TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2018-11-08, n. 201806525

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2018-11-08, n. 201806525
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201806525
Data del deposito : 8 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/11/2018

N. 06525/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00024/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 24 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G A, A M, rappresentati e difesi dall'avvocato A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gennaro Belvini in Pozzuoli, corso Nicola Terracciano n.28;



contro

Comune di Capri non costituito in giudizio;



per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

dell'Ordinanza di Demolizione n. 271, emessa dal Comune di Capri (NA), settore edilizia privata in data 10.10.17, notificata agli odierni ricorrenti in data 18.10.17

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

dell'ordinanza n. 12, emessa dal Comune di Capri (NA), settore edilizia privata in data 18.01.18, notificata agli odierni ricorrenti in data 19.01.18,

dell'ordinanza n. 13 emessa dal Comune di Capri (NA), settore edilizia privata in data 18.01.18, notificata agli odierni ricorrenti in data 19.01.18

di ogni atto presupposto, conseguente o comunque correlato ivi compresa la nota prot. 1644/2018, notificata il 19.01.18


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2018 il dott. C B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Espongono i ricorrenti di essere usufruttuari dal 3.3.2006 di un immobile sito in Capri alla via Labate n.24., la cui nuda proprietà è stata acquisita dal figlio minore Giampiero Abramo, tramite atto di vendita dalla Valadier Management & Real Estate srl.

In data 15.02.2013 presentavano DIA prot. 3142 all’Ufficio Tecnico del Comune per la realizzazione di alcuni interventi sull’immobile e in tale circostanza emergeva che la precedente proprietaria dell’immobile rispetto alla società venditrice, la sig.ra Carla Reiter, aveva proposto istanza di condono, rigettata con nota del 08.05.98 prot. 6304/1946T, per alcune opere abusive consistenti nell’installazione, zona nord del fabbricato, di un monoblocco prefabbricato dalle dimensioni di mt 1,90 x mt 1,75 ed altezza mt 2,45 accorpato all’abitazione principale e destinato a piccola cucina, nonché nella trasformazione, zona est del fabbricato, di una vanella coperta in ambiente abitabile previa la sostituzione della copertura precaria con solaio in cls ed apposizione di un infisso, messo in comunicazione con l’abitazione principale a mezzo di apertura di un ampio vano interno di dimensioni di circa ml 3,15 x 1,60 ed altezza mt 2,45. A seguito del rigetto veniva emessa ordinanza di demolizione n.1008 prot. 10026 del 23.07.1998.

Gli odierni ricorrenti dichiarano di aver presentato in data 30.04.2013 al Comune di Capri istanza di accesso agli atti relativi al procedimento di condono appena citato e di aver ricevuto in data 20.05.2013 l’ordinanza di demolizione n. 60 e ripristino dello stato dei luoghi emessa dal comune di Capri, con la quale il responsabile del settore VI Urbanistica ed Edilizia privata ordinava di rimuovere le opere già descritte esistenti sull’immobile.

Avverso tale ultimo provvedimento i ricorrenti, quali genitori esercenti la potestà sul minore proprietario dell’immobile in questione, presentavano in data 25.09.2013 ricorso n. 3693, allegando varie censure di violazione di legge. Con ordinanza n. 1456 l’istanza cautelare è stata respinta il giorno 25 settembre 2013 ed il giudizio è stato introitato per la decisione del merito in questa stessa udienza pubblica.

Con il presente ricorso, poi, parte ricorrente impugnava, chiedendone l’annullamento, l’ordinanza di demolizione n. 271, emessa dal Comune di Capri in data 10.10.17 con cui veniva ordinata la rimozione d’ufficio delle opere abusive. Con motivi aggiunti impugnava altresì l’ordinanza n. 12, emessa dal Comune di Capri, settore edilizia privata in data 18.01.18, notificata agli odierni ricorrenti in data 19.01.18, con cui veniva ordinato ai ricorrenti di procedere al pagamento in favore del Comune di Capri, entro il termine di trenta giorni dalla notifica ai sensi dell’art 31 comma 5 DPR 380/2001, della somma di € 1.560,00, quale somma da corrispondere per la redazione del progetto di demolizione, redatto dal tecnico incaricato dall’amministrazione resistente e l’ordinanza n. 13 emessa dal Comune di Capri , settore edilizia privata in data 18.01.18, notificata agli odierni ricorrenti in data 19.01.18, con cui veniva ordinato ai ricorrenti di procedere al pagamento in favore del Comune di Capri entro il termine di trenta giorni dalla notifica ai sensi dell’art 31 comma 4 bis DPR 380/2001 della somma di € 4.000, 00, quale sanzione per la mancata demolizione delle opere.

Con le ordinanze n. 129/18 e 561/2018 l’istanza cautelare è stata accolta in ragione del prospettato periculum e della opportunità, al sol fine di una decisione re ahuc integra, di un maggior approfondimento nella sede di merito delle questioni prospettate in ricorso anche alla luce dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le decisioni n. 8 e 9 2017.

Non si è costituito in giudizio il Comune intimato.

Alla pubblica udienza del 3 ottobre 2018, contestualmente al ricorso 3693/2013, il presente ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso, iniziale e per motivi aggiunti, è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.

Quanto ai profili di illegittimità derivata connessi alla pregressa ordinanza di demolizione n.60/2013, riprendendo le argomentazioni sviluppate nel relativo contenzioso, si osserva quanto segue.

Occorre anzitutto rilevare quanto alle doglianze di carattere formale- procedimentale di cui agli artt. 7 e ss. L. 241/1990, che, come è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza della sezione, la doverosità del provvedimento rende recessivo l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 L. 241/1990; tale obbligo, infatti, non si applica ai provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, considerato il loro carattere vincolato (cfr., art. 21 octies co. 2 L. 241/90 e, in giurisprudenza, ex multis, T.A.R. Campania, sez. IV, n. 03605/2016, sez. VI, n. 3706/2012; Consiglio Stato sez. V, 19 settembre 2008, n. 4530; T.A.R. Napoli Campania sez. IV, 02 dicembre 2008, n. 20794 e TAR Campania, Napoli, sez. IV, 16 giugno 2000 n. 2147).

In secondo luogo tra le eccezioni sollevate vi è quella della notificazione dell’ordinanza di demolizione ai soli ricorrenti, quali utilizzatori dei manufatti abusivi, e non anche al proprietario ed al responsabile dell'abuso. Il Collegio ritiene che tale circostanza che non renda l'ordinanza di demolizione illegittima, ma suscettibile di essere integrata da un provvedimento successivo.

I ricorrenti, altresì, lamentano che il Comune abbia trascurato di rilevare l’effettivo trasgressore della normativa che ha concretamente realizzato l’opera abusiva e la circostanza che il

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