TAR Bari, sez. I, sentenza 2020-04-10, n. 202000479

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2020-04-10, n. 202000479
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202000479
Data del deposito : 10 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/04/2020

N. 00479/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00135/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 135 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato G P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso Vincenzo Resta, in Bari, via Piccinni, 210;

contro

Comune di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati D D e A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

La Prima S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati P R e F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'accertamento

dell’illegittimità del silenzio-inadempimento tenuto dal Comune di Foggia in ordine alla diffida depositata dai ricorrenti in data 3.12.2018, con la quale è stato richiesto di “ dichiarare l’inefficacia e/o la decadenza, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, delle predette comunicazioni di inizio lavori asseverate della LA PRIMA s.r.l. disponendo l’immediato ripristino dello stato dei luoghi e ordinando l’immediata chiusura del varco praticato nel predetto muro perimetrale del condominio del Palazzo Spezzati ” e, per l’effetto, di “ annullare in autotutela l’autorizzazione rilasciata, in favore della LA PRIMA s.r.l., per lo svolgimento dell’attività commerciale nei locali di cui si tratta ”;

per la declaratoria

dell’obbligo del Comune di Foggia di provvedere, con provvedimento espresso e motivato, in ordine alla predetta diffida del 3.12.2018 e, quindi, dell’obbligo di provvedere ad esercitare i poteri inibitori e repressivi dei lavori indicati nella CILA - acquisita al protocollo comunale n. 89268 del 12.10.2015 - e, per l’effetto, dell’obbligo di annullare - o, comunque, dichiarare la decadenza - dell’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività commerciale nei locali illecitamente trasformati in forza della predetta CILA;

e per la conseguente condanna

del Comune di Foggia a provvedere - entro un termine non superiore a trenta giorni - in ordine alla formulata diffida del 3.12.2018 - mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato - e, quindi, a: - “ dichiarare l’inefficacia e/o la decadenza, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, delle predette comunicazioni di inizio lavori asseverate della LA PRIMA s.r.l. disponendo l’immediato ripristino dello stato dei luoghi e ordinando l’immediata chiusura del varco praticato nel predetto muro perimetrale del condominio del Palazzo Spezzati ”;
- “ annullare in autotutela [o, comunque, dichiarare l’inefficacia] l’autorizzazione rilasciata, in favore della LA PRIMA s.r.l., per lo svolgimento dell’attività commerciale nei locali di cui si tratta ”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Foggia e della società La Prima S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 il dott. A G A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;

Con istanza motivata in data 3 dicembre 2018, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- chiedevano al Comune di Foggia di:

1) (…) dichiarare l’inefficacia e/o la decadenza (…) delle predette comunicazioni di inizio lavori asseverate della LA PRIMA s.r.l. disponendo l’immediato ripristino dello stato dei luoghi (…)

3) annullare in autotutela l’autorizzazione rilasciata, in favore della LA PRIMA s.r.l., per lo svolgimento dell’attività commerciale nei locali di cui si tratta ”.

Con sentenza n. 754 del 30 maggio 2019, il Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe accoglieva il ricorso proposto dagli istanti avverso il silenzio-inadempimento tenuto dal Comune di Foggia su detta istanza e, per l’effetto, dichiarava “ (…) l’obbligo dell’Amministrazione resistente di adottare tutte le determinazioni necessarie in ordine all’istanza di parte ricorrente di cui in oggetto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte, della presente sentenza.

In caso di inutile decorso del predetto termine, nomina sin d’ora, quale Commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Foggia o funzionario dal medesimo delegato, il quale provvederà in luogo e vece dell’Amministrazione comunale, nel termine di ulteriori trenta giorni. ”.

Stante l’infruttuoso decorso del termine di trenta giorni assegnato all’Amministrazione resistente per provvedere in ordine all’istanza dei ricorrenti, con decreto prefettizio prot. n. 0040304 del 2 agosto 2019, il Prefetto della Provincia di Foggia incaricava il funzionario dott. -OMISSIS-“ dello svolgimento delle funzioni di commissario “ ad acta ” conferite con la sentenza del T.A.R. - Puglia citata in premessa ”, ossia della citata sentenza n. 754 del 30 maggio 2019.

Avverso la citata decisione del Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe, la società “La Prima” S.r.l. proponeva appello innanzi al Consiglio di Stato - pandettato al n. 5976/2019 Reg.Ric. - chiedendo, altresì, la sospensione della sua esecutività.

Con ordinanza n. 3942 del 1.8.2019, la V Sezione del Consiglio di Stato respingeva l’istanza cautelare formulata da “La Prima” S.r.l.;
con successiva sentenza n. 7775 del 13.11.2019, l’appello era altresì dichiarato, in via definitiva, irricevibile.

All’esito di apposita attività istruttoria, con determina commissariale n. 1 del 26 settembre 2019, il dott. -OMISSIS- “ dichiara (va) inefficace e decaduta, in seguito a sentenza, la comunicazione di inizio lavori asseverata de “La Prima s.r.l.”, contestualmente ordinando a “La Prima s.r.l.” di reintegrare i ricorrenti nel compossesso del muro divisorio di cui è, mediante la ricostruzione con le caratteristiche preesistenti al momento dell’abbattimento ”.

Nulla si disponeva in punto di eventuale annullamento/decadenza dell’autorizzazione rilasciata in favore della La Prima S.r.l., per lo svolgimento dell’attività commerciale.

In data 9.10.2019, la determina commissariale n. 1 del 26 settembre 2019 veniva notificata alla società La Prima S.r.l.;
in assenza di impugnazione, decorsi i termini di legge, la medesima consolidava i suoi effetti.

Cionondimeno, a detta determina non veniva data alcuna esecuzione, non essendoci nessuna reintegra dei ricorrenti nel compossesso del muro divisorio, altresì de plano proseguendosi l’attività commerciale di supermercato nei locali abusivamente trasformati.

Su tali presupposti, i ricorrenti chiedevano al Commissario ad acta di “ adottare tutti i conseguenti dovuti provvedimenti, al fine di evitare che “La Prima S.r.l.” continui ad esercitare abusivamente l’attività commerciale ”.

Quest’ultimo, con propria relazione prot.n. 1131 del 10.01.2019, richiedeva formalmente al Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe “ (…) di ricevere eventuali ulteriori istruzioni in ordine ad eventuali specifici provvedimenti di sospensione dell’attività commerciale che potrebbero essere adottate ”, instando altresì per la liquidazione del proprio compenso.

In proposito, è infatti oggettivo e pacifico che vi sia una correlazione nettissima tra concessione edilizia e autorizzazione commerciale, per come espressamente sancito in subiecta materia all’art. 20 della L.R. n. 24/2015.

Lo stesso Consiglio di Stato, con la recentissima decisione della IV Sezione n. 3419 del 24 maggio 2019, ha chiaramente evidenziato come sussista un’inscindibile “rapporto di presupposizione giuridica tra il rilascio del titolo edilizio e (…) quello per l’esercizio di un’attività commerciale”, rapporto di presupposizione che comporta l’automatica “(…) caducazione dell’altro di cui il primo costituisce presupposto (Cons. Stato, sez. IV, n. 4480/2014;
sez. IV, n. 1444/2015)”.

Tutto ciò premesso, occorre disporre che il Commissario ad acta proceda senza indugio a comunicare la propria determinazione di inefficacia della scia all’apposito ufficio comunale, per le determinazioni di competenza di quest’ultimo in ordine all’inevitabile e conseguenziale decadenza dell’autorizzazione commerciale rilasciata, in favore della La Prima S.r.l., essendo i locali di cui si tratta ormai rimasti privi di titolo abilitativo, presupposto indispensabile per lo svolgimento dell’attività commerciale.

Sarà poi cura del medesimo Commissario acquisire il sollecito provvedimento del suddetto Ufficio competente e trasmetterlo alla Segreteria della Sezione.

Da ultimo, trattandosi di una richiesta di chiarimenti del Commissario ad acta nominato, non vi è luogo a provvedere su ulteriori spese di lite.

Quanto al compenso del medesimo, esso verrà liquidato su apposita successiva istanza, previa presentazione di relazione conclusiva e definitiva sull’attività svolta, da depositare in atti.

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