TAR Lecce, sez. III, sentenza 2015-10-22, n. 201503004
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 03004/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00751/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 751 del 2013, proposto da A F, rappresentato e difeso dall'avv. A M, con domicilio eletto in Lecce, via Imperatore Adriano, 9;
contro
Comune di Castro;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 1724 del 19.3.2013, notificata in data 20.3.2013, a firma del Responsabile dell'U.T.C. del Comune di Castro;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, tra cui la deliberazione di C.C. n. 64 del 30.11.2012;
- nonchè per l'accertamento del diritto del ricorrente a non corrispondere al Comune resistente l'importo di euro 3.169,06 a titolo di aggiornamento del contributo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione, con declaratoria d’illegittimità di ogni pretesa integrazione dei costi e degli oneri precedentemente determinati e integralmente corrisposti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 settembre 2015 il cons. G A e udito l'avv. A. Mangione;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A. Con provvedimento in data 22 ottobre 2007 il Comune di Castro rilasciava in favore del sig. A F il permesso di costruire per l’ampliamento di una civile abitazione in sopraelevazione e fissava in € 1.282,30 il contributo relativo al costo di costruzione, regolarmente versato dal ricorrente.
Orbene, nonostante l’incontestato pagamento, con la nota impugnata il Responsabile dell’Ufficio tecnico invitava il sig. Fersini ad integrare gli oneri concessori a suo tempo determinati (richiedendo il versamento dell’ulteriore somma di € 2.584,07 per aggiornamento del costo di costruzione ed € 584,99 per oneri di urbanizzazione), ritenendo ciò necessario in base ai richiami della Procura regionale della Corte dei Conti e alla conseguente delibera consiliare 30 novembre 2012 che ha aggiornato i contributi.
Avverso tali atti insorge pertanto il sig. A F, il quale ne deduce l’illegittimità alla stregua dei seguenti motivi:
violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 21- nonies della legge n. 241/1990;eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, irragionevolezza; errore nei presupposti;lesione del legittimo affidamento
All’udienza pubblica del 16 settembre 2015 la causa è stata ritenuta per la decisione.
B. Il ricorso pone una questione già affrontata da questo Tribunale (sent. n.48/2013 e n. 2058/2013) che, sulla base di una giurisprudenza consolidata, ha ritenuto di dover affermare l’irretroattività delle determinazioni comunali a carattere regolamentare, con cui vengono stabiliti i criteri generali e le nuove tariffe e modalità di calcolo degli oneri concessori, in applicazione del principio “tempus regit actum”.
Il Collegio, pertanto, non ravvisando motivo per un diverso orientamento, ritiene di poter ribadire le conclusioni raggiunte, richiamandone le argomentazioni svolte.
L’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 stabilisce che “la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all’atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata” mentre “la quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all’atto del rilascio, è corrisposta in corso d’opera con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione”.
Se i contributi concessori devono essere stabiliti, secondo la lettera della norma, al momento del rilascio del permesso di costruire, “a tale momento occorre dunque avere riguardo per l’entità dell’onere facendo applicazione della normativa vigente al momento del rilascio del titolo edilizio” (T.A.R. Puglia – Lecce sent. n. 2058/2013).
Ciò significa che le delibere comunali di adeguamento degli oneri di urbanizzazione possono trovare applicazione esclusivamente “per i permessi rilasciati a far tempo dall’epoca di adozione dell’atto deliberativo e non anche per quelli rilasciati in epoca anteriore” ( T.A.R. Puglia – Lecce sent. n. 48/2013)
Di conseguenza, una volta che la determinazione degli oneri concessori sia correttamente avvenuta sulla base delle tabelle vigenti all’epoca del rilascio del permesso di costruire, non può che rivelarsi “illegittima la pretesa dell’Amministrazione di addossare al titolare del permesso edilizio rilasciato anni prima l’ulteriore carico finanziario derivante dal meccanismo di aggiornamento”.
D’altro canto la convenienza a realizzare o meno l’intervento edilizio non può prescindere da una valutazione degli oneri concessori quale significativa componente dei costo complessivo;per cui, un adeguamento del contributo ex post si tradurrebbe in un alea insopportabile per chi, ove a conoscenza di un diversa e maggiore entità del contributo, si sarebbe magari astenuto dall’iniziativa economica intrapresa.
Nella specie, quindi, l’integrazione del costo di costruzione (€ 2.584,07) e degli oneri di urbanizzazione (€ 584,99), richiesta dal Comune di Castro a distanza di quasi sei anni dal rilascio del permesso di costruire con oneri concessori a suo tempo definiti, non può che apparire ingiustificata e contraria a quanto disposto dell’art. 16 del D.P.R. n. 380 (non costituendo peraltro neppure una modalità di correzione di eventuali omissioni e/o errori di calcolo da parte dell’Amministrazione), la cui violazione viene dall’istante fondatamente denunciata.
Per le suesposte ragioni il ricorso merita di essere accolto, mentre sussistono valide ragioni (la peculiarità delle questioni fattuali e giuridiche oggetto della causa) per negare il rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte.