TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-02-02, n. 202301876
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Testo completo
Pubblicato il 02/02/2023
N. 01876/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04677/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4677 del 2022, proposto da A F, rappresentato e difeso dall’avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Formez Pa;
- Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- Commissione Interministeriale Ripam,
in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Valeria De Lorenzo, Ylenia Ferrari, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- della graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1.514 posti di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (in G.U. n. 68 del 27-8-2019);
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente, anche se non conosciuti ed in particolare, ove occorra, del verbale di valutazione dei titoli autocertificati dal ricorrente,
nonché per la declaratoria
- del diritto del ricorrente a conseguire la corretta attribuzione del punteggio allo stesso spettante.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. G B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorrente, premettendo di aver partecipato al concorso pubblico indicato in epigrafe e di essersi graduato in posizione n. 104 con il punteggio di 31,575 (di cui 27,075 punti per la prova unica e 4,5 punti per i titoli), ha impugnato la graduatoria adottata all’esito della procedura concorsuale lamentando l’omessa valutazione, in sede di attribuzione del punteggio per titoli, del master (dallo stesso dichiarato e posseduto) dal titolo “ School of Advanced International Studies ” conseguito in data 15 giugno 2004 presso l’Università degli Studi di Lecce, Istituto Superiore Universitario di Formazione Interdisciplinare, precisando di avere “ con nota trasmessa a mezzo p.e.c. in data 16/11/2021 puntualmente comunicato a Formez che nella propria domanda solo per mero errore è stato indicato il master dal titolo “School of Advanced International Studies”, quale master di I° livello anziché di II° livello ”.
In data 11 maggio 2022, l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 3235 del 18 maggio 2022 è stata accolta, ai fini del riesame, la domanda cautelare proposta dalla ricorrente con la seguente motivazione: “ Considerato che, in base a una sommaria delibazione, il ricorso appare assistito da idoneo fumus boni iuris con riferimento alla contestazione concernente la mancata attribuzione alla parte ricorrente del punteggio relativo al possesso del master dal titolo “School of Advanced International Studies” conseguito in data 15/06/2004 ”.
Parte ricorrente ha provveduto all’integrazione del contraddittorio, mediante notificazione a mezzo di pubblici proclami, come autorizzata con la suddetta ordinanza, depositando la relativa documentazione in data 14 giugno 2022.
Con memoria depositata il 14 dicembre 2022 le Amministrazioni resistenti hanno rappresentato che “ in data 06 giugno 2022 è stata pubblicata sul sito riqualificazione.formez.it la graduatoria finale di merito aggiornata rettificata (all. 1) del profilo CU\GIUL. In tale graduatoria il candidato F A risulta collocato alla posizione n. 48 per un punteggio complessivo di 32.575 di cui 5,5 punti ai titoli e 27.075 alla prova scritta. Al candidato in questione, come risulta dall’elenco allegato (all. 2), è stata assegnata la sede INAIL di Brindisi, sua prima scelta in fase di indicazione delle Amministrazioni ”.
Con successiva memoria depositata il 23 dicembre 2022 il ricorrente ha contestato il punteggio assegnatogli con il suddetto provvedimento di rettifica della graduatoria osservando che “ L’Amministrazione resistente ha riesaminato il punteggio del ricorrente, ancora una volta errando però nell’attribuire il nuovo punteggio di 5,5 alla voce “Punteggio titoli” (invece di 6,5, come argomentato in ricorso), e quindi riconoscendo un solo punto in più, anziché due, al master di secondo livello “School of Advanced International Studies” conseguito il 15/06/2004, come previsto dall’art. 9 del bando ”.
All’udienza pubblica del 25 gennaio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
In disparte la circostanza relativa all’omessa impugnazione della graduatoria rettificata, pubblicata il 6 giugno 2022 ed oggetto di contestazione da parte del ricorrente, il ricorso non può trovare accoglimento in omaggio al principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in virtù del quale ciascuno deve sopportare le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della domanda, specie considerando che, nel caso di specie:
- l’errore compiuto dal ricorrente nel qualificare, nella domanda di partecipazione, il master in parola come di I livello anziché di II livello, non era affatto riconoscibile dall’Amministrazione, in quanto la dichiarazione resa dal ricorrente non era idonea a destare alcun sospetto che il dichiarante potesse avere errato nell’indicare il livello del master conseguito (né il ricorrente ha indicato alcun elemento dal quale potesse evincersi – anche solo indirettamente – che il titolo dichiarato corrispondeva ad un master di II livello): dunque, il preteso errore non poteva certo dirsi riconoscibile ex art. 1431 c.c., con conseguente mancanza dei presupposti per l’attivazione da parte dell’Amministrazione del soccorso istruttorio;
- il ricorrente non si è avveduto immediatamente dell’inesattezza compiuta, essendosi attivato per segnalare l’errore all’Amministrazione solo in data 16 novembre 2021, quindi a termini ampiamente scaduti per la presentazione delle domande.
Invero la giurisprudenza, condivisa dal Collegio, ha evidenziato che l’indicazione dei titoli in un concorso pubblico è un elemento della domanda di partecipazione, la cui carenza non può in alcun modo essere sanata da un’indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione. In quest’ultimo caso si consentirebbe non già una regolarizzazione, bensì un’integrazione della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali in ragione della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della par condicio dei candidati (Cons. St., Sez. II, 22 novembre 2021, n. 7815;Cons. St., Sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8020;Cons. Stato sez. IV, 23 febbraio 2012, n. 1042).
Sulla base di quanto esposto, il ricorso dev’essere respinto.
In ragione della peculiarità della controversa, si rileva la presenza dei presupposti per compensare fra le parti le spese di lite.