TAR Napoli, sez. VIII, ordinanza collegiale 2020-02-13, n. 202000708

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, ordinanza collegiale 2020-02-13, n. 202000708
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202000708
Data del deposito : 13 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/02/2020

N. 00088/2017 REG.RIC.

N. 00708/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00088/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 88 del 2017, proposto da


V.M., rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Piccinni,6;


contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;

per

l'esecuzione del giudicato di cui alla sentenza n.7859/05, resa il 23/05/05 dal Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice civile monocratico,


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 il dott. Francesco Gaudieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


1.- Considerato che con il ricorso in esame il nominato in epigrafe agisce per l’esatta esecuzione del giudicato di cui alla sentenza in epigrafe meglio specificata, recante condanna del Ministero della Salute nei termini che di seguito si riportano : “a) accoglie la domanda proposta da M.V. e, per l’effetto, condanna il Ministero della Salute, in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento in favore di M.V. della somma di E. 413.165,52;
b) condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di euro 2850,00, di cui euro 350,00 per spese, euro 1.000,00 per diritti, euro 2.500,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali, iva e cpa e con attribuzione all’avv. Antonio Scuotto dichiaratosi anticipatario;
c) sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege”.

Considerato, altresì, che parte ricorrente afferma che la citata sentenza è trascorsa in cosa giudicata essendo stato dichiarato inammissibile il gravame proposto dal Ministero della Salute, con la sentenza n. 4181/12 del 6/11/2012-18/12/12 della Corte d’Appello di Napoli- IV sezione civile - recante compensazione delle spese di lite ed essendo anche stato respinto dalla sesta sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8740/15 del 11/02/15-30/04/2015, il ricorso al giudice di legittimità, nei termini che seguono “la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in €. 3.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 – quater, d.P.R 115/02, come modif. dalla l. 228/12, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13”, aggiungendo che, ancora ad oggi, l’intimata Amministrazione, nonostante le regolare notifica della suindicata sentenza, non ha provveduto alla liquidazione delle somme riconosciute al ricorrente, ammontati ad €. 413.165,52, così come determinati dal giudice di prime cure, sulle quali vanno calcolati gli interessi legali ammontanti ad €. 94.728,41 e la rivalutazione monetaria pari ad €. 69.411,84 solo a decorrere dal 25/09/05, data di notifica della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, per un totale complessivo di €. 577.305,74, come da allegati che deposita.

Considerato che l’intimata amministrazione ministeriale si è costituita con atto di mero stile.

Rilevato che l’ottemperanda sentenza n.7859/05, resa il 23/05/05 dal Tribunale di Napoli – recante condanna al pagamento di somme di denaro – non risulta notificata alla soccombente amministrazione presso la sede reale (ex multis vedi Tar Campania Sez. VIII n. 1282 del 2019;
Tar Lecce n. 55 del 2019), per cui ravvisandosi profili di inammissibilità del ricorso, occorre acquisire sul punto in questione documentati chiarimenti con memoria da depositarsi entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione della presente, fissando per il prosieguo della trattazione la camera di consiglio del 22 aprile 2020.

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