TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-05-22, n. 202300693
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Pubblicato il 22/05/2023
N. 00693/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01344/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1344 del 2022, proposto da G L e I G, rappresentati e difesi dall'avvocato T S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Federazione dei Comuni del Camposampierese, in persona del Presidente
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Villa del Conte, Regione del Veneto, Consorzio di Bonifica Acque Risorgive,
non costituiti in giudizio
;
per l'annullamento
1) della deliberazione della Giunta della Federazione dei Comuni del Camposampierese n. 62 del 22 luglio 2022, con la quale la Federazione dei Comuni del Camposampierese:
- ha approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato “Realizzazione di connessioni di piste ciclabili per uno sviluppo turistico sostenibile in aree di pregio ambientale e culturale nella Federazione dei Comuni del Camposampierese”;
- ha confermato che l'approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ex art. 12 comma 1 lett. a) del D.P.R. 327/2001, ai fini dell'espropriazione delle aree di proprietà private interessate, quali risultanti dal piano particellare di esproprio, elaborato n. 13, depositato al prot. 8840 del 7.4.2022 ed elencato all'allegato A);
- ha stabilito che la procedura espropriativa per l'acquisizione delle aree interessate dai lavori dovrà concludersi con l'esecuzione del decreto di esproprio che dovrà essere emanato entro 5 anni dalla data di adozione della presente deliberazione;
2) di ogni altro provvedimento ad essa collegato, comunque connesso e conseguente, in particolare, delle note del Responsabile del Procedimento prot. 21210 di data 10 agosto 2022 ad oggetto: “ Realizzazione di connessioni (piste) ciclabili, per uno sviluppo turistico sostenibile nel sistema delle piste ciclabili del Camposampierese - comunicazione avvenuta approvazione del progetto definitivo (art. 17, comma 2 del DPR 327/2001) ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Federazione dei Comuni del Camposampierese;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 119 c.p.a.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2023 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti sono proprietari, nel comune di Villa del Conte (PD), di terreni e annessi fabbricati posti in prossimità del fiume Tergola.
Con l’odierno ricorso essi censurano la deliberazione della Giunta della Federazione dei Comuni del Camposampierese n. 62 del 22 luglio 2022, che ha approvato il progetto definitivo dell’intervento denominato “Realizzazione di connessioni di piste ciclabili per uno sviluppo turistico sostenibile in aree di pregio ambientale e culturale nella Federazione dei Comuni del Camposampierese”;ha confermato che l’approvazione costituisce dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ex art. 12 comma 1 lett. a) del D.P.R. 327/2001, ai fini dell’espropriazione delle aree di proprietà private interessate quali risultanti dal piano particellare di esproprio, e ha stabilito che la procedura espropriativa dovrà concludersi con un decreto di esproprio da emanare entro cinque anni.
Si tratta di un progetto che vede coinvolti nove comuni, otto dei quali compresi nella Federazione dei Comuni del Camposampierese, che ha ottenuto un importante finanziamento regionale a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.
Con raccomandata in data 13 aprile 2021 il Comune di Villa del Conte ha comunicato agli esponenti l’avvio del procedimento preordinato all’esproprio., ai sensi dell’art. 11 comma 1 lettera a) D.P.R. n. 327/2001 e degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990.
Essi hanno formulato osservazioni in data 25 marzo 2021 e in data 13 gennaio 2022. Con le prime, considerato che il percorso della pista va a sovrapporsi ad un ingresso carraio agricolo esistente fornito già di sottoservizi, quali scarichi e linee elettriche che non possono essere spostate, hanno chiesto la collocazione del tracciato nella riva opposta a quella interessata dall’esproprio, ovvero, in subordine, lo spostamento a spese dell’Autorità espropriante dell’accesso carraio esistente. Con le ulteriori osservazioni presentate nell’ambito del procedimento di approvazione della Variante al Piano degli Interventi hanno contestato l’assenza, nel piano finanziario degli interventi, degli oneri per le opere (recinzioni etc.) necessarie per la sicurezza e la privacy dei privati interessati dagli espropri oltre che delle somme necessarie per il pagamento delle indennità agli stessi dovute, quantificando i danni che il progetto recherà alla loro proprietà. Essi hanno proposto poi un percorso alternativo, consistente nell’utilizzare Via Molino e Via Prai dell’Acqua.
Il Consiglio comunale non ha peraltro modificato il progetto.
Tanto premesso i ricorrenti impugnano la menzionata delibera della Federazione per i seguenti motivi:
I. Violazione delle norme e dei principi stabiliti dalla giurisprudenza in materia di determinazione dell’indennità spettante al proprietario espropriato ;i fondi per pagare le indennità di espropriazione non sono previsti nel piano finanziario dell’opera. In disparte la possibilità per gli interessati di far ricorso al giudice ordinario per il riconoscimento degli indennizzi richiesti, gli atti e i comportamenti degli amministratori della Federazione dei Comuni violano l’art. 42, comma 3 della Costituzione e i principi di collaborazione e buona fede che devono informare i rapporti tra i cittadini e la PA, nonché l’art. 44 del Testo Unico in materia edilizia, il quale prevede che la misura dell’indennizzo sia rapportata alla differenza di valore del fondo prima e dopo l’intervento;
II. Pretesa equiparazione tra la servitù di passaggio sull’argine del fiume Tergola a favore del Consorzio di Bonifica e asservimento ad uso pubblico dello stesso argine per la realizzazione della pista ciclabile. Eccesso di potere per falsità del presupposto. Insufficienza, illogicità e incongruenza della motivazione . La mancata previsione di un adeguato indennizzo per l’asservimento è motivata dalla considerazione dell’attuale esistenza di una servitù di passaggio sull’argine per la manutenzione del Tergola a favore del Consorzio di Bonifica, che ha però un impatto non equiparabile a quello connesso all’asservimento all’uso pubblico per il passaggio della ciclabile;
III. Supposta distinzione tra esproprio dell’area occupata dalla pista ciclabile e asservimento ad uso pubblico della stessa. Insufficienza e incongruenza della motivazione sotto altro profilo . La previsione del pagamento di un’indennità di servitù pari ad ¼ del valore agricolo del terreno, contenuta nel piano particellare degli espropri, è incongrua perché il sacrificio imposto al privato nel caso di asservimento all’uso pubblico delle aree è identico a quello che si avrebbe in caso di esproprio;
I ricorrenti precisano che il ricorso non mira in alcun modo a sollecitare una decisione sulla potenziale quantificazione del danno patito, rimessa al giudice ordinario, e intende solo evidenziare al TAR “ l’illegittimità e prepotenza di un comportamento da parte degli amministratori e funzionari della Federazione dei Comuni del Camposampierese preposti, quale è quello di realizzare comunque la pista ciclabile nella piena consapevolezza che il piano economico generale dell’opera non prevede i dovuti indennizzi.”.
Si è costituita per resistere al ricorso la Federazione dei Comuni del Camposampierese, la quale ha eccepito:
- l’inammissibilità del primo motivo per indeterminatezza (violazione art. 40, comma 1, lett. d) c.p.a.) e per carenza di legittimazione ed interesse, in quanto le previsioni di copertura finanziaria sono dirette a tutelare l’interesse al corretto andamento finanziario dell’amministrazione, estraneo al rapporto intersoggettivo tra privato e PA;
- l’inammissibilità del secondo e del terzo motivo, che attengono alla quantificazione dell’indennità di espropriazione, e quindi ad una posizione di diritto soggettivo, la cui tutela rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
La difesa della Federazione evidenzia anche al TAR l’opportunità di valutare se il ricorso integri un’ipotesi di abuso del processo, atteso che pare proposto non tanto per ottenere l’annullamento degli atti impugnati, ma piuttosto per esercitare una pressione sugli amministratori e spingerli a ripensare il progetto o almeno ad aumentare le indennità stimate.
Il ricorso è stato chiamato all’udienza pubblica dell’11 maggio 2023, alla quale è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il primo motivo di gravame, secondo cui la delibera impugnata sarebbe carente della copertura finanziaria necessaria per l’indennizzo dovuto ai soggetti privati, è inammissibile per difetto di legittimazione e interesse, atteso che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale va escluso l'interesse a ricorrere del privato - e quindi l'ammissibilità delle relative censure - quando vengano in considerazione profili che attengono esclusivamente al finanziamento e alla copertura finanziaria del progetto. La regolarità contabile degli atti è infatti essenzialmente volta ad assicurare il rispetto dei principi di corretta gestione contabile e finanziaria dell’Ente e a garantire la copertura dei debiti, mediante la loro preventiva iscrizione a bilancio, in un’ottica di controllo e contenimento della spesa pubblica ed è estraneo quindi al rapporto tra amministrazione e privati. (Cons. Stato, Sez. IV, 2 luglio 2018, n. 4004, Cons. Stato, Sez. IV, 29 ottobre 2001, n. 5628;Sez. IV, 29 maggio 1995, n. 400).
I motivi rubricati ai numeri II e III sono inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in quanto, ancorché i ricorrenti si premurino di affermare che le pretese sul quantum dell’indennizzo verranno azionate avanti al competente G.O., le censure qui articolate riguardano precisamente la determinazione del danno patito e l’asserita incongruità delle stime effettuate dalle amministrazioni interessate. In sostanza, i ricorrenti si dolgono della notevole differenza tra le somme per indennizzi indicate negli atti ed elaborati di progetto e gli importi cui essi ritengono di avere diritto per il “danno” che la realizzazione della pista ciclabile arrecherà alle loro proprietà.
Per tali profili deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito e, ai sensi degli artt. 53, comma 2 del d.P.R. n. 327/2001 e 133, comma 1, lett. g) c.p.a., va indicato come giudice dotato di giurisdizione il giudice ordinario, avanti al quale il giudizio potrà essere riassunto a termini dell’articolo 11 del codice di rito.
Per i profili asseritamente rientranti nella giurisdizione del TAR, le medesime censure sono inammissibili per assoluta genericità.
Le spese di lite sono a carico dei ricorrenti soccombenti, nella misura liquidata in dispositivo, mentre il Collegio non ravvisa i presupposti per una condanna ex art. 26, comma 2 del codice di rito.