP.

II permesso di costruire comunque non potrà essere rilasciato se non successivamente all'inizio dei lavori delle opere di urbanizzazione primaria "

Espone il ricorrente di aver adempiuto alle suddette obbligazioni a suo carico, presentando, tra l’altro, nel termine previsto, il progetto per la realizzazione dell'impianto produttivo, senza però riuscire ad ottenere l’ambito PdC, in quanto i lavori per le opere di urbanizzazione (al cui inizio il rilascio era convenzionalmente subordinato) non hanno mai avuto inizio.

Pertanto, in data 6.8.2014, ha inoltrato agli organi comunali una formale diffida ad adempiere alle obbligazioni della convenzione.

In riscontro alla richiamata diffida ad adempiere, il Dirigente del Settore Edilizia-Urbanistica del Comune di Canosa di Puglia ha inviato all’impresa assegnataria una nota di riscontro in cui ha affermato quanto segue: “ a) l'art. 7 della convenzione in oggetto, al terzo capoverso testualmente recita "Il permesso di costruire comunque non potrà essere rilasciato se non successivamente all'inizio dei lavori delle opere delle urbanizzazioni primarie".

b) in particolare, con lo stesso atto si specifica che "ove entro il trentuno dicembre duemilatredici (31.12.2013), il Comune non abbia potuto provvedere al rilascio del permesso di costruire per sopravvenute circostanze oggi non prevedibili o per vincoli sopraggiunti che modifichino in toto o in parte l'attuale assegnazione, l'assegnatario avrà. facoltà di dichiarare risolta la presente convenzione con restituzione dell'anticipo versato dall'assegnatario, senza applicazione di alcuna forma di penale ..."

c) omissis;

d) da quanto sopra, risulta evidente che detta clausola convenzionale è ostativa a tutt'oggi al rilascio dei permessi di costruire per la mancanza dell'inizio dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria;

e) ciò comunque, non impediva e non impedisce agli assegnatari di porre in essere la risoluzione contrattuale a far data dall'1.1.2014, nè tantomeno, è stata imposta da parte di questa Civico Ente la continuazione del rapporto convenzionale;

f) oggi non e ancora possibile provvedere al rilascio del permesso di costruire in quanta allo stato non risultano iniziati i lavori relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria;

tutto ciò premesso e sottolineato, con la presente, lo scrivente, in relazione a quanto stabilito ed accettato in convenzione, contesta quanta asserito in merito alla colposa inadempienza di questa Civico Ente ed alla produzione di danni ingiusti, già subiti ed a subirsi, e fa presente che, non è ancora possibile, per quanta sopra detto, provvedere al rilascio del permesso di costruire.

Ciò considerato, comunque, risultando decorsa infruttuosamente la data del 31.12.2013, l'assegnatario ha “'facoltà di dichiarare risolta la convenzione sottoscritta con restituzione dell'anticipo versato, senza applicazione di alcuna forma di penale ....".

Pertanto, preso atto che con la nota oggetto di riscontro non si esplicita la volontà di avvalersi della facoltà di dichiarare risolta la convenzione sottoscritta, presupposto essenziale per qualsivoglia richiesta, si resta in attesa di conoscere le decisioni in ordine a detta facoltà ".

Il ricorrente ha riscontrato la predetta nota con atto inviato via PEC il 19.9.2014.

Con esso, lamentando che il comportamento comunale generava incertezze non compatibili con le esigenze ed i tempi di un investimento imprenditoriale per attività produttiva, nonché ingenti danni, dichiarava di volersi avvalere della facoltà di risoluzione della convenzione inter partes ex art. 7, co 4, chiedendo, per l'effetto dell'intervenuta risoluzione, la restituzione della somma di € 50.000,00 versata a titolo di anticipo oltre interessi e danno da svalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
nonché lo svincolo delle polizze fidejussorie prestate in funzione della convenzione risolta.

Non avendo ottenuto la restituzione delle somme richieste, l’impresa assegnataria, ha proposto ricorso monitorio, accolto con il decreto ingiuntivo in questa sede opposto.

Il Comune di Canosa fonda l’opposizione su 3 motivi con cui deduce:

- il difetto di giurisdizione del G.A.;

- l’insussistenza dei presupposti per il rilascio del D.I.;

- la nullità della dichiarazione di recesso per vizio di forma.

Resiste all’opposizione la ricorrente in monitorio (opponente nel giudizio di opposizione).

All’udienza del 25.6.2015, la causa è stata trattenuta per la decisione sull’opposizione.

L’opposizione è infondata e, pertanto, va confermato il D.I. opposto.

In primo luogo, come già indicato nel provvedimento emesso in sede di cognizione sommaria, sussiste la giurisdizione esclusiva del Tar, vertendo la lite sulla convenzione urbanistica stipulata tra le parti, da qualificarsi come accordo sostitutivo ai sensi dell'art. 11 L. n.241/1990, conseguentemente ricadente nell’ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo in forza sia dell'art. 133 co 1 lett. a) n.

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