TAR L'Aquila, sez. I, sentenza breve 2023-12-09, n. 202300549

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza breve 2023-12-09, n. 202300549
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202300549
Data del deposito : 9 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/12/2023

N. 00549/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00343/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo;

sul ricorso numero di registro generale 343 del 2023, proposto da
L C, rappresentato e difeso dall’avvocato F U, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Roseto degli Abruzzi, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati C S, L S e C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

R M, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

- della determinazione dirigenziale del Comune di Roseto degli Abruzzi n. 108 del 13 luglio 2023, recante ad oggetto “Avviso di interpello interno per il conferimento dell’incarico di dirigente del I Settore ‘Governo del territorio e sviluppo economico’ con contratto a tempo pieno e determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000”;

- della determinazione dirigenziale del Comune di Roseto degli Abruzzi n. 119 dell’11 agosto 2023, con la quale sono stati nominati i membri esperti della commissione della procedura selettiva per l’assunzione a tempo pieno e determinato di un dirigente, ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- del decreto sindacale del Comune di Roseto degli Abruzzi n. 9 del 4 settembre 2023, con il quale è stata individuata nell’ingegner R M la professionalità idonea cui conferire, ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell’articolo 41 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, l’incarico dirigenziale a tempo determinato per il Settore Governo del territorio e sviluppo economico.

- di tutti gli atti e i provvedimenti, anche non conosciuti, consequenziali, presupposti e connessi.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roseto degli Abruzzi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 la dott.ssa R P;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo;

Il Collegio ritiene di dover definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, sussistendone, in proposito, tutti i presupposti richiesti dall’articolo 60 del codice del processo amministrativo, ossia la decorrenza del termine dilatorio di venti giorni dalla notificazione del ricorso, perfezionatasi per il Comune di Roseto degli Abruzzi e per il controinteressato in data 2 novembre 2023, la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, la mancata dichiarazione dell’intenzione di una delle parti di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione nonché l’avviso dato dal Presidente del Collegio alle parti presenti sulla possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.

Con il primo motivo il ricorrente ha contestato l’indizione di un interpello interno per la copertura con contratto a tempo determinato del posto di dirigente responsabile del settore Governo del territorio e sviluppo economico del Comune di Roseto degli Abruzzi, in luogo dello scorrimento della graduatoria formatasi all’esito del concorso pubblico per soli esami, indetto dal medesimo ente per la copertura a tempo indeterminato del posto di dirigente tecnico del settore Servizi tecnici, nella quale egli risulta collocato in posizione utile.

Il ricorrente ha contestato la correttezza dell’esercizio del potere amministrativo di definizione delle linee fondamentali dell’organizzazione dei propri uffici, nel quale è ricompresa, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche l’individuazione dei “modi di conferimento della titolarità dei medesimi”.

In relazione alle censure contenute nel primo motivo di ricorso, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che a fronte dell’esercizio del potere amministrativo di macro-organizzazione degli uffici pubblici si stagliano posizioni di interesse legittimo (Consiglio di Stato, sezione III, 5 febbraio 2021, n. 1066;
Corte di Cassazione, sezioni unite civili, 28 febbraio 2019, n. 6040).

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo anche ove sia impugnato l’atto di conferimento dell’incarico dirigenziale, del quale si faccia valere l’illegittimità derivata dalla non conformità a legge dell’atto presupposto di macro-organizzazione (Corte di Cassazione, sezioni unite civili, 21 dicembre 2018, n. 33212).

Ritenuta la propria giurisdizione in relazione alle censure specificate nel primo motivo di ricorso, il Collegio deve accogliere l’eccezione preliminare di irricevibilità, formulata dal Comune di Roseto degli Abruzzi nella memoria di costituzione.

Il Comune ha evaso l’onere probatorio, posto a suo carico, di allegare il fatto costitutivo dell’eccezione, ossia l’avvenuta pubblicazione dell’avviso di interpello nell’albo pretorio dal 13 luglio 2023 al 28 luglio 2023, come risultante dalla schermata telematica di pubblicazione dell’atto impugnato.

Sicché, il ricorso notificato in data 2 novembre 2023 risulta proposto oltre il termine decadenziale di sessanta giorni, decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione dell’atto nell’albo pretorio, con scadenza alla data del 27 ottobre 2023.

L’accertamento prioritario di irricevibilità del primo motivo di ricorso esime il Collegio dalla trattazione dell’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione dell’atto di macro-organizzazione, in attuazione del quale è stato indetto l’avviso di interpello oggetto di censura.

Con il secondo motivo il ricorrente ha censurato in via diretta e per vizi propri la procedura comparativa per il conferimento dell’incarico dirigenziale, deducendo la violazione dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in relazione ai requisiti di partecipazione previsti nell’avviso di interpello.

Con il terzo motivo il ricorrente ha altresì censurato in via diretta e per vizi propri l’atto di conferimento dell’incarico al controinteressato, il quale non sarebbe in possesso dei requisiti professionali richiesti per la copertura del posto dirigenziale.

Il Collegio deve affrontare l’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione, sollevata dal Comune di Roseto degli Abruzzi nella memoria di costituzione.

La giurisdizione si determina in base al criterio del petitum sostanziale, ossia dalla intrinseca natura della situazione soggettiva dedotta in giudizio, risultante dai fatti allegati e dalle caratteristiche del rapporto giuridico, indipendentemente dalla prospettazione fornitane dalle parti (Corte di Cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 13 novembre 2019, n. 29462).

Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, le selezioni finalizzate al conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non rientrano, di regola, tra le procedure di natura concorsuale, ma sono determinazioni negoziali per mezzo delle quali l’amministrazione esercita i poteri del datore di lavoro privato, nel rispetto dei criteri generali della correttezza e della buona fede ed in attuazione dei principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all’articolo 97 della Costituzione (Corte di Cassazione, sezioni unite civili, 13 marzo 2020, n. 7218;
5 aprile 2017, n. 8799).

Occorre tuttavia verificare se la procedura selettiva oggetto del presente ricorso vada annoverata tra le “procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Dalla disamina dell’articolo 8 dell’interpello interno, emerge che la commissione nominata per la “valutazione comparativa dei candidati mediante analisi dei curricula e colloqui individuali” esprime, sulla scorta di criteri predeterminati, un giudizio tecnico meramente idoneativo, non vincolante per il conferimento dell’incarico dirigenziale, dal momento che non è prevista la formazione di una graduatoria finale di merito ma solo l’individuazione, all’esito di una procedura comparativa non caratterizzata dallo svolgimento di prove concorsuali, “della parte contraente legittimata alla sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato”.

Il conferimento dell’incarico dirigenziale è infatti rimesso alla discrezionalità del Sindaco, il quale è chiamato a selezionare, tra tutti i candidati che avranno conseguito l’idoneità al colloquio, quello ritenuto più idoneo a ricoprire l’incarico dirigenziale, sia pure avvalendosi “del supporto del Segretario Generale e/o di un esperto in selezione manageriale”.

Tali elementi rappresentano dei validi indicatori della natura non concorsuale della procedura in oggetto (Corte di Cassazione, sezioni unite civili, 18 gennaio 2019, n. 1413), i quali, unitamente alla mancata impugnazione dell’atto di macro-organizzazione sulla scorta del quale la stessa è stata attivata, inducono il Collegio ad accogliere l’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione, per come sollevata dal Comune di Roseto degli Abruzzi nella memoria di costituzione.

Deve essere pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione al secondo ed al terzo motivo di ricorso, con l’avvertimento che, ai sensi dell’articolo 11 del codice del processo amministrativo, gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta si conservano ove, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, il giudizio venga riproposto dinanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, individuato quale giudice munito della giurisdizione sulla controversia che investe la procedura comparativa indetta con l’avviso di interpello interno, di cui alla determinazione dirigenziale del Comune di Roseto degli Abruzzi n. 108 del 13 luglio 2023.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato in parte irricevibile per tardiva notificazione, in parte inammissibile per difetto di giurisdizione.

Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e sono liquidate, in favore del Comune di Roseto degli Abruzzi, nella misura indicata nel dispositivo.

Nulla è dovuto per le spese di lite nei confronti del controinteressato, in ragione della sua mancata costituzione in giudizio.

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