TAR Torino, sez. II, sentenza 2014-01-31, n. 201400196

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2014-01-31, n. 201400196
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201400196
Data del deposito : 31 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00882/2012 REG.RIC.

N. 00196/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00882/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 882 del 2012, proposto da:
M V, in qualità di legale della Snack Bar S.n.c. di Micca Valter, rappresentato e difeso dall'avv. S T, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, c.so Dante, 63;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento

1. del provvedimento prot. Cat. 11/E.2012-P.A.S. del 26.01.2012 del Questore di Torino, Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, notificato in data 15.02.2012 di diniego di rilascio di licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. per l'esercizio del gioco lecito;

2. del provvedimento del Prefetto di Torino di silenzio-rigetto del ricorso gerarchico ex art. 1 e ss. D.P.R. 1199/1979 proposto dal sig. M V in data 16.03.2012 avverso il provvedimento prot. Cat. 11/E.2012-P.A.S. del 26.01.2012 del Questore di Torino, Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, di diniego di rilascio di licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. per l'esercizio del gioco lecito mediante apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) T.U.L.P.S.;

3. di ogni altro atto comunque connesso, precedente o successivo, presupposto o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2013 la dott.ssa O F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato l’8.08.2012 il sig. Micca Valter , legale rappresentante della Snack Bar s.n.c. di Micca Valter e C., ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, a) il provvedimento con il quale, il 26.01.2012, il Questore di Torino aveva respinto la sua istanza di rilascio della licenza ex art. 88 TULPS per l’esercizio dei sistemi di gioco VLT in sala dedicata, presso i locali siti in Torino, via Duchessa Jolanda n. 5;
b) il silenzio-rigetto del Prefetto di Torino sul ricorso gerarchico proposto contro tale diniego;
c) ogni altro atto comunque connesso, precedente o successivo, presupposto o consequenziale.

A sostegno della sua domanda il ricorrente ha dedotto: eccesso di potere, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, manifesta illogicità, eccesso di potere per istruttoria carente e/o insufficiente e/o incompleta, irragionevolezza e omessa e/o carente motivazione.

L’11.09.2012 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare e del ricorso, in quanto infondati.

Alla camera di consiglio del 26.09.2012 il ricorrente ha rinunciato alla sospensiva.

All’udienza pubblica dell’11.12.2013 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe il sig. M V, titolare di un’attività di snack bar in Torino, via Duchessa Jolanda n. 5, ha lamentato l’illegittimità del diniego di licenza di pubblica sicurezza per l’istallazione di apparecchi di gioco VTL e del silenzio-rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso tale diniego, in quanto l’Aministrazione non avrebbe, a suo dire, tenuto conto del carattere risalente dei precedenti a suo carico, della riabilitazione ottenuta per le condanne del 1980-1982, della non gravità dei fatti e della non attinenza, in ogni caso, delle condotte contestate alla licenza richiesta ed alla relativa attività.

Tali censure non sono fondate e non possono essere accolte.

Nel diniego impugnato il Questore di Torino, dopo aver raccolto ed analizzato tutti gli elementi a carico dell’interessato tra i quali “sentenza del Tribunale Militare di Verona, datata 5.2.1980 per percosse e lesioni personali continuato e in concorso, riabilitata;
sentenza della Corte d’Appello di Torino, del 10.07.1980 per rapina in concorso e sostituzione di persona, riabilitata;
sentenza della Corte d’Appello di Torino del 10.11.1982 per furto, riabilitata;
sentenza della Corte d’Appello di Torino del 22.4.2003 per acquisto di cose di sospetta provenienza” ed il “deferimento del 7.1.2011 per lesioni e danneggiamento” (in danno della moglie del ricorrente, che ha successivamente rimesso la querela), ha, in verità, ritenuto che “nella fattispecie, la condotta antigiuridica posta in essere dal M V, a prescindere dall’intervenuta riabilitazione che non cancella i fatti storici verificatisi, non…” potesse “non risultare oltremodo significativa per lo svolgimento dell’attività in argomento, che il Legislatore ha sottoposto ad autorizzazione di polizia al fine di assicurare non solo la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, ma anche della pubblica fede” e che, dunque, Micca Valter non potesse “offrire sufficienti ed incontrovertibili garanzie di conduzione dell’attività esente da abusi e che le circostanze pregiudizievoli sopra evidenziate, di conseguenza…” rappresentassero “elementi ostativi al rilascio della licenza in questione”.

Tale valutazione, in considerazione della natura delle condanne riportate e, in particolare, del più recente dei reati commessi (incauto acquisto, cioè acquisto di cose di sospetta provenienza) che - essendo ricompreso tra le contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro il patrimonio ed implicando la reintroduzione nella circolazione dei beni di cose di provenienza criminosa - va a ledere un bene giuridico strettamente connesso con l’attività di esercizio del gioco tramite apparecchi VTL, non appare irragionevole, né inficiata da difetto di istruttoria o di motivazione, né, tantomeno da travisamento dei fatti.

Come, del resto, evidenziato dalla costante giurisprudenza amministrativa, “la finalità che è alla base delle norme in tema di autorizzazioni di polizia è quella di prevenire la commissione di reati e di assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica di talché l'adozione di provvedimenti negativi viene compiuta dall'Amministrazione competente, con riferimento alla buona condotta e all'affidabilità del soggetto richiedente, esercitando un potere ampiamente discrezionale…A tali fini il giudizio prognostico dell'Amministrazione sull'affidabilità del richiedente la licenza può essere ancorato anche solo a considerazioni probabilistiche su circostanze di fatto che possano indurre in quel momento ad ipotizzare il venir meno dei suddetti requisiti” (Cons. Stato sez. III, 30 maggio 2011, n. 3244;
Cons.Stato, sez. VI, 19 gennaio 2011, n. 360;
TAR Toscana, sez. II, 7 febbraio 2013 n. 220).

Da qui la correttezza dell’operato della Questura di Torino e la conseguente infondatezza del ricorso che deve, come detto, essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo

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