TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2019-04-10, n. 201904719
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Pubblicato il 10/04/2019
N. 04719/2019 REG.PROV.COLL.
N. 06715/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6715 del 2008, proposto da
SARA ASSICURAZIONI S.P.A. – ASSICURATRICE UFFICIALE DELL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma via di Monte Fiore n. 22 presso lo studio dell’avv. S G che, unitamente all’avv. Marina D’Orsogna, la rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
- IVASS – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI (quale successore ex lege dell’Isvap), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via del Quirinale n. 21 presso la sede dell’avvocatura dell’ente e rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Patrizia Rosatone;
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro p.t. – non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dei seguenti atti:
- ordinanza n. 1317/08 prot. n. 14-08-003588 del 29/04/08 con cui l’Isvap ha ingiunto alla ricorrente di pagare la somma, ivi indicata, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria;
- atto di contestazione n. 1398/07/STU/1243 prot. 09-07-004508 del 18 giugno 2007;
- relazione del Servizio Tutela degli Utenti dell’ISVAP del 4 febbraio 2008;
- nota del Servizio Sanzioni dell’ISVAP al Presidente dell’Istituto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ivass;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2019 il dott. M F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 26/06/08 e depositato il 03/07/08 la Sara Assicurazioni s.p.a. – “Assicuratrice Ufficiale dell’Automobile Club d’Italia” ha impugnato, unitamente agli atti endoprocedimentali in epigrafe menzionati, l’ordinanza n. 1317/08 prot. n. 14-08-003588 del 29/04/08 con cui l’Isvap le ha ingiunto di pagare la somma, ivi indicata, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
L’Isvap, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 30/12/08, ha chiesto il rigetto del ricorso.
L’Ivass – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, succeduto ex lege all’Isvap, si è costituito in giudizio con memoria depositata il 01/03/19.
Alla pubblica udienza del 19/03/19 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La Sara Assicurazioni s.p.a. – “Assicuratrice Ufficiale dell’Automobile Club d’Italia” impugna, unitamente agli atti endoprocedimentali in epigrafe menzionati, l’ordinanza n. 1317/08 prot. n. 14-08-003588 del 29/04/08 con cui l’Isvap ha ingiunto il pagamento, a titolo di sanzione pecuniaria, della somma ivi indicata.
La sanzione è stata irrogata, ai sensi dell’art. 315 comma 2 d. lgs. n. 209/05, per la violazione dei termini, previsti dall’art. 148 comma 2 d. lgs. n. 209/05, per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato relativa al sinistro del ramo della responsabilità civile auto n. 01/06/1330/262 per il quale, a fronte di una richiesta di risarcimento ricevuta il 10/04/06 per lesioni, l’offerta è stata formulata in data 24/11/06 e, quindi, oltre 120 giorni dalla scadenza del termine utile finale (9 luglio 2006).
Con la prima censura la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 315 e 326 comma 5 d. lgs. n. 209/05, l’errata qualificazione della condotta posta in essere dalla ricorrente e l’eccesso di potere per errore nei presupposti e difetto d’istruttoria in quanto l’amministrazione avrebbe errato nel qualificare la condotta che non integrerebbe alcuna violazione dal momento che la richiesta d’integrazione documentale, inviata dalla compagnia in data 15/05/06, avrebbe comportato l’interruzione del termine considerando anche che il danneggiato non avrebbe mai dato completo riscontro alla richiesta istruttoria rifiutando di esibire gli originali dei documenti medici e l’attestazione circa la titolarità o meno del diritto alle prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali.
Il motivo è infondato.
Secondo l’art. 148 comma 3 d. lgs. n. 209/05 “ il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi ”;il successivo comma 5, poi, stabilisce che “ in caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni;in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi ”.
Dagli atti di causa emerge che la richiesta di risarcimento del danno è stata ricevuta dalla compagnia assicuratrice in data 10/04/06 e che quest’ultima deduce di avere inviato alla danneggiata il 15/05/06 una richiesta d’integrazione documentale.
La ricorrente, però, nell’ambito del procedimento perfezionatosi con l’adozione del gravato provvedimento sanzionatorio non ha fornito la prova della ricezione, da parte del danneggiato, della richiesta d’integrazione istruttoria del 15/05/06.
Tale circostanza è dirimente ai fini dell’inaccoglibilità della censura dovendo la legittimità dell’atto impugnato essere valutata con riferimento alla situazione di diritto e di fatto esistente al momento in cui lo stesso è stato adottato e, quindi, sulla base della documentazione versata in ambito procedimentale dalla compagnia (tra cui non figurava la richiesta del 15/05/06).
A ciò si aggiunga, comunque, che nemmeno la documentazione prodotta in giudizio, ovvero la rendicontazione della consegna desumibile dal sito internet di Poste italiane, comprova la ricezione della richiesta d’integrazione istruttoria da parte del destinatario in quanto tale valenza può essere attribuita alla sola cartolina di ricevimento la quale, a differenza della rendicontazione, contiene il timbro postale che fa fede dell’avvenuta comunicazione dell’atto (Cass. n. 25285/14;TAR Campania – Napoli n. 1391/17) e l’indicazione della persona fisica che ha ritirato l’atto.
Sul punto non può essere condivisa la tesi presente nella memoria di replica della ricorrente secondo cui nella fattispecie l’atto dovrebbe presumersi conosciuto da parte del destinatario ai sensi dell’art. 1335 c.c..
La disposizione in esame, infatti, nello stabilire che “ la proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia ” presuppone, ai fini dell’operatività della presunzione di conoscenza da parte del destinatario, ivi prevista, che l’atto sia, comunque, giunto all’indirizzo di quest’ultimo, circostanza, come già precisato, di cui parte ricorrente non ha fornito prova.
Né in contrario assume rilevanza quanto statuito da Cass. n. 17204/16, richiamata dalla compagnia nella memoria di replica (pag. 4);la sentenza in esame, infatti, concerne una fattispecie in cui la spedizione della lettera raccomandata è, comunque, attestata dalla ricevuta rilasciata dall’ufficio postale (nell’ipotesi in esame mancante) e, per altro, argomenta da una indimostrata “presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario”.
Per esigenza di completezza deve, poi, essere rilevato che, quand’anche ricevuta, la richiesta d’integrazione istruttoria del 15/05/06 è intervenuta dopo il termine di trenta giorni, previsto dall’art. 148 comma 5 d. lgs. n. 209/05, di talché alla stessa non può essere riconosciuto, ai fini della decorrenza del termine per formulare l’offerta o comunicare i motivi ostativi alla stessa, né l’effetto interruttivo, subordinato dalla legge alla tempestività della richiesta stessa, né l’effetto sospensivo, non previsto dalla norma in esame né da altra disposizione di pari rango.
Come ha avuto modo di precisare questa Sezione la procedura di risarcimento del danno nei sinistri r.c. auto è funzionalizzata alla tutela pubblicistica del diritto del danneggiato a conseguire in tempi celeri e con modalità trasparenti un congruo e pronto ristoro del pregiudizio subito;tale tutela è apprestata dall’ordinamento fissando le condizioni per l’instaurazione, da parte della compagnia, di un leale e corretto contraddittorio con il danneggiato attraverso una procedura caratterizzata da incombenti a carico dell’impresa e termini rigorosamente scanditi, la cui effettività è stata presidiata con la previsione dell’applicazione di sanzioni pecuniarie (TAR Lazio – Roma n. 2232/17).
Tale procedura mira ad evitare che l’assicuratore approfitti della propria posizione di forza economica per porre in essere atteggiamenti dilatori e rinviare il più possibile l’adempimento dei propri obblighi, anche attraverso espedienti che sfruttano la carenza informativa degli aventi diritto.
La disciplina, quindi, connota in termini di assoluta tassatività ed eccezionalità le ipotesi di sospensione o di interruzione del termine utile per la definizione del sinistro: l’interruzione disciplinata dall’art. 148, comma 5 d. lgs. n. 209/05 consegue unicamente alla tempestiva formulazione di richiesta di integrazione rivolta al danneggiato in caso di istanza risarcitoria incompleta, mentre la sospensione, disciplinata dall’art. 148 comma 3, d. lgs. n. 209/05 consegue solo in caso di rifiuto del danneggiato degli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno (in questo senso anche TAR Lazio – Roma n. 9365/13, n. 7864/11, n. 5850/11), ipotesi che non ricorrono nella fattispecie.
Con la seconda e la terza censura la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 315 d. lgs. n. 209/05, l’errata qualificazione della condotta e l’eccesso di potere per errore sui presupposti in quanto il ritardo effettivamente addebitabile alla compagnia sarebbe di soli 37 giorni dalla scadenza del termine utile dovendosi riconoscere alla richiesta d’integrazione documentale del 15/05/06 un effetto interruttivo o, almeno, sospensivo sul termine per la formulazione dell’offerta che avrebbe ripreso a decorrere dopo il deposito della documentazione sanitaria avvenuto nel corso della visita medica del 20 luglio 2006.
I motivi sono infondati in quanto, come già esplicitato in riferimento alla precedente doglianza, la richiesta del 15/05/06, anche perché tardiva rispetto al termine previsto dall’art. 148 comma 5 d. lgs. n. 209/05, non ha alcuna efficacia né interruttiva né sospensiva (al pari della documentazione acquisita all’esito della visita medica) sulla decorrenza del termine di cui ai primi due commi della medesima disposizione;nella fattispecie, poi, la ricorrente non ha fornito prova della colpevole inerzia del danneggiato nel sottoporsi a visita medica.
Con la quarta censura la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 326 comma 5 d. lgs. n. 209/05 e degli artt. 8 e 11 l. n. 689/81 nonché la mancata considerazione dei principi in tema di condotta sanzionabile, l’errata quantificazione della sanzione amministrativa e il difetto di motivazione, la contraddittorietà e l’irragionevolezza dell’azione amministrativa in quanto l’Isvap, ai fini della quantificazione della sanzione, non avrebbe tenuto conto dei criteri (gravità della violazione, condotta dell’agente per eliminare ed attenuare le conseguenze della violazione, personalità e condizioni economiche dell’agente) previsti dagli artt. 326 comma 5 d. lgs. n. 209/05 e 11 l. n. 689/81 e, comunque, del loro utilizzo non ne avrebbe dato atto nella motivazione;inoltre, l’Isvap avrebbe dovuto considerare la “non ingenza” dei danni riportati dal privato, la scarsa collaborazione di quest’ultimo e il fatto che, tenuto conto dell’applicazione del secondo comma dell’art. 315 d. lgs. n. 209/05, l’effettivo ritardo valutabile ai fini dell’applicazione della sanzione sarebbe pari a soli 18 giorni.
Il motivo è infondato.
Secondo l’art. 315 d. lgs. n. 209/05:
“ 1. Nei casi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o dalle disposizioni di attuazione la formulazione dell'offerta o la corresponsione della somma che siano effettuate fino a centoventi giorni dalla scadenza del termine utile ovvero la mancata comunicazione del diniego dell'offerta nel medesimo termine è punita:
a) in caso di ritardo fino a trenta giorni, con la sanzione da euro trecento ad euro novecento;
b) in caso di ritardo fino a sessanta giorni, con la sanzione da euro novecento ad euro duemilasettecento;
c) in caso di ritardo fino a novanta giorni, con la sanzione da euro duemilasettecento ad euro cinquemila quattrocento;
d) in caso di ritardo fino a centoventi giorni, con la sanzione da euro cinquemila quattrocento ad euro diecimila ottocento.
2. Qualora, oltre i centoventi giorni dal termine utile, siano omesse la formulazione dell'offerta, la comunicazione dei motivi del diniego o il pagamento della somma, l'inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di attuazione è punita con la sanzione da euro diecimila ottocento ad euro trentamila in relazione a danni a cose e con la sanzione da euro ventimila ad euro sessantamila in relazione a danni a persone o per il caso morte”.
Nella fattispecie il 10/04/06 la compagnia ha ricevuto la richiesta di risarcimento, il 15/05/06 ha trasmesso la richiesta d’integrazione documentale (che, per le ragioni anzidette, non produce alcun effetto interruttivo sul decorso del termine) e il 24/11/06 ha formulato l’offerta.
Il provvedimento impugnato ha motivato l’entità della sanzione in riferimento alla gravità del comportamento omissivo dell’impresa desunto dall’entità del ritardo con cui è stata formulata l’offerta applicando una sanzione pari alle media aritmetica tra minimo e massimo edittale.
In proposito, va rilevato che, poiché il termine utile per formulare l’offerta aveva scadenza il 09/07/06, l’offerta è stata formulata dopo 18 giorni dalla data in cui il ritardo ha integrato la fattispecie di cui all’art. 315 comma 2 d. lgs. n. 209/05.
La durata del ritardo costituisce, poi, sicuro indice rivelatore della gravità della condotta come, del resto, risulta dallo stesso art. 315 d. lgs. n. 209/05 che al secondo comma configura come ipotesi d’illecito autonomo il ritardo superiore a 120 giorni prevedendo per esso una sanzione variabile a seconda che si tratti di danni alle cose o alle persone.
La valorizzazione dell’entità del ritardo (nella fattispecie non minimo) quale indice della gravità della condotta è, del resto, coerente con la peculiare rilevanza dell’interesse pubblico alla celere definizione delle procedure assicurative cui si ispira l’obbligo previsto dall’art. 148 d. lgs. n. 209/05, come già statuito da questa Sezione (TAR Lazio – Roma n. 2578/19).
Pertanto, contrariamente a quanto dedotto nel gravame, l’Isvap ha esplicitato il criterio sulla base del quale ha quantificato la sanzione e tale criterio, in quanto correlato alla gravità della condotta, è coerente con i principi che regolano il sistema sanzionatorio in materia di assicurazioni e, in particolare, con l’art. 11 l. n. 689/81 richiamato dall’art. 326 comma 5 d. lgs. n. 209/05 nella versione applicabile ratione temporis.
Né nella fattispecie assume alcuna valenza il comportamento della compagnia assicuratrice la quale non ha posto in essere alcuna significativa condotta al fine di eliminare od attenuare le conseguenze della violazione specie se si considera che la richiesta d’integrazione istruttoria è tardiva e che non vi è prova della colpevole inerzia del danneggiato.
Parimenti irrilevante, ai fini della quantificazione della sanzione, è la dedotta tenuità del danno subito dal privato dal momento che l’obbligo violato tutela non tanto l’interesse del singolo danneggiato quanto, piuttosto, l’interesse pubblico alla celere e regolare definizione delle procedure assicurative.