TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2021-01-05, n. 202100129

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2021-01-05, n. 202100129
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202100129
Data del deposito : 5 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/01/2021

N. 00129/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02706/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2706 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
D N, rappresentato e difeso dagli avvocati D F e P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Gregoris in Roma, piazza di Villa Carpegna n. 43;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento

- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della determinazione n. 100001-5/T20-3-1 di prot. del 14.11.2018, emessa dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, I Reparto-SM-Ufficio Personale Appuntati e Carabinieri, notificata in data 11.12.2018, con la quale veniva disposto il non accoglimento dell’istanza di trasferimento presentata in data 06.11.2017;

della determinazione N. 100001-5/T20-3-2 di prot. del 14.11.2018, emessa dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, I Reparto-SM-Ufficio Personale Appuntati e Carabinieri, notificata in data 21.12.2018, con la quale veniva disposto il non accoglimento dell'istanza di trasferimento presentata in data 06.11.2017 ai sensi dell'art. 398 R.G.A. e 42 bis D. L.Vo. 151/01;

nonchè di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e conseguente;

- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NICOLO' DOMENICO il 2\10\2019:

della determinazione n. 342921/C8-T-10 di prot. del 03.06.19, emessa dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, I Reparto-SM-Ufficio Personale Appuntati e Carabinieri, notificata in data 04.06.2019, con la quale veniva disposto il non accoglimento dell’istanza di trasferimento temporaneo, ai sensi dell’art. 42 bis del D. Lgs. 151/2001;

della determinazione N.342921/C8-T-11 di prot. del 03.06.2019, emessa dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, I Reparto-SM-Ufficio Personale Appuntati e Carabinieri, notificata in data 04.06.2019, con la quale veniva disposto il non accoglimento dell’istanza di trasferimento presentata in data 06.11.2017 ai sensi dell’art. 398 R.G.A.;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2020 la dott.ssa Antonella Mangia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 8 febbraio 2019 e depositato il successivo 5 marzo 2019, il ricorrente – in qualità di “Appuntato dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso la Compagnia Speciale Carabinieri di Roma – 1° Plotone di Rinforzo” - impugna le determinazioni con cui, in data 14 novembre 2018, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha respinto le istanze di trasferimento dal predetto presentata in date 6 novembre 2017.

In particolare, il ricorrente espone quanto segue:

- in data 6 novembre 2017 presentava istanza di trasferimento ai sensi dell’art. 398 R.G. dell’Arma dei Carabinieri e dell’art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 2001 presso una sede di servizio della Legione Carabinieri Campania “o quanto meno in una sede più favorevole”, rappresentando “non solo di essere genitore di 3 figli, di cui ….. uno in tenerissima età” ma anche “la particolare situazione in cui versava il proprio nucleo familiare” (in particolare, evidenziava “l’essere la propria moglie lavoratrice a tempo indeterminato.. gravata da patologie che sovente ne richiedono il ricorso a cure sanitarie” nonché la presenza di due componenti di anni 73 e 89, la sig.ra F P e il sig. D P, rispettivamente suocera dell’istante e padre di quest’ultima);

- ricevuto in data 28.8.2018 “preavviso di rigetto”, presentava memoria nella “quale sottolineava come l’istanza di trasferimento fosse stata presentata anche ai sensi dell’art. 42 bis” di cui sopra;

- con determinazione notificata in data 11 dicembre 2018, l’Amministrazione respingeva l’istanza de qua, motivata con il deficit di organico del Comando Legione Carabinieri Lazio e, ancora, con l’insussistenza di esigenze di ulteriore implementazione organica del Comando Legione Carabinieri “Campania”, senza riferimento alcuno all’art. 42 bis del d.lgs. 151 del 2001;

- il successivo 21 dicembre 2018 gli veniva notificata un’ulteriore determinazione “con la quale si motivava il rigetto della medesima istanza con riferimento ai motivi di cui all’art. 42 bis D.L.Vo 151/01” sulla base del riferimento ad un deficit di “37 unità non ripianabile” del reparto di appartenenza del predetto.

Avverso tali determinazioni il ricorrente insorge deducendo i seguenti motivi di diritto:

1. VIOLAZIONE E/O ERRATA APPLICAZIONE DI LEGGE SUB SPECIE ART. 42 BIS D.L.VO 151/01 – VIOLAZIONE E/O ERRATA APPLICAZIONE DI LEGGE SUB SPECIE ART. 1493 D.L.VO 66/10 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE. MOTIVAZIONE APPARENTE, atteso che – a fronte del disposto dell’art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 2001, il quale consente di negare il trasferimento solo per “casi o esigenze eccezionali”, come affermato anche in giurisprudenza – la motivazione del provvedimento di diniego di trasferimento temporaneo adottato dall’Amministrazione si palesa “assolutamente generica” e apparente, precisando che l’apparenza di essa è ulteriormente dimostrata dalla circostanza che, “nel mentre veniva esaminata e veniva opposto il diniego avverso l’istanza” del predetto, “la stessa Amministrazione autorizzava il trasferimento, in via definitiva, di ben 6 militari (2 carabinieri scelti, 2 appuntati e due appuntati scelti)”.

2. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE SUB SPECIE DISPARITA’ DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE SUB SPECIE ILLOGICITA’ DELLA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELLA CIRCOLARE N. 1280/35-1-1987 DI PROT. DEL 22.04.2013 A FIRMA DEL COMANDANTE GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI – VIOLAZIONE DELLA CIRCOLARE N. 944001-11/T11-1 DI PROT. DEL 04.03.2008 A FIRMA DEL COMANDANTE GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI, tenuto conto che “esaminando gli atti del procedimento …la motivazione del mancato accoglimento dell’istanza avanzata … è oggettivamente illogica con riferimento alla discrasia tra i pareri resa dalla scala gerarchica del ricorrente ed il provvedimento conclusivo, nonché connotata da disparità di trattamento con riferimento ad istanze avanzate da altri militari”, e la decisione in tale modo adottata risulta in distonia con le istruzioni vincolanti dettate dal vertice dell’Arma dei Carabinieri con le citate circolari, “affinché tutti i militari possano sviluppare appieno le loro potenzialità finalizzate al miglior svolgimento dei compiti istituzionali”. A ciò è da aggiungere che la carenza di istruttoria, il travisamento dei presupposti e la motivazione apparente si rinvengono nell’ulteriore seguente circostanza: nel respingere la domanda presentata ai sensi dell’art. 398 viene opposto che il Comando Legione Carabinieri Campania non necessiterebbe di implementazione dell’organico. Ebbene, dopo appena qualche giorno dalla notifica del provvedimento impugnato sub n. 1, l’intimata amministrazione rendeva noto che l’organico per tale Comando “necessitava di implementazione, con riferimento al ruolo carabinieri-appuntati, per n. 35 unità!”.

Con atto depositato in data 8 marzo 2019 si è costituito il Ministero della Difesa, il quale – il successivo 29 marzo 2019 – ha prodotto documenti, tra cui una relazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri del 21 marzo 2019, connotata – in sintesi – dal seguente contenuto: - con istanza del 6 novembre 2017 il ricorrente ha chiesto il trasferimento definitivo alla Legione Carabinieri Campania per l’impiego presso una Stazione posta alle dipendenze del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta ai sensi del n. 398 del RGA;
- successivamente, nell’ambito delle osservazioni ex art. 10 bis datate 5.9.2018, il militare ha chiesto anche il trasferimento temporaneo ai sensi dell’art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 2001;
- ragionevolmente indotta a distinguere le ragioni sottese all’istanza di trasferimento, l’Amministrazione ha ritenuto di concludere l’istruttoria con l’adozione di due differenti provvedimenti di rigetto, i quali sono da considerare entrambi legittimamente adottati sulla base delle seguenti considerazioni: a) l’art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 2001 non attribuisce un diritto soggettivo e, dunque, l’Amministrazione è tenuta a valutare anche le esigenze organizzative e di efficienza del servizio;
b) dalla lettura del provvedimento di diniego del trasferimento temporaneo “si può comprendere l’iter logico-motivazionale, i presupposti di fatti e le ragioni di diritto che hanno dato vita allo stesso”;
c) per quanto attiene, poi, al diniego dell’originaria istanza di trasferimento avanzata ai sensi del n. 398 del RGA e della circolare sul “ricongiungimento familiare”, non può non ricordarsi l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, riconosciuta anche in giurisprudenza, e, a fronte di tale discrezionalità, affermarsi il ruolo essenziale rivestito dall’interesse pubblico alla gestione razionale e funzionale delle risorse, avendo, peraltro, cura di evidenziare che, nelle determinazioni contestate, la necessità di salvaguardare la gestione de qua “sia stata ben esplicitata”;
d) il riferimento all’implementazione di n. 35 unità in favore della Legione Campania è “assolutamente inconferente”, atteso che, per la Legione Lazio, è stata prevista “la superiore alimentazione di 40 unità”, senza, tra l’altro, trascurare che, a tali fini, l’Amministrazione attua “una vera e propria procedura paraconcorsuale automatizzata”, con conseguente formazione di una graduatoria.

Con ordinanza n. 4555 dell’8 aprile 2019 la Sezione ha riscontrato “profili di fumus boni iuris in quanto la motivazione posta a sostegno del provvedimento impugnato non dà conto delle esigenze eccezionali richieste dall’art. 42 bis del D.lgs. 151, come modificato dalla legge 124/2015” e, pertanto, ha accolto la domanda cautelare “ai fini del riesame”.

2. Il successivo 2 ottobre 2019 il ricorrente ha depositato “motivi aggiunti”, volti all’annullamento delle determinazioni in data 3 giugno 2019, adottate in esecuzione dell’ordinanza di cui sopra, con cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha rispettivamente disposto il rigetto dell’istanza di trasferimento temporaneo, ai sensi dell’art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001”, nonché il rigetto dell’istanza di trasferimento presentata in data 6 novembre 2017 “ai sensi dell’art. 398 R.G.A.”.

A tali fini il ricorrente – dopo avere rappresentato che i su indicati provvedimenti sono stati adottati sulla base di un deficit di organico della Legione Lazio e, in particolare, del reparto di appartenenza del predetto e, ancora, per l’insussistenza dei presupposti della domanda formata ex art. 398 R.G.A. – deduce i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili, adducendo – in sintesi – l’assoluta genericità e l’inadeguatezza della motivazione del primo dei provvedimenti in trattazione sempre in ragione della necessità che il rigetto di un’istanza di trasferimento ex art. 42 bis del D.Lgs. n. 151 del 2001 risulti supportato da “esigenze eccezionali” (e, dunque, non da “semplici difficoltà organizzative”), l’illogicità e la contraddittorietà del comportamento dell’Amministrazione (tenuto – in particolare - conto dell’avvenuto riconoscimento a favore del predetto di un contributo economico “una tantum”, pari a € 400,00, “proprio in ragione della sua particolare situazione personale”), disparità di trattamento per l’avvenuta autorizzazione del trasferimento di altro militare, l’App. Sigismondo Raffaele, del suo stesso reparto, nonché – per quanto attiene al diniego del trasferimento richiesto ex art. 398 R.G.A. – i vizi di difetto di istruttoria e di motivazione per totale omessa valutazione dei suoi bisogni familiari, in linea, tra l’altro, con quanto disposto nella circolare n. 1280/35 – 1 – 1 – 1987 di prot. del 22 aprile 2013, ribadendo – in aggiunta – l’illogicità e la contraddittorietà anche della determinazione in esame sempre sulla base del richiamo della concessione del contributo in precedenza indicato.

In conclusione, il ricorrente chiede l’accoglimento da parte del Tribunale - previa acquisizione della documentazione afferente il trasferimento di soggetti ben individuati - dell’impugnativa in esame.

Con ordinanza n. 7663 del 25 novembre 2019 la Sezione ha nuovamente accolto l’istanza cautelare in relazione al provvedimento di diniego del trasferimento, inerente all’istanza ex art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 2001.

In data 22 settembre 2020 il Ministero della Difesa ha prodotto documenti e, segnatamente, copia della determinazione con cui, in data 10 agosto 2020, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – in espressa esecuzione della su indicata ordinanza, “ritenendo comunque legittime le motivazioni del diniego posto alla base del provvedimento impugnato” n. 342921/C8-T-10 di prot. datato 3.6.2019, afferente l’istituto di cui all’art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001 – ha disposto “la sospensione degli effetti” del provvedimento in esame.

Con memoria depositata in data 20 ottobre 2020 il ricorrente ha insistito sull’illegittimità del diniego opposto all’istanza dal predetto formulata ex art. 42 bis d.lgs. n. 151/2001 sulla base, tra l’altro, del richiamo della decisione del Consiglio n. 961/2020.

All’udienza pubblica del 20 novembre 2020 il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

1. Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente impugna:

- con l’atto introduttivo del giudizio, le determinazioni con cui, in data 14 novembre 2018, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha rispettivamente disposto:

a) il “non accoglimento dell’istanza di trasferimento presentata in data 06.11.2017”, a mezzo della quale il ricorrente chiedeva il “trasferimento definitivo dal reparto di appartenenza al Comando Legione Carabinieri Campania”, opponendo – a tali fini - un deficit organico del Comando Legione Carabinieri Lazio “nei ruoli Sovr./App./Car. di 699 unità” nonché l’insussistenza di necessità di alimentazione organica del Comando Legione Carabinieri Campania “in via prioritaria rispetto ad altri reparti”;

b) il non accoglimento dell’istanza, dal predetto formulata in fase di riscontro alla comunicazione resa dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, di assegnazione temporanea presso “reparti dislocati nell’ambito del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta” ex art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 2001, motivato dall’adduzione di “eccezionali esigenze di organico e servizio del reparto di appartenenza”;

- con i motivi aggiunti in seguito proposti, le determinazioni con cui, in data 3 giugno 2019, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – in esecuzione dell’ordinanza del Tribunale n. 4555 del 2019, di accoglimento della domanda cautelare formulata con l’atto introduttivo del giudizio “ai fini del riesame” – ha rispettivamente disposto:

a) il non accoglimento dell’istanza di trasferimento temporaneo, ai sensi dell’art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001, “considerato”, tra l’altro, “come, nello specifico, gravi un endemico ed eccezionale deficit di militari presso: la Compagnia Speciale Carabinieri di Roma che presenta nel complesso un ammanco di -39 unità su 159 complessive (-24,52%) di cui -35 unità su 125 previste (-28%), nel ruolo corrispondente a quello dell’Appuntato NICOLO’ Domenico”, e, dunque, “rilevato che alla gravissima carenza di Appuntati e Carabinieri presso il Reparto di appartenenza, l’Amministrazione non può fare fronte neanche impiegando personale del ruolo Sovrintendenti”, caratterizzato da una situazione ancora più deficitaria, indicata nel -66,66%;

b) il non accoglimento della domanda di trasferimento ai sensi del n. 398 del R.G.A., nuovamente opposto in esito al riesame della posizione di impiego del predetto sulla base, tra l’altro, del mancato riscontro di motivazioni di <<gravità tale da ritenersi “fondate e comprovate”>>
ovvero di motivazioni sanitarie di “media rilevanza” e, ancora, di “motivazioni personali e familiari… comuni o comunque non più gravi di quelle rappresentate da altri militari”.

2. Tutto ciò detto, il Collegio ravvisa validi motivi per affermare che i provvedimenti da ultimo adottati dall’Amministrazione, oggetto di impugnativa con i motivi aggiunti, rivelano in termini chiari ed inequivoci un nuovo esercizio del potere, esplicato sulla scorta di una rinnovata istruttoria e sulla base di una nuova valutazione della posizione del ricorrente, sicchè ritiene doveroso riconoscere - in linea, tra l’altro, con la giurisprudenza in materia - che, seppure i provvedimenti de quibus siano stati adottati in esecuzione di quanto disposto nell’ordinanza cautelare n. 4555 dell’8 aprile 2019, gli stessi provvedimenti necessariamente sostituiscono i provvedimenti in origine adottati, determinando il totale superamento di quanto in quest’ultimi disposto e, conseguentemente, il venire meno di ogni vantaggio per il ricorrente anche in caso di eventuale buon esito dell’azione di annullamento avverso di essi proposta (cfr., ex multis, TAR Lazio, Sez. I ter, 10 dicembre 2020, n. 13299;
TAR Lazio, Sez. I bis, 24 novembre 2020, nn. 12496 e 12443;
TAR Lazio, Sez. I bis, 23 novembre 2020, n. 12327;
TAR Lazio, Sez. I bis, 3 novembre 2020, n. 11289).

Stante quanto osservato, il Collegio dichiara l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35 c.pr.amm..

3. Passando alla disamina dell’azione di annullamento proposta con i motivi aggiunti, si ritiene che la stessa sia fondata nei termini e nei limiti di seguito indicati.

3.1. Come già rappresentato, l’azione in trattazione - al pari di quella del ricorso introduttivo del giudizio - riguarda l’impugnazione di due provvedimenti che, sebbene adottati in medesima data e, in termini generali, risultano astrattamente riferibili all’inoltro da parte del ricorrente di un’unica, iniziale istanza, si presentato distinti e, comunque, autonomi l’uno dall’altro.

In particolare, si tratta della determinazione con cui l’Amministrazione ha negato trasferimento definitivo straordinario, ai sensi del n. 398 del RGA e dell’ulteriore determinazione con la quale la stessa Amministrazione ha negato l’assegnazione temporanea ex art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 2001.

3.2. Per quanto riguarda l’impugnativa della prima di tali determinazioni, l’azione proposta è infondata.

Ai fini del decidere, appare opportuno ricordare che – secondo il disposto del n. 398 in esame - "I sottufficiali, gli appuntati ed i carabinieri che aspirano, invece, al trasferimento - per fondati e comprovati motivi – nell’ambito delle regioni, delle Brigate e delle Divisioni o fuori di detti comandi, possono, indipendentemente dal periodo di permanenza ad uno dei suddetti reparti o comandi presentare istanza, da inoltrare tramite gerarchico, ai comandi competenti a decidere".

Come osservato in precedenti pronunce della Sezione (sent. n. 11289 del 2020, già cit.), “si tratta di una disposizione che prevede un’ipotesi eccezionale di trasferimento definitivo del personale dell'Arma, tant'è che consente il trasferimento in deroga all'obbligo di permanenza per il periodo minimo nella sede assegnata.

Considerata la natura eccezionale di tale trasferimento, l’Amministrazione, nel concederlo o negarlo, gode di un potere caratterizzato da ampia discrezionalità, il cui esercizio, com’è noto, può essere sindacato in sede giurisdizionale solo nei limiti della sussistenza di gravi ed evidenti vizi di razionalità ed illogicità o di travisamento dei fatti.

Inoltre, la concessione dei trasferimenti ai sensi dell'art. 398 R.G.A. deve essere ancorata a presupposti particolarmente rigorosi al fine di non aggirare il sistema ordinario dei trasferimenti su base concorsuale, in quanto gli stessi, incidendo sull’organico della sede di assegnazione, penalizzano le aspettative di chi è inserito, magari da lungo tempo, nelle graduatorie di merito della procedura ordinaria senza poter raggiungere, in difetto di posti disponibili, la sede di servizio richiesta. L'accoglimento delle istanze di trasferimento avanzate per corrispondere ad esigenze di carattere privato resta comunque subordinato all'insussistenza di ostative ragioni di servizio (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 12 novembre 2019, n. 2378;
T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 4 febbraio 2019, n. 253)”.

Chiarito il presupposto giuridico di riferimento e, dunque, il perimetro dell’esercizio del potere da parte dell'Amministrazione, il Collegio rileva che la motivazione espressa a sostegno del rigetto dell'istanza non si presta a censure di manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti.

Il corpus motivazionale del provvedimento di rigetto è incentrato sulle esigenze organizzative e di servizio che non travalicano il limite della logicità, tenuto conto anche della discrezionalità che connota questo tipo di trasferimento e le valutazioni riguardanti l’aspetto organizzativo e gestionale, stante che a fronte delle esigenze di servizio, le esigenze personali dell'istante devono essere ritenute recessive (T.A.R. Marche, sez. I, n. 822/2018).

Nel provvedimento vengono, infatti, rilevate - nell’ambito di una valutazione complessiva della forza disponibile - carenze organiche nella sede di servizio e, ancora, viene data evidenza di una posizione di difficile rimpiazzo, con ripercussioni sulla funzionalità del reparto.

Le suddette ragioni sono idonee a motivare il provvedimento gravato e, in termini più generali, conducono a riconoscere quest’ultimo scevro dai vizi denunciati anche in ragione dell’inadeguatezza del riconoscimento del contributo e della disparità di trattamento genericamente denunciata a giustificare una differente conclusione, tenuto, tra l’altro, conto delle previsioni che presidiano i trasferimenti definitivi nell’Arma dei Carabinieri.

3.3. L’impugnativa concernente il diniego di assegnazione temporanea richiesta dal ricorrente ex art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 2001 è – per contro – meritevole di positivo riscontro.

Secondo il disposto della previsione in argomento, “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda e limitato a casi o esigenze eccezionali (…)”.

Come già rilevato dalla Sezione (cfr., tra le altre, sent. 6 febbraio 2020, n. 1574), “la ratio di tale norma è quella di tutelare due interessi costituzionalmente garantiti nel nostro sistema giuridico, due interessi differenti ma non per questo non egualmente importanti quali il buon andamento della pubblica amministrazione, art. 97 Cost., e la tutela della famiglia, la cura dei figli e della madre lavoratrice, ex artt. 29, 30, 31 e 37 Cost.”.

Secondo, poi, un consolidato orientamento giurisprudenziale, di cui l’Amministrazione mostra, peraltro, di avere piena conoscenza, “l’art. 42-bis - anche dopo la novella operata dall’art. 14, co. 7, l. n. 124 del 2015 (…) - non attribuisce all’interessato un diritto soggettivo … ma implica sempre e comunque una valutazione discrezionale dell’Amministrazione, che deve legittimamente negarlo ove lo impongano le esigenze di servizio nell’ufficio di appartenenza dell’istante e in quello della destinazione richiesta;
in questa valutazione di compatibilità, occorre tenere conto delle specificità dell’ordinamento militare, delle esigenze connesse, di quanto queste possano influire sullo status e sulle situazioni degli appartenenti all’ordinamento medesimo” (Cons. Stato, Sez. IV, 23 maggio 2016, n. 2113;
Sez. III, 8 aprile 2014, n. 1677;
5 dicembre 2014, n. 6031;
3 agosto 2015, n. 3805).

Pertanto, il pubblico dipendente vanta un interesse legittimo che può essere concretamente attuato solo al termine di una specifica attività della P.A. volta alla verifica della sussistenza delle condizioni per il raggiungimento di un equilibrato bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco e della sussistenza dei presupposti di legge.

Il Collegio osserva, ancora, che il dissenso che l’Amministrazione deve addurre ai fini del rigetto di una istanza di trasferimento deve essere motivato. E’ importante osservare che l’art. 14, comma 7, della legge n. 124/2015 ha aggiunto alla previsione dell’obbligo di motivazione l’ulteriore condizione che il rigetto sia “limitato a casi ed esigenze eccezionali”. Con riferimento alle “esigenze eccezionali” che possono determinare il provvedimento di diniego, la giurisprudenza ha affermato, da un lato, che l’Amministrazione deve opporre una reale difficoltà conseguente allo spostamento dell’istante e non segnalare quei disagi o inconvenienti che sono sempre conseguenti al trasferimento di un dipendente da un reparto che così aumenta di una unità la scopertura dell’organico. (Tar Trento, 29.1.2019 n. 27: Tar Lazio, Sez. I bis, 15 gennaio 2018, n. 423);
dall’altro, che la scopertura dell’organico del reparto di provenienza non può giustificare, di per sé solo, l’adozione di un provvedimento di diniego, seppure costituisce l’argomento principale che l’Amministrazione, nell’ambito di una complessiva valutazione, può opporre ad una richiesta come quella di cui qui si controverte.

Come chiarito, dunque, dalla giurisprudenza, “tali eccezionali circostanze debbono riguardare la specifica posizione lavorativa del dipendente, sicché si rende necessario, affinché la domanda possa essere legittimamente rigettata, che venga comprovata l’indispensabilità e/o insostituibilità del dipendente medesimo il cui trasferimento potrebbe arrecare irrimediabile pregiudizio all’amministrazione” (Tar Bolzano, 19 dicembre 2018, n. 358;
Cons. Stato, sez. III, 1 aprile 2016, n. 1317;
Tar Lombardia, Milano, sez. III, 4.5.2018, n. 1208).

Tanto premesso, il Collegio – in linea con l’orientamento assunto in fase cautelare – ravvisa validi motivi per affermare che le ragioni addotte dall’Amministrazione a sostegno del diniego in esame non valgono a concretizzare una motivazione adeguata o, meglio, aderente al disposto normativo vigente all’epoca in cui il provvedimento impugnato risulta essere stato adottato.

In tale provvedimento, l’Amministrazione si è, infatti, essenzialmente limitata a considerare esigenze organizzative e funzionali della Compagnia Speciale Carabinieri di Roma e della Legione Carabinieri “Lazio”, attribuendo ai fattori inerenti ad esse carattere “eccezionale” sulla base dell’indicazione, tra l’altro, di percentuali di deficit pari rispettivamente a “-28%” e a “-5,88” nel ruolo corrispondente a quello del ricorrente.

Ciò detto, il Collegio ritiene – anche sulla base delle indicazioni fornite a titolo esemplificativo dal Consiglio di Stato con la recente decisione n. 961 del 2020 - che gli elementi addotti dall’Amministrazione non valgano a costituire una valida motivazione per il rigetto dell’istanza di trasferimento presentata ai sensi dell’art. 42 bis in esame, non rivelando uno scopertura di organico pari a superiore al 40% della dotazione organica dell’ufficio di assegnazione e/o “nell’ambito territoriale del comando direttamente superiore a quello di appartenenza” (ossia, una “situazione di sottorganico generalizzato”), “un contesto connotato da peculiari esigenze organizzative” (“si pensi all’ipotesi in cui l’unità impiegata nella sede di appartenenza si trovi a fronteggiare emergenze di tipo terroristico”), l’effettivo svolgimento da parte dell’istante di un “ruolo di primaria importanza nell’ambito della sede di appartenenza”, tale da renderlo non “sostituibile con altro personale presente in essa o in altra sede da cui sia possibile il trasferimento”, o, ancora, l’impiego dello stesso “in un programma o in una missione speciale ad altissima valenza operativa, dalla quale l’amministrazione ritenga non possa essere proficuamente distolto”.

Tanto è sufficiente per l’accoglimento dei motivi aggiunti nella parte in cui riguardano l’impugnazione della determinazione n. 342921/C8-T-10 di prot. del 3 giugno 2019, con assorbimento degli ulteriori motivi di diritto formulati.

4. In conclusione:

- il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile;

- i motivi aggiunti vanno accolti nei limiti di cui sopra.

Tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti in causa, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

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