TAR Potenza, sez. I, sentenza 2020-06-15, n. 202000377

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2020-06-15, n. 202000377
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202000377
Data del deposito : 15 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/06/2020

N. 00377/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00217/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 217 del 2014, proposto dal dott. M S E A S e proseguito, ai sensi dell’art. 110 c.p.c., dall’erede T M, rappresentata e difesa dall’avv. D G, con domicilio eletto in Potenza Via Mazzini n. 23/A;

contro

-Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliato ex lege in Potenza Corso

XVIII

Agosto 1860 n. 46;
-Comune di Maratea, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento:

-della nota prot. n. 1501 del 10.2.2014, con la quale il Soprintendente di Potenza ha espresso parere negativo sulla domanda di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, presentata dal dott. M S E A S il 10.9.2013;

-ove lesiva, della successiva nota prot. n. 2675 del 17.2.2014, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Maratea ha notificato al dott. S il predetto parere negativo del Soprintendente di Potenza prot. n. 1501 del 10.2.2014;


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 10 giugno 2020 il Cons. P M e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, D.L. n. 18/2020 conv. nella L. n. 27/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Poiché il dott. M S E A S aveva realizzato abusivamente sul terreno, sito nella località Santa Croce di Maratea, foglio n. 25, particella n. 962, ricadente in una zona ex art. 9 DPR n. 380/2001 non disciplinata urbanisticamente e nella Zona V1.3 “Qualità costituite da eccezionale o elevato interesse percettivo, elevato o medio interesse biologico, eccezionale o elevato interesse geologico” del Piano Territoriale Paesistico, un manufatto di 40,22 mq., avente una volumetria di 107,27 mc. (cfr. Ordinanza di demolizione n. 82 del 20.7.2012), costituito da “strutture portanti in muratura su fondazione di calcestruzzo, tetto a falda unica”, di pertinenza all’abitazione, censita in catasto al foglio n. 25, particella n. 768, con domanda del 10.9.2013 chiedeva al Comune di Maratea l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, specificando che era destinato “per impianti tecnologici, deposito e spogliatoio” (cfr. Relazione paesaggistica, allegata alla domanda di autorizzazione paesaggistica in sanatoria del 10.9.2013).

Con nota prot. n. 884 del 17.1.2014 il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Maratea trasmetteva, ai sensi dell’art. 146, comma 5, D.Lg.vo n. 42/2004, la predetta domanda alla Soprintendenza di Potenza, ritenendo il suddetto abuso edilizio compatibile con il contesto ambientale circostante e pertanto sanzionabile ai sensi dell’art. 167, comma 5, terzo periodo, D.Lg.vo n. 42/2004, cioè con il pagamento della “somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito”.

Con nota prot. n. 1501 del 10.2.2014 il Soprintendente di Potenza ha espresso parere negativo, in quanto erano stati realizzati “un aumento di superfici utili e di volume” (tale parere veniva comunicato al dott. S con nota Responsabile del Settore Tecnico comunale prot. n. 2675 del 17.2.2014).

Il dott. M S E A S con il presente ricorso, notificato il 7/9.4.2014 e depositato il 17.4.2014, ha impugnato il predetto parere vincolante del Soprintendente di Potenza prot. n. 1501 del 10.2.2014, deducendo:

1) e 2) la violazione dell’art. 7 o dell’art. 10 bis L. n. 241/1990, in quanto l’impugnato parere del Soprintendente di Potenza non era stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento oppure dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accogliento della domanda;

3) la violazione dell’art. 167, comma 4, lett. a), D.Lg.vo n. 42/2004, in quanto il suddetto manufatto, realizzato abusivamente, è un volume tecnico, che assume la configurazione di una pertinenza ex art. 3, comma 1, lett. e.6, DPR n. 380/2001;

4) l’illegittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 146, comma 4, secondo periodo, e 167, comma 4, lett. a), D.Lg.vo n. 42/2004 per la violazione dell’art. 76 della Costituzione, in quanto l’art. 10 della Legge Delega n. 137/2002 non aveva previsto limitazioni all’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, ed anche per contrasto con gli artt. 3 e 42 della Costituzione, in quanto “risulta irragionevole escludere a priori il potere di autorizzare in sanatoria gli abusi non pregiudizievoli per il paesaggio”, che hanno determinato la creazione di superfici utili o volumi.

Dopo la morte in data 21.2.2018 del dott. M S E A S il presente giudizio è stato proseguito, ai sensi dell’art. 110 c.p.c., dalla moglie T M con memoria del 23.1.2019.

Si è costituito in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, sostenendo l’infondatezza del ricorso.

In data 10.6.2020 si è svolta l’Udienza ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, D.L. n. 18/2020 conv. nella L. n. 27/2020 mediante collegamento da remoto con la modalità simultanea Microsoft Teams, nell’ambito della quale il ricorso è passato in decisione.

In via preliminare, va rilevata l’ammissibilità dell’impugnazione del parere vincolante della Soprintendenza sull’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lg.vo n. 42/2004, in quanto deve essere obbligatoriamente recepito dall’Ente Locale competente (sul punto cfr. TAR Napoli Sez. VII Sent. n. 4792 del 28.10.2013), anche perché non risulta che il Comune di Maratea dopo la proposizione del ricorso in epigrafe abbia concluso il procedimento con l’emanazione del provvedimento di reiezione della domanda di sanatoria del 10.9.2013 (cfr. al riguardo C.d.S. Sez. VI Sent. n. 4369 del 18.9.2017, con la quale è stata dichiarata inammissibile il ricorso proposto contro il parere della Soprintendenza ex art. 146 D.Lg.vo n. 42/2004, per l’omessa impugnazione del successivo provvedimento conclusivo del procedimento).

Comunque, va precisato che risulta ammissibile anche l’impugnazione della nota del Responsabile del Settore Tecnico comunale prot. n. 2675 del 17.2.2014, di notifica del parere vincolante del Soprintendente di Potenza prot. n. 1501 del 10.2.2014, in quanto deve ritenersi che con il suo invio al ricorrente il Comune di Maratea abbia manifestato la volontà di farlo proprio (sul punto cfr. TAR Catanzaro Sez. I Sent. n. 523 del 23.3.2015).

Nel merito, il ricorso è infondato.

Non possono essere accolti i primi due motivi, con i quali è stata dedotta la violazione degli artt. 7 e 10 bis L. n. 241/1990, sia perché la notifica anche al ricorrente della nota del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Maratea nota prot. n. 884 del 17.1.2014, di invio della domanda di sanatoria paesaggistica del 10.9.2013 alla Soprintendenza di Potenza, costituisce comunicazione di avvio della fase del procedimento, relativa all’emanazione del parere della predetta Amministrazione statale, sia perché ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, L. n. 241/1990 il Giudice Amministrativo non può annullare l’atto amministrativo di natura vincolata, adottato in violazione delle norme procedimentali, come nella specie, tenuto conto del combinato disposto di cui agli artt. 146, comma 4, secondo periodo, e 167, comma 4, lett. a), D.Lg.vo n. 42/2004, con il quale è stato statuito che l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria può essere rilasciata solo per gli abusi edilizi “che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”.

Dal predetto combinato disposto discende anche l’infondatezza del terzo motivo, in quanto il manufatto edilizio abusivo di cui è causa, come ammesso dallo stesso ricorrente con la Relazione paesaggistica, allegata alla domanda di autorizzazione paesaggistica in sanatoria del 10.9.2013, ha la superficie di 40,22 mq. e dalle fotografie, allegate alla predetta Relazione, possiede una rilevante volumetria (misurata in 107,27 mc. con la precedente Ordinanza di demolizione n. 82 del 20.7.2012).

Al riguardo, va precisato che risulta irrilevante sia che si tratta di una pertinenza urbanistica ex art. 3, comma 1, lett. e.6, DPR n. 380/2001 (secondo tale norma rientrano nell’ambito degli interventi di nuova costruzione, che devono essere autorizzati con permesso di costruire, gli “interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale”), sia che, secondo quanto affermato dal ricorrente, sarebbe un volume tecnico, perché destinato “per impianti tecnologici, deposito e spogliatoio”.

Infatti, le pertinenze urbanistiche ex art. 3, comma 1, lett. e.6, DPR n. 380/2001 dal punto di vista edilizio possono essere realizzate mediante permesso di costruire e sanate con permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 DPR n. 380/2001 (oppure con SCIA e sanate con SCIA in sanatoria ex art. 37 DPR n. 380/2001, se inferiori al 20% della volumetria del fabbricato principale ed in assenza di apposite disposizioni urbanistiche, che le qualifichino come interventi di nuova costruzione), ma se, come nella specie, creano una superficie e/o un volume “utile” non possono conseguire il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, tenuto pure conto dell’art. 146, comma 4, primo periodo, D.Lg.vo n. 42/2004, ai sensi del quale “l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio”, da cui si evince la necessità per le costruzioni nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico di entrambe le predette autorizzazioni amministrative, che risultano diversamente disciplinate con differenti presupposti.

Inoltre, va precisato che, pur prescindendo dall’illegittimità della Circolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 33 del 26.6.2009, richiamata dal Comune di Maratea nella citata nota prot. n. 884 del 17.1.2014, nella parte in cui stabilisce la sanabilità dei “volumi tecnici”, in quanto anche i volumi tecnici costituiscono superficie e/o volume “utile”, va rilevato che possono essere qualificati “volumi tecnici” soltanto quelli adibiti alla sistemazione di impianti in rapporto di strumentalità necessaria con l’uso dell’edificio in cui vengono collocati e che non possono essere sistemati all’interno della parte abitativa (per es. gli impianti termici e/o idrici ed il torrino dell’ascensore, che non possono essere ubicati all’interno dell’edificio), mentre i locali aventi una destinazione complementare a quella residenziale, come “deposito e spogliatoio”, vanno computati ai fini del calcolo della volumetria (cfr. sul punto cfr. C.d.S. Sez. VI Sent. n. 406 del 29.1.2015;
C.d.S. Sez. V Sentenze n. 354 del 31.1.2006, n. 483 del 13.5.1997 e n. 367 dell’8.9.1983;
C.d.S. Sez. IV Sent. n. 443 del 16.3.1998).

In ogni caso, va sottolineato che il ricorrente ha genericamente affermato che il manufatto edilizio abusivo era destinato, oltre che a “deposito e spogliatoio”, anche ad “impianti tecnologici”, senza specificare di quali impianti tecnologici si tratta, e, comunque, la superficie di 40,22 mq. e la volumetria di 107,27 mc. del fabbricato abusivo in questione risultano palesemente sproporzionate per la destinazione ad impianti tecnologici.

Infine, va disattesa, in quanto manifestamente infondata, l’eccezione di illegittimità costituzionale, proposta con il quarto ed ultimo motivo di impugnazione, del combinato disposto di cui agli artt. 146, comma 4, secondo periodo, e 167, comma 4, lett. a), D.Lg.vo n. 42/2004 per la violazione dell’art. 76 della Costituzione, in quanto l’art. 10 della Legge Delega n. 137/2002 non aveva previsto limitazioni all’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, ed anche per contrasto con gli artt. 3 e 42 della Costituzione, in quanto “risulta irragionevole escludere a priori il potere di autorizzare in sanatoria gli abusi non pregiudizievoli per il paesaggio”, che hanno determinato la creazione di superfici utili o volumi.

Infatti, non sussiste l’eccesso di delega ex art. 76 Cost., in quanto l’art. 10, comma 2, della Legge Delega n. 137/2002 prevede anche la finalità di “aggiornare gli strumenti di conservazione e protezione dei beni ambientali”.

Parimenti, non sussiste il contrasto con gli artt. 3 e 42 Cost., in quanto il carattere restrittivo del combinato disposto di cui agli artt. 146, comma 4, secondo periodo, e 167, comma 4, lett. a), D.Lg.vo n. 42/2004 ha l’evidente finalità di elevare e potenziare l’effettiva salvaguardia del paesaggio (sul punto cfr. TAR Napoli Sez. III Sent. 1718 del 24.3.2015;
TAR Salerno Sez. I Sent. n. 1264 del 31.7.2017).

A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso in esame.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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