TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-07-31, n. 202302517

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-07-31, n. 202302517
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202302517
Data del deposito : 31 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/07/2023

N. 02517/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02556/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2556 del 2019, proposto da S S, rappresentato e difeso dagli avvocati F P e L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale della Campania – in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di G S, non costituito in giudizio;

per l'annullamento:

- del provvedimento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Direzione Generale “m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0017751.31-07-2019” del 31 luglio 2019, con il quale il ricorrente è stata escluso dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con D.D.G. 85 del 1 febbraio 2018 per la classe di concorso A041-scienze e tecnologie informatiche nella Regione Sicilia,

- del calendario emanato da Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per le operazioni di immissioni in ruolo 2019 - 2020 da graduatorie di merito concorso 2016 e graduatorie di merito concorso 2018, nella parte in cui possa non contemplare il ricorrente;

- con riserva di impugnare le pubblicande emendate graduatorie relative al cennato concorso e alla cennata sua classe disciplinare nella parte in cui non contemplino il ricorrente, il decreto del M.I.U.R. che le approverà e il piano assunzioni eventualmente predisposto da M.I.U.R. nella parte in cui non contempli il ricorrente e non lo immetta in ruolo quale docente ai sensi e per gli effetti dell’art.17 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 59/2017 e del D.D.G. 85/2018

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso

nonché per la declaratoria

dell’obbligo e/o condanna dell’U.S.R. per la Campania e del M.I.U.R. ad inserire nella graduatoria definitiva per la classe di concorso A041-scienze e tecnologie informatiche nella Regione Sicilia del Concorso docenti di cui all’art. 17 comma 2 lettera b) del d.lgs. 59/2017 e al D.D.G. 85/2018 il ricorrente e ad immetterlo in ruolo ex art.17 comma 2 lettera b) del d.lgs. 59/2017 e al D.D.G. 85/2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione statale intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2023 il dott. C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Direzione Generale indicato in oggetto con il quale è stato escluso dalla partecipazione alla procedura concorsuale bandita con D.D.G. 85 del 1 febbraio2018 per la classe di concorso A041-scienze e tecnologie informatiche nella Regione Siciliana lamentando:

1) la violazione di legge (art. 3 l. 241/1990, decreto legislativo 206/2007 – direttiva 2005/36/CE), eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, erronea supposizione dei presupposti di fatto, falsa rappresentazione della realtà, mancanza di reale motivazione. In sintesi, il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato con cui è stato escluso dal concorso in quanto avente una motivazione non pertinente poiché riferita a coloro i quali hanno acquisito il titolo professionale in Romania e non già in Bulgaria.

2) l’illegittimità derivata – violazione di legge (decreto legislativo 206/2007 – direttiva 2005/36/CE), eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, erronea supposizione dei presupposti di fatto, falsa rappresentazione della realtà. Con tale motivo, parte ricorrente prospetta l’illegittimità del provvedimento impugnato anche laddove il riferimento al mancato riconoscimento del titolo professionale conseguito in Romania, venga attribuito genericamente a tutti i titoli conseguiti all’estero.

Sul punto, parte ricorrente ha rilevato di avere impugnato dinnanzi al T.A.R. per il Lazio gli atti presupposti.

Il Ministero dell’Istruzione si è costituito con memoria di stile.

In vista dell’udienza parte ricorrente ha depositato una memoria evidenziando come sulla questione del riconoscimento del titolo dei titoli e dell’abilitazione professionale all’insegnamento acquisiti in Bulgaria si sia già espresso il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3343/2022 (conforme sentenza n. 2438/2021) evidenziando di essere stato parte del predetto giudizio.

All’udienza pubblica del 25 maggio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorrente, laureato in Italia, ha conseguito il titolo professionale e la abilitazione all’insegnamento in Bulgaria, stato membro dell’Unione europea;
per l’effetto presentava la domanda, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2005/36/CE e del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, per il riconoscimento dei propri titoli professionali di insegnante e della propria formazione ottenuti in Bulgaria, ai fini dell'esercizio della professione di docente anche nelle scuole italiane di istruzione secondaria superiore.

Tutto ciò considerato, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato.

Risulta, invero, che il ricorrente è stato inserito in un provvedimento collettivo di esclusione dalle graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.G. 85 dell’1 febbraio 2018 che, effettivamente, richiama la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione prot. 5636 del 02/04/2019, riferita ai titoli conseguiti in Romania.

È stato, inoltre, annullato il diniego individuale di riconoscimento del titolo conseguito dalla ricorrente all’estero, con sentenza del Consiglio di Stato n. 3343/2022.

Nulla, infine, ha rappresentato il Ministero resistente circa le ulteriori determinazioni eventualmente assunte, a seguito dalla pronuncia resa dal giudice di appello.

Tali circostanze inducono il Collegio, anche alla luce del comportamento processuale dell’Amministrazione resistente, che, costituitasi con memoria di mero stile, non ha dato seguito alcuno agli ordini istruttori di questo Tribunale, a ritenere il ricorso meritevole di accoglimento, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato. Il gravame va, quindi, accolto essendo venuto meno il provvedimento di diniego, che aveva giustificato l’esclusione della ricorrente dalla graduatoria;
il che significa che la ricorrente dovrà permanere nella suddetta graduatoria con riserva ed in attesa che l’Amministrazione competente si pronunci sulla efficacia e validità del titolo conseguito in Bulgaria.

Rimane, invece, precluso a questo Tribunale ordinare l’inserimento definitivo del ricorrente nella graduatoria, non potendo il Giudice amministrativo disporre in ordine a poteri amministrativi non ancora esercitati. Pur dopo l’annullamento del diniego, operato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3343/22 – che ha fatto salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione – non risulta, infatti, che l’Amministrazione intimata abbia adottato alcun provvedimento esplicito, in ordine alla validità ed efficacia del titolo conseguito all’estero dalla parte istante.

Avuto riguardo alla peculiarità della vicenda e alla natura degli interessi coinvolti si stima equo compensare tra le parti costituite le spese di giudizio ad eccezione del contributo unificato del quale va ordinato il rimborso in favore di parte ricorrente a carico del Ministero dell’Istruzione, nella misura di quanto versato.

Spese irripetibili nei confronti del controinteressato, non costituito.

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