TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2020-10-15, n. 202000942

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2020-10-15, n. 202000942
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202000942
Data del deposito : 15 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/10/2020

N. 00942/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00876/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 876 del 2020, proposto da
Ita S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A A e M M, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Padova, Passaggio Gaudenzio 7;

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
Agenzia Dogane Monopoli Ufficio dei Monopoli per il Veneto e il Trentino Alto Adige Sede di Venezia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

nonché ai fini della concessione di decreto inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a.

1) del provvedimento 7 agosto 2020, reg. uff. n. 0038851, con cui Agenzia Dogane Monopoli - Ufficio dei Monopoli per il Veneto e Trentino Alto Adige - Sede di Venezia - ha negato a ITA S.r.l. l'autorizzazione preventiva a effettuare operazioni di scarico;

2) di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2020 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con provvedimento datato 7.8.2020, reg. uff. n. 0038851, l’Agenzia Dogane Monopoli - Ufficio dei Monopoli per il Veneto e Trentino Alto Adige - Sede di Venezia (d’ora in poi “Agenzia”) ha respinto l’istanza, presentata da ITA srl, di autorizzazione preventiva a effettuare operazioni di scarico dei prodotti accessori del tabacco per campionario destinato ai rivenditori sulla scorta delle seguenti ragioni:

- l’art. 62 quinquies , d.lgs. n. 504 del 1995, introdotto dalla l. n. 160/19, ha inserito l’imposta sui prodotti accessori del tabacco quale imposta di consumo nell’ambito delle altre imposizioni indirette di cui al titolo III, d.lgs. n. 504 del 1995;

- l’art. 17, d.lgs. n. 504 del 1995 prevede i casi di esenzione dell’imposta di consumo;

- la cessione a titolo di campionario non esclude la destinazione al consumo di tali prodotti;

- la norma non prevede dei limiti di franchigia al di sotto dei quali possa consentirsi lo sgravio di imposta.

Avverso il predetto provvedimento ITA srl ha proposto ricorso, depositato in data 10.9.2020, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

1) eccesso di potere per sviamento;
violazione del principio del ne bis in idem : secondo parte ricorrente, poiché la fattispecie in esame è identica a quella di cui al giudizio R.g. n. 410/20 instaurato avanti all’intestato TAR e definito con sentenza n. 528/20, la P.A. avrebbe dovuto adeguarsi alla soluzione accolta e ai principi di diritto affermati nella predetta decisione provvisoriamente esecutiva;

2) violazione e falsa applicazione art. 62 quinquies , d. lgs. n. 504 del 1995, violazione e falsa applicazione della determinazione direttoriale 31 dicembre 2019, prot. n. 242266;
eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto e di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità manifesta, motivazione perplessa e sintomi di sviamento;
violazione art. 81 Cost.: secondo parte ricorrente, il diniego nuovamente espresso dall’Agenzia si fonderebbe sulla medesima interpretazione erronea dell’art. 62 quinquies , d.lgs. n. 504 del 1995, con riferimento ai prodotti ceduti a fini di campionario, rispetto ai quali non si pone nemmeno un problema di “sgravio di imposta”, non integrando essi, a monte, il presupposto impositivo previsto dal citato art. 62 quinquies , concernente, esclusivamente, i casi di “vendita al pubblico”;
il riferimento all’art. 17, d. lgs. n. 504 del 1995, poi, sarebbe improprio, perché collegando l’art. 62 quinquies , d.lgs. n. 504/95, l’obbligazione tributaria ivi disciplinata alle sole ipotesi di “vendita al pubblico”, tutte le altre operazioni, compresa quella di dotazione del campionario agli agenti, rimarrebbero in una posizione “fiscalmente neutra”;

3) violazione e falsa applicazione dei principi generali dell’ordinamento, artt. 3 ,41 e 97 Cost.;
eccesso di potere per difetto di motivazione, sviamento di potere, carenza dei presupposti di fatto e di diritto;
violazione e falsa applicazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.12.2006, artt. 43 e 49 del Trattato CE, del d. lgs. n.59/2010;
eccesso di potere per disparità di trattamento: secondo parte ricorrente, il diniego opposto confliggerebbe con il principio di libertà dell’attività di impresa, anche sulla scorta dei relativi principi comunitari, con la conseguente impossibilità per Agenzia Dogane Monopoli di disporre divieti e di pretendere adempimenti che non hanno alcuna base normativa.

Si è costituita in giudizio l’Agenzia resistente contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

All’esito dell’udienza del 7 ottobre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa con sentenza in forma semplificata sussistendone i presupposti.

DIRITTO

1. In via pregiudiziale: in ordine al difetto di giurisdizione eccepito da parte resistente.

Secondo l’Amministrazione resistente, la presente controversia, avendo ad oggetto un provvedimento di diniego di esenzione dal pagamento dell’imposta di consumo prevista dall’art. 62 quinquies , d.lgs. n. 504 del 1995, rientrerebbe nell’ambito della giurisdizione delle Commissioni tributarie, in applicazione dell’art. 2, d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato.

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, <<appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, ((le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio)). Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica>>.

In forza dell’art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992, <<

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