TAR Palermo, sez. III, ordinanza cautelare 2020-01-14, n. 202000006

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, ordinanza cautelare 2020-01-14, n. 202000006
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202000006
Data del deposito : 14 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/01/2020

N. 02591/2019 REG.RIC.

N. 00006/2020 REG.PROV.CAU.

N. 02591/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2591 del 2019, proposto da


M F, in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale “Millenium BAR”;
P P, in proprio e nella qualità di rappresentante legale della PIER BAR s.r.l.s.;
M L F, in proprio e nella qualità di rappresentante legale della RAINBOW s.r.l.s.;
F C, in proprio e nella qualità di rappresentante legale della società CUCINELLA &
CO. S.r.l.;
V G, in proprio e nella qualità di rappresentante legale della ALBERTINI S.r.l., nonché di titolare della ditta individuale Albertini Cafè di Giannola Vincenzo;
G P, in proprio e nella qualità di rappresentante legale della G &
V Servizi s.r.l.;
Gioacchino Certa, in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale OUH LA' LA';
Marco Di Girolamo, in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale MYLO di Marco Di Girolamo;
Margaret Catarinicchia, in proprio e nella qualità di rappresentante legale della società “L'isola viva” s.r.l.;
tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Beatrice Miceli e Santo Botta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso lo studio dei predetti difensori in Palermo, via Nunzio Morello n. 40;


contro

- il Comune di Terrasini, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Linda Giambanco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- il Consiglio Comunale di Terrasini, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) della deliberazione del Consiglio Comunale di Terrasini n. 21 del 6 marzo 2019 - mai comunicata e/o notificata ai ricorrenti e conosciuta da questi ultimi solo a seguito delle richieste di integrazione del canone per l’occupazione del suolo pubblico 2019 effettuate con note prot. nn. 22806, 22810, 22795, 22803, 22812 e 22813 del 18 settembre 2019;
prot. nn. 23139 , 23140 e 23141 del 20 settembre 2019;
prot. n. 23259 del 23 settembre 2019 e 24187 del 1 ottobre 2019 - con cui è stata approvata la “Modifica del Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) – Chioschi e Dehors – Aggiornamento ISTAT”, nella parte in cui ridetermina il canone per la concessione del suolo pubblico disponendone l’applicazione nella misura rideterminata anche alle concessioni rilasciate prima della sua entrata in vigore;

b) del “Nuovo allegato D - Tariffe” allegato alla deliberazione n. 21 del 6 marzo 2019, di cui forma parte integrante e sostanziale e che contiene l’elaborato tariffario;

c) delle note prot. nn. 22806, 22810, 22795, 22803, 22812 e 22813 del 18 settembre 2019;
prot. nn. 23139, 23140 e 23141 del 20 settembre 2019;
prot. n. 23259 del 23 settembre 2019 e 24187 del 1° ottobre 2019, comunicate ai ricorrenti a mezzo pec;

d) ove occorra e per quanto di ragione, della “proposta di deliberazione del consiglio” resa dal Capo Area III – Servizio SUAP costituente l'allegato “A” della delibera del consiglio comunale n. 21/2019;

e) di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o conseguenziale dal quale sia potuto o possa derivare pregiudizio ai ricorrenti e da questi, allo stato, non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza cautelare proposta in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Terrasini, con le relative deduzioni difensive;

Vista la memoria depositata dai ricorrenti;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Relatore il consigliere dottoressa M C;

Uditi, alla camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2020, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;


Rilevato preliminarmente che i ricorrenti hanno impugnato sia la deliberazione consiliare n. 21/2019, di modifica del regolamento e delle tariffe Cosap già approvato con deliberazione n. 5/2011;
sia, i relativi atti applicativi, con i quali il Comune intimato, in applicazione dell’atto regolamentare presupposto, ha chiesto l’integrazione del canone per l’anno 2019;

Ritenuto che, per quanto attiene agli atti applicativi, sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario (v. Cass. Civ., Sez. Un., n. 11135/2016;
n. 21950/2015;
C.G.A. n. 372/2019, di reiezione dell’appello avverso la sentenza della Sezione n. 594/2018;
Cons. Stato nn. 6750/2019 e 5071/2017);

Ritenuto, che, per quanto attiene alla deliberazione di modifica del regolamento – contestata dai ricorrenti, in quanto comportante una misura maggiore del canone da corrispondere – non appaiono, allo stato, sussistere convincenti profili di fumus boni iuris , in quanto:

- con riferimento al vizio di incompetenza, la competenza consiliare è da ricondurre all’art. 32, lett. g), della l. n. 142/1990, come recepita dall’art. 1 della l.r. n. 48/1991, cui rinvia esplicitamente l’art. 10 dello Statuto comunale, tenendo conto, altresì, delle modifiche, apportate con la gravata deliberazione, sia a singole norme del regolamento, sia ai criteri per il calcolo del canone;

- in ordine alla presunta equivocità della variazione, viene in rilievo una riparametrazione delle tariffe secondo gli obiettivi indicati nella stessa deliberazione, tenendo conto della disciplina (in tale parte non modificata) contenuta nell’art. 22 del regolamento approvato con deliberazione n. 5/2011, disposizione avente a oggetto la commisurazione dell’area occupata e l’applicazione del canone;

- con riferimento all’incidenza della mancata pubblicazione nella G.U.R.I e della mancata comunicazione al Ministero delle Finanze – previste dall’art. 52, co. 2, d. lgs. n. 446/1997 (abrogato dall’art. 15 bis , co. 2, del d.l. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 58/2019) – la pubblicazione attiene alla sola fase integrativa dell’efficacia, e la prevista comunicazione si collega alla legittimazione straordinaria del (solo) Ministero a ricorrere avverso atti adottati dagli enti locali in materia tributaria;

- quanto alla presunta applicazione retroattiva delle nuove tariffe, soccorre la disposizione contenuta nell’art. 1, co. 169, della l. n. 296/2006, di cui il Comune ha fatto applicazione, avendo approvato la deliberazione sul Cosap (e non la diversa delibera di approvazione del bilancio) il 06.03.2019 e, pertanto, entro il termine fissato dal D.M. 25.01.2019 (termine del 31.03.2019);
mentre per quanto attiene all’adeguamento Istat, l’automatica rivalutazione in base all’indice Istat del prezzi al consumo (rilevati al 31dicembre dell’anno precedente) era già prevista dall’allegato D alla deliberazione n. 5/2011;

Ritenuto che non appare immediatamente apprezzabile neppure l’allegato periculum in mora ;

Ritenuto, pertanto, che:

- va respinta l’istanza cautelare;

- le spese della presente fase di giudizio possono regolarsi, in ragione del principio della soccombenza, nella misura indicata in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014, tenendo conto dei minimi tabellari e della media complessità della controversia.

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