TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2024-07-25, n. 202415244
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Pubblicato il 25/07/2024
N. 15244/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01630/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1630 del 2024, proposto da
Impianti S.R.R. Ato 4 Caltanissetta Provincia Sud S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (già Ministero della transizione ecologica), Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento sviluppo sostenibile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Consiglio di Bacino Rovigo, Ato Rifiuti della Provincia della Spezia, Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti, Auri Autorità Umbra Rifiuti Idrico, Ato Toscana Costa, Castel di Sangro, Consorzio Industriale Provinciale Oristanese, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del Verbale di plenaria n. 26 del 15.12.2023 – notificato in data 20.12.2023 – della Commissione di ammissione e valutazione, nel quale è stato confermato il punteggio per il Progetto dell'odierna ricorrente per l'Indicatore B5 Criterio <Sviluppo tecnologico>di 7,20, nella parte e per le motivazioni specificate infra;
- dell'Allegato al Verbale di plenaria n. 26 del 15.12.2023 – notificato in data 20.12.2023 –della Commissione di ammissione e valutazione, contenente la motivazione della conferma del punteggio di 7,20 per l'Indicatore B5 <Sviluppo tecnologico>, nella parte e per le motivazioni specificate infra;
- della nota prot. n. 0209440 del 20.12.2024, notificata con p.e.c. di pari data, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile ha trasmesso il Verbale di plenaria n. 26 del 15.12.2023 della Commissione di ammissione e valutazione e l'Allegato al Verbale di plenaria n. 26 del 15.12.2023;
- del Verbale n. 4 del 15.07.2022 della Commissione di ammissione e valutazione, nel quale, sono stati individuati i sub criteri del criterio motivazionale per l'Indicatore B5 Criterio <Sviluppo tecnologico>, nella parte e per le motivazioni specificate infra;
- del Verbale di apertura lavori del 22.06.2022 della Commissione di ammissione e valutazione, nella parte e per le motivazioni specificate infra;
- dell'Allegato 1 <Criteri di valutazione>all'Avviso <M2C1.1 I1.1 Linea B - Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata>, nella parte e per le motivazioni specificate infra;
- dello scorrimento della graduatoria definitiva di cui all'Allegato 1 delle Proposte ammesse a finanziamento relativa ad investimento PNRR, di cui all'Avviso <M2C1.1 I1.1 Linea B - Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata>, non conosciuta dall'odierna ricorrente;
- del Decreto n. 1 del 2.01.2023 ed Allegati 1 e 2, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento sviluppo sostenibile, di concessione dei contributi previsti dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) n. 396 del 28.09.2021 relativo ad investimento PNRR, di cui all'Avviso <M2C1.1 I1.1 Linea B - Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata>, ai soggetti collocati in posizione utile nella graduatoria definitiva Allegato 1, nel quale elenco non risulta il Progetto presentato dall'odierna ricorrente (MTE11B 00001189);
- del Decreto n. 198 del 2.12.2022 ed Allegato 1 e 2, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento sviluppo sostenibile, di approvazione della graduatoria definitiva di cui all'Allegato 1 delle Proposte ammesse a finanziamento relativa ad investimento PNRR, di cui all'Avviso <M2C1.1 I1.1 Linea B - Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata>, nella parte in cui nella graduatoria dei Progetti ammessi quello dell'odierna ricorrente risulta incluso (MTE11B 00001189), ma con l'erroneo punteggio di 63,80, che lo colloca in posizione non utile per ottenere il finanziamento, essendo esaurito il plafond;
- del Decreto n. 183 del 30.09.2022 ed Allegato 1 del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) di presa d'atto dell'elenco di cui all'Allegato 1 delle proposte valutate, di quelle sospese e di quelle escluse relative ad investimento PNRR, di cui all'Avviso <M2C1.1 I1.1 Linea B - Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata>, nella parte in cui il Progetto dell'odierna ricorrente risulta ammesso (MTE11B 00001189), ma con l'erroneo punteggio di 63,80;
- ove occorra e per quanto di ragione, della Proposta di graduatoria, trasmessa dalla suddetta Commissione ed acquisita al prot. n. 119456 del 30.09.2022, di cui si è preso atto con Decreto dipartimentale MITE.DISS.REGISTRO DECRETI.R. 0000183 del 30.09.2022, nella parte in cui il Progetto dell'odierna ricorrente risulta ammesso (MTE11B00001189), ma con l'erroneo punteggio di 63,80;non conosciuta dall'odierna ricorrente, seppure oggetto di istanza di accesso agli atti, nonché di richiesta di esibizione del T.A.R. Roma, Sez. Terza, con Ordinanza n. 10856 del 27.06.2023;ad oggi non resa ostensibile;
- dello stralcio del “Registro Commissari” Proposta di valutazione / attribuzione del punteggio e di graduatoria del Progetto della odierna ricorrente (MTE11B00001189) senza data, rilasciato e trasmesso dal MITE giusta nota prot. n. 14219 del 1° febbraio 2023 a seguito di istanza di accesso agli atti, recante gli esiti della valutazione con specifica attribuzione del punteggio da parte di ciascun Commissario per ciascun Criterio, nella parte relativa all'attribuzione del punteggio per il Progetto dell'odierna ricorrente per l'Indicatore B5 Criterio <Sviluppo tecnologico>, nelle parti e per le ragioni specificate infra;
- ove occorra e per quanto di ragione, delle determinazioni conclusive in ordine all'ammissibilità delle Proposte e degli esiti definitivi dei lavori a cura della richiamata Commissione, acquisiti al prot. n. 149465 del 29.11.2022, non conosciuti dall'odierna ricorrente, seppure oggetto di istanza di accesso agli atti, nonché di richiesta di esibizione del T.A.R. Roma Sez. Terza, con Ordinanza n. 10856 del 27.06.2023;ad oggi non resi ostensibili;
- ove occorra e per quanto di ragione, dei Verbali della Commissione di valutazione afferenti alla Linea di Intervento B, nelle parti e per le ragioni specificate infra, rilasciati a seguito della istanza di accesso agli atti;
- di ogni ulteriore atto o provvedimento antecedente o successivo comunque presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto dall'odierna ricorrente;
con Istanza ex art. 41, comma 4 e art. 52 comma 2 c.p.a. ed Istanza istruttoria ex art. 65 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2024 la dott.ssa R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza n. 14211 del 29 settembre 2023, la Sezione accoglieva il ricorso proposto dalla Impianti S.R.R. Ato 4 Caltanissetta Provincia Sud S.r.l. – società in house costituita dalla SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud con lo scopo di realizzare e/o gestire impianti connessi al ciclo integrato dei rifiuti e il servizio di raccolta, trasporto e conferimento rifiuti – per l’annullamento del decreto con il quale il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento sviluppo sostenibile, aveva concesso i contributi previsti da D.M. n. 396 del 28 settembre 2021 ( relativo ad investimento PNRR, di cui all’Avviso <M2C1.1 I1.1 Linea B - Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata>) ai soggetti collocati in posizione utile nella graduatoria definitiva di cui all’allegato 1), nella parte in cui essa ricorrente non risultava ricompresa.
In particolare la sentenza riteneva la ricorrenza della carenza di motivazione del provvedimento con riferimento al criterio B5 (sviluppo tecnologico), in relazione al quale al progetto presentato dalla ricorrente era stato attribuito un punteggio pari a 7,20 su un massimo di 15 attribuibili.
A seguito di tale accoglimento, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha provveduto a riesaminare la valutazione della proposta a suo tempo effettuata, confermando il punteggio di 7,20.
In particolare il Ministero, con riferimento ai quattro subcriteri previsti dal bando – e rispettivamente riguardanti 1) coerenza tecnologia con settore di riferimento;2) risparmio energetico nel quadro d’esercizio;3) riduzione scarti medi di produzione;4) amento percentuali riciclate prodotte rispetto a impianti standard del settore – ha osservato quanto segue:
- “ In relazione al sub criterio 1, occorre premettere che, in via generale, la digestione anaerobica, realizzabile attraverso molteplici tecnologie sviluppatesi nel tempo, è un processo biologico che si fonda su una comunità batterica (tipicamente batteri anaerobi termofili metanogeni) che consuma un substrato – rappresentato per tale fattispecie dalla frazione organica dei rifiuti – per degradarlo con contestuale produzione di una miscela di gas costituita per il 50% circa da metano. A titolo esemplificativo, tra le diverse tecnologie sviluppate per massimizzare la digestione anaerobica, non si possono non ricordare, quella ad umido, a secco, a processo misto indicate nella scheda del bando
stesso. Tali tecnologie poi vengono caratterizzate da altri parametri: ad esempio, processo a monostadio o a multistadio, con sistemi di alimentazioni in continuo, plug flow o discontinuo, caratterizzati da diverse temperature di esercizio. Il proponente, pur dichiarando che il livello della progettazione dell’intervento proposto è quello esecutivo, non indica la tecnologia prescelta, limitandosi ad una descrizione generica del processo di digestione anaerobica che intenderebbe realizzare. Non essendo, quindi, compiutamente esplicitata la tecnologia, la Commissione non ha potuto valorizzarne appieno la coerenza con quelle adottate e consolidate nel settore di riferimento. Tale carenza in ordine alla tecnologia prescelta, rendendo altresì di evidente complessità la valutazione della performance dell’impianto che il proponente sarebbe intenzionato a realizzare, ha limitato il perimetro di valutazione della Commissione ai pochi elementi informativi forniti ”;
- “ In riferimento al sub criterio 2, il proponente evidenzia che la soluzione progettuale sottesa all’istanza dovrebbe comprendere tre linee, tra le quali la c.d. linea 3 ovvero ‘un impianto di cogenerazione, a gas metano (anche in autoproduzione ossia utilizzando parte del biometano prodotto dallo stesso impianto) e/o a biomassa di scarto (scarti lignei del compostaggio, potature, sfalci e altre biomasse di scarto) per sopperire all’intero fabbisogno termico e a parte del fabbisogno di energia elettrica necessari al corretto funzionamento delle due linee sopra descritte. Il saldo dell’energia elettrica necessaria verrà assorbito da un allaccio alla rete di media tensione più vicina’. A tale riguardo si evidenzia che questa Commissione ritiene che la soluzione progettuale proposta ponga l’accento, in particolare, sull’aspetto della produzione di energia piuttosto che sul tema del risparmio energetico. Hanno altresì inciso sulla valutazione del subcriterio gli errori materiali commessi nella parte descrittiva dell’istanza relativa allo Sviluppo tecnologico: appare ad esempio di difficile comprensione tecnica la dichiarazione connessa alla possibile immissione in rete elettrica del biometano prodotto dal processo;inoltre, si paventa l’utilizzo di biomassa come combustibile nel sistema cogenerativo, soluzione che non sarebbe coerente con le finalità del bando ”;
- “ Per quanto concerne il sub criterio 3, il soggetto proponente ha evidenziato genericamente che il trattamento della frazione organica proposto non produce ‘scarti’ in quanto tutta la materia conferita viene trasformata in biometano e ‘altri sottoprodotti’. Il riferimento alla produzione di sottoprodotti risulta inappropriato dato che ai sensi dell’art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006 i sottoprodotti non possono mai esitare da un processo di trattamento dei rifiuti ”;
- “ Con riferimento, da ultimo, al sub criterio 4, il proponente ha evidenziato che, rispetto agli impianti tradizionali, quello oggetto della Proposta non produrrebbe scarti da abbancare in discarica. L’affermazione appare, tuttavia, generica e carente di dati o informazioni a supporto. Si evidenzia, infatti, che, ai sensi della lettera u), comma 1, dell’art. 183 del D.Lgs. n. 152 del 2006 è considerato riciclaggio ‘qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento’. Sulla base della normativa vigente, pertanto, non appare sufficiente, al fine di evidenziare un ipotetico aumento delle percentuali riciclate, l’affermazione che il trattamento proposto non produce scarti da abbancare in discarica. La previsione di produrre CSS contenuta nell’istanza non sembra poter incidere sull’aumento delle percentuali riciclate. La Commissione ritiene pertanto insufficienti le motivazioni addotte a sostenere che le soluzioni proposte portano ad un aumento delle percentuali riciclate prodotte rispetto a impianti standard di settore ”;
Alla luce dei rilievi sopra riportati il Verbale ha dunque concluso nel senso che “ all’esito delle analisi e delle attività svolte, la Commissione ritiene che la Proposta di intervento in generale e la descrizione dello Sviluppo tecnologico in particolare, non sembra supportato da elementi informativi sufficienti per attribuire un punteggio superiore a quello attribuito, ciò in quanto la proposta:
• è carente della indicazione della tecnologia prescelta;
• non sembra poter garantire il raggiungimento degli standard dichiarati in merito al risparmio energetico nei consumi d'esercizio,
• non sembra poter garantire la prevista riduzione degli scarti medi di produzione
• non sembra poter garantire l’aumento delle percentuali riciclate prodotte rispetto a
impianti standard di settore.
Per tali ragioni, il punteggio medio attribuito dalla Commissione al criterio dello Sviluppo tecnologico della Proposta di intervento di cui all’istanza MTE11B 00001189 avanzata dalla S.R.R. ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud S.r.l. viene confermato nel valore di 7,20 su un punteggio massimo di 15 ”.
Tale risultato è contestato dalla Impianti Ato con il ricorso in esame, affidato ai seguenti motivi di doglianza:
I. Violazione e falsa applicazione dei <criteri di valutazione linea d’intervento B5>di cui al decreto del MITE n. 396 del 21.12.2022 come specificato infra – violazione e falsa applicazione dell’art. 10, 13 e dell’allegato 1 <criteri di valutazione B5>dell’avviso M2C1.1 1.1_linea B_del 15.10.2021 come specificato infra – violazione e falsa applicazione dei sub criteri di valutazione linea d’intervento B5 – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e 97 della Costituzione – violazione e falsa applicazione dei principi del giusto procedimento – eccesso di potere per manifesta e macroscopica illogicità - grave disparità di trattamento - irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà – grave difetto di istruttoria – incoerenza della procedura valutativa – difetto di motivazione.
A giudizio della ricorrente, la motivazione resa dalla Commissione si presenterebbe come una postuma “ giustificazione ” invece che come una vera e propria rivalutazione, attività alla quale l’amministrazione sarebbe stata tenuta alla luce delle censure accolte con la citata sentenza n. 14211/2023 e dall’ordinanza n. 4465/2023 del Consiglio di Stato, con la quale è stato respinto l’appello cautelare del Ministero avverso la sentenza del Tar.
L’atto impugnato, inoltre, si baserebbe su criteri generici e sarebbe stato adottato in palese violazione delle garanzie dei principi di trasparenza e di imparzialità dell’azione amministrativa, nonché del principio di predeterminazione di criteri certi di selezione.
La Commissione, intatti, non avrebbe proceduto a una previa definizione dei quattro sub-criteri di attribuzione/graduazione del punteggio attribuibile per il criterio B5, così che la valutazione contestata sarebbe stata effettuata sulla base di criteri generici ed irragionevolmente discrezionali, con consequenziale impossibilità, per il destinatario dell’atto, di controllare la logicità e la congruità della valutazione medesima.
II. Violazione e falsa applicazione del principio del soccorso procedimentale – violazione e falsa applicazione del soccorso istruttorio di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990 e ss.mm. e ii. – grave difetto di istruttoria – violazione e falsa applicazione dei <criteri di valutazione linea d’intervento B5>di cui al decreto del mite n. 396 del 21.12.2022 come specificato infra – violazione e falsa applicazione dell’art. 10, 13 e dell’allegato 1 <criteri di valutazione B5>dell’avviso M2C1.11.1_linea B_del 15.10.2021 come specificato infra – violazione e falsa applicazione dei sub criteri di valutazione linea d’intervento B5 - violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e 97 della costituzione – violazione e falsa applicazione dei principi del giusto procedimento – eccesso di potere per manifesta e macroscopica illogicità - grave disparità di trattamento - irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà – incoerenza della procedura valutativa – difetto di motivazione.
La ricorrente evidenzia come la motivazione del nuovo provvedimento evidenzi una palese violazione dei principi posti a garanzia del procedimento, della par condicio, del c.d. soccorso procedimentale e del c.d. soccorso istruttorio, atteso che le ragioni utilizzate, rinvenute sostanzialmente in alcune carenze descrittive del progetto da essa presentato, avrebbero dovuto formare oggetto di un invito a fornire chiarimenti / esplicazioni da parte della Commissione, non vertendosi in materia di verifica di requisiti di ammissione.
Tanto avrebbe connotato di illegittimità, per difetto di istruttoria, l’operato della Commissione e, di conseguenza, l’attività di attribuzione del punteggio.
A giudizio della ricorrente, inoltre, così procedendo la Commissione avrebbe pure violato l’art. 13 dell’Avviso <M2C1.1 I1.1 Linea B - Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata> relativo a <Ammissione e valutazione delle Proposte>, ai sensi del quale “… 4. Su richiesta della Commissione, il RUP può invitare i Soggetti Destinatari a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, entro il termine non superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi ”, previsione che fonderebbe la possibilità, se non l’obbligo, di richiedere chiarimenti in fase valutativa.
Tale obbligo, osserva ancora la ricorrente, sarebbe stato ancora più stringente, nella fattispecie, alla luce dell’annullamento della precedente valutazione da parte del giudice amministrativo e di quanto già ritenuto dalla medesima Commissione nella precedente fase procedimentale, con riferimento al criterio B3.
La richiesta di integrazioni e chiarimenti, infine, sarebbe coerente con quanto affermato da unanime giurisprudenza in materia di applicazione di soccorso procedimentale e di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990.
III. Violazione e falsa applicazione dei <criteri di valutazione linea d’intervento B5>di cui al decreto del MITE n. 396 del 21.12.2022 come specificato infra – violazione e falsa applicazione dell’art. 10, 13 e dell’allegato 1 <criteri di valutazione B5>dell’avviso M2C1.1 1.1_linea B_del 15.10.2021 come specificato infra – violazione e falsa applicazione dei sub criteri di valutazione linea d’intervento B5 - violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e 97 della Costituzione – violazione e falsa applicazione dei principi del giusto procedimento – eccesso di potere per manifesta e macroscopica illogicità - grave disparità di trattamento - irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà – incoerenza della procedura valutativa –difetto di motivazione – difetto di istruttoria
Da ultimo la ricorrente, in via subordinata, contesta le singole argomentazioni poste dalla Commissione a base della conferma del punteggio in precedenza attribuito al suo progetto (e pari a pt 7,20 per l’Indicatore B5) con riferimento ai singoli sub-criteri.
Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, costituito in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 903 del 6 marzo 2024 è stata fissata l’udienza per la discussione del merito, disponendosi altresì l’integrazione del contraddittorio, onere adempiuto dalla parte ricorrente come da documentazione depositata in atti il 12 marzo 2024.
All’odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto.
Dalla lettura della sentenza di questo Tar, n. 14211/23, alla quale il Ministero, a mezzo dell’adozione dell’atto impugnato, ha inteso dare esecuzione, emerge chiaramente come l’annullamento del decreto di approvazione della graduatoria definitiva ai fini della concessione dei contributi previsti dal decreto MITE n. 396/2021 relativo ad investimento PNRR, di cui all'Avviso <M2C1.1 I1.1 Linea B - Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata>, è stato disposto, quanto al punteggio attribuito alla ricorrente, con riferimento al solo criterio B5 e in ragione della riscontrata carenza motivazionale della valutazione.
In particolare la decisione ha ritenuto come, con riferimento ai sub -criteri di valutazione previsti dal bando in relazione al criterio B5, apparissero persuasive le argomentazioni spese in gravame “ in considerazione del fatto che a fronte delle puntuali circostanze rappresentate dalla ricorrente in ordine alla congruenza del suo progetto con gli elementi di valutazione indicati dal bando, risulta [va] no in concreto incomprensibili le motivazioni del punteggio conseguito e in particolare le ragioni della “penalizzazione” rispetto ai massimi previsti dalla lex specialis ”, evidenziando altresì come “ Il riscontrato deficit motivazionale non può essere colmato dal riferimento a puntuali indicazione rinvenibili nei sottocriteri di valutazione dell’indicatore in esame, atteso che gli stessi elementi di specificazione relativi al criterio B5 sono a loro volta connotati da genericità, né risultano, in qualche modo, ulteriormente specificati dalla Commissione prima di procedere all’esame dei singoli progetti” , non essendo a tal fine sufficiente il richiamo al criterio motivazionale contenuto nell’Allegato 1, con riferimento all’indicatore B5.
La pronuncia, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, ha dunque ritenuto la ricorrenza di un vizio procedimentale, rilevando l’insufficienza argomentativa della valutazione, ciò che importava, per l’amministrazione soccombente, la necessità di un’attività di esplicitazione del ragionamento posto a base dell’attribuzione del punteggio, senza disporre la necessità di una previa integrazione dei sub-criteri e senza che fosse in alcun modo prefigurato un esito provvedimentale necessitato.
Ne discende la correttezza dell’iter argomentativo posto a base del provvedimento impugnato, che ha esplicitato, con riferimento ai sub-criteri esistenti, le ragioni di parziale congruenza del progetto di parte ricorrente con le finalità perseguite dal bando, così rendendo comprensibili le motivazioni poste a base del giudizio di non meritevolezza del massimo punteggio attribuibile, attività che, ove posta in essere fin dalla prima valutazione, avrebbe importato la legittimità dell’atto.
L’argomentazione posta a base del provvedimento oggi gravato, di conseguenza, non integra, come sostenuto in ricorso, una motivazione postuma dell’atto, atteso che ciò che si richiedeva all’amministrazione era proprio una attività di esplicitazione di ragioni originariamente non comprensibili né integrabili sulla base delle prescrizioni contenute nel bando.
Come osservato, ancorché a soli a fini di completezza argomentativa, dal Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza n. 4240 del 10 aprile 2024 (pronunciata nelle more del presente giudizio e con la quale l’appello proposto dal Ministero avverso la sentenza n. 14211/23 di questo Tar è stato dichiarato improcedibile), con il provvedimento oggi impugnato il Ministero ha esplicitato “ le carenze progettuali che non hanno consentito l’attribuzione del punteggio massimo ”, aspetti non erano in alcun modo evincibili dagli atti istruttori del procedimento di valutazione acquisiti al precedente giudizio con riferimento alla valutazione originariamente posta in essere, ciò che risulta coerente con le stesse puntuali circostanze in quella sede allegate dalla ricorrente in ordine alla congruenza del proprio progetto rispetto al parametro B5 “ che solo una motivazione puntuale avrebbe potuto e dovuto confutare, restando diversamente incontestate e come tali certamente idonee a rivelare un vizio sintomatico di eccesso di potere nello svolgimento dell’attività valutativa del progetto, quanto meno in relazione al dedotto profilo del difetto di motivazione”.
La motivazione del nuovo atto appare quindi coerente con il dictum del giudice amministrativo e, alla luce delle sopra riportate argomentazioni, intrinsecamente ragionevole e congruente con i parametri di riferimento, ciò che importa il rigetto del primo motivo di ricorso.
È del pari infondato il secondo motivo.
E infatti, diversamente da quanto sostenuto in ricorso non ricorreva in capo alla Commissione un onere di approfondimento istruttorio con riferimento alle riscontrate criticità caratterizzanti la descrizione del progetto presentato dalla ricorrente, atteso che quelle che la ricorrente qualifica come richieste di chiarimenti avrebbero integrato, alla luce della concreta redazione del progetto e delle specifiche carenze riscontrate dalla Commissione, vere e proprie modifiche della proposta formulata, aventi natura sostanziale e non meramente redazionali, modifiche evidentemente non consentite in corso di procedimento, sia in ragione del necessario rispetto della scansione procedimentale posta dal bando in tema di termini di presentazione della richiesta di finanziamento sia a tutela della par condicio tra i partecipanti alla procedura.
Tanto trova, con riferimento al sub-criterio 1 (concernente la coerenza tecnologica con il settore di riferimento e in relazione alla quale la Commissione ha rilevato la mancata indicazione della tecnologia prescelta, ciò che impediva oggettivamente la valutazione in ordine alla coerenza), anche una base testuale, atteso che l’allegato 1 all’avviso prevedeva espressamente che la valutazione avrebbe dovuto essere operata “ in base alla descrizione della tecnologia scelta per la realizzazione dell’Intervento ”.
Quanto al sub-criterio 2 è poi evidente come la scelta di concentrare l’illustrazione della proposta ponendo l’accento sull’aspetto della produzione di energia piuttosto che sul tema del risparmio energetico era espressione, oltre che di una valutazione organizzativa della ricorrente, anche di una sua puntuale scelta redazionale, evidentemente non modificabile in corso di procedimento, così come pure non emendabile appare la criticità individuata nel prospettato utilizzo di biomassa come combustibile nel sistema cogenerativo, soluzione non coerente con le finalità del bando.
Del pari insuscettibili di chiarimenti, ma necessitanti vere e proprie modifiche progettuali, appaiono infine le criticità evidenziate dalla Commissione con riferimento ai sub-criteri 3 e 4, attenendo le stesse a scelte progettuali effettuate dalla ricorrente in fase di redazione del progetto.
Proprio sulla differenza tra scelte procedurali o redazionali non modificabili e mera allegazione di documentazione già esistente o indicazione di chiarimento di dati correttamente indicati, esclude poi la pretesa violazione della previsione di cui all’art. 13 dell’avviso, che rende, peraltro, meramente facoltativo il possibile invito al completamento della documentazione o alla formulazione di chiarimenti.
Da ultimo occorre considerare come la natura comparativa della procedura e il significativo numero di concorrenti, per prevalente giurisprudenza, escludono il ricorso al soccorso istruttorio di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), legge n. 241/1990, dovendo per contro trovare applicazione i principi di autoresponsabilità, par condicio e massima celerità (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 2 gennaio 2024, n.28 e Tar Lazio Roma, sez. V, 3 giugno 2024, n.11268;sulla riferibilità del soccorso istruttorio in materia di pubblici appalto alle sole carenze strettamente formali, cfr., da ultimo, Tar Trentino-Alto Adige, Bolzano, sez. I, 25 ottobre 2023, n.316).
Va infine rilevata l’inammissibilità delle censure spese con il terzo motivo di ricorso, atteso che a mezzo delle stesse la ricorrente, come eccepito dalla difesa erariale, ha inteso contestare il merito delle argomentazioni spese dalla Commissione nell’esprimere il giudizio sui diversi aspetti della proposta relativi al criterio B5, sostenendo, per tutti i sub-criteri, la spettanza del massimo punteggio, affermando la coerenza del progetto con la linea di intervento per la quale essa ha partecipato alla procedura - coerenza facilmente evincibile laddove le fossero stati chiesti chiarimenti – e rilevando, in sintesi, a) la completezza del progetto con riferimento al trattamento della frazione organica previa digestione anaerobica (sub-criterio 1);b) la necessaria consequenzialità di un risparmio energetico connessa all’utilizzo dell’energia rinnovabile prodotta in autoconsumo (sub-criterio 2);c) contestando il richiamo agli artt. 184 bis e 183 del d.lgs n. 152/2006 (sub-criteri 3 e 4).
Le contestate valutazioni, tuttavia, sono evidente espressione dell’ampia discrezionalità tecnica attribuita alla Commissione, sindacabili dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopiche abnormità o manifeste incongruità, criticità che nel caso di specie non sono ravvisabili ictu oculi, tanto più in considerazione del fatto che le stesse risultano in massima parte dedotte dalla ricorrente con riferimento a un (come visto) insussistente dovere istruttorio della p.a. ovvero sulla base di autovalutazione assertivamente affermata.
La censura si sostanzia, di conseguenza, nella richiesta di sostituire la valutazione della ricorrente a quella dell'amministrazione, così concretizzando un inammissibile sconfinamento del sindacato giurisdizionale in ambiti riservati alla pubblica amministrazione (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. II, 1 settembre 2023, n.13530, Tar Campania, Napoli, sez. III, 18 gennaio 2023, n.407).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.