TAR Venezia, sez. III, ordinanza collegiale 2023-02-24, n. 202300247
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Pubblicato il 24/02/2023
N. 00247/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00592/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 592 del 2022, proposto da
Vega Carburanti S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati E B T, G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Agenzia delle Dogane, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
Mef - Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;
nei confronti
Federazione Italiana Tabaccai, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Livia Grazzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del D.M. 38/2013 come novellato dal D.M. 51/2021 (“DM”), in particolare del suo art. 6 (Impianti di distribuzione carburanti), comma 2, laddove esso, consentendo l'istituzione di una nuova rivendita “nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2”, non consente l'istituzione di una nuova rivendita presso impianti di distribuzione carburanti “nei comuni interessati sia già stato raggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti”;del Provvedimento dell'odierna resistente prot n. 9682/RU nella Pratica n. 2021VE0012 a firma del funzionario delegato -OMISSIS- per il dirigente dell'Ufficio -OMISSIS- notificato via pec in data 14 febbraio 2022, con il quale è stata rigettata l'istanza di istituzione di rivendita speciale di generi di monopolio all'interno dell'area di distribuzione di carburanti in Venezia, località Malcontenta (“Provvedimento”) e di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Agenzia delle Dogane e di Federazione Italiana Tabaccai;
Visto l'art. 16, co. 2, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
La società ricorrente, con istanza datata 17 agosto 2021, ha richiesto all’Agenzia resistente la possibilità d’istituire una rivendita speciale di generi di monopolio all’interno dell’area di distribuzione di carburanti dalla prima gestita in Venezia, località Malcontenta, lungo la SS extraurbana 309 Romea n.12.
Acquisito, in data 7 ottobre 2021, il parere sfavorevole della Federazione Italiana Tabaccai, la P.a. ha comunicato alla ricorrente un preavviso di diniego cui sono seguite le osservazioni da parte di quest’ultima del 14 dicembre 2021. Hanno fatto seguito un secondo preavviso di diniego datato 21 dicembre 2021 e successive osservazioni della ricorrente in data 30 dicembre 2021.
Infine l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con il provvedimento prot n. 9682/RU, indicato in epigrafe, ha respinto l’istanza per due motivi: (a) “nel comune di Venezia il requisito di 1 rivendita ogni 1.500 abitanti era già stato superato, essendo già esistenti n. 238 rivendite attive in un comune di 283.699 abitanti”;(b) “l’impianto di distribuzione carburanti non insiste su strada extraurbana principale”, bensì su strada extraurbana secondaria, ciò che non permetteva di derogare al criterio fondato sul rapporto rivendite/abitanti.
Con ricorso depositato in data 26 aprile 2022 la società ricorrente ha proposto impugnazione chiedendo l’annullamento del suddetto provvedimento di diniego, nonché dell’art. 2 comma 3 del D.M. 38/2013, come sostituito dal D.M. 51/2021, in quanto presupposto o comunque connesso al primo, per i seguenti motivi:
1. il provvedimento e, prima ancora, il d.m. n. 38 del 2013 sarebbero illegittimi per violazione del comma 8 dell’art. 28, d.l. 6 luglio 2011, n. 98;
2. il decreto e il provvedimento devono altresì ritenersi illegittimi in quanto violano l’art. 15 par. 1, 2, e 3 Dir. UE 2006/123, in combinato disposto con l’art. 49 TFUE;
3. il provvedimento dirigenziale impugnato, sarebbe altresì illegittimo per eccesso di potere, in quanto la motivazione risulterebbe pretestuosa, illogica ed irragionevole, e determinerebbe una disparità di trattamento ed un’ingiustizia manifesta ai danni della ricorrente, oltre ad essere contraddittoria rispetto al preteso carattere imperativo del motivo di interesse generale che avrebbe potuto giustificare la restrizione.
Si sono costituiti in giudizio l’Agenzia resistente nonché la Federazione Italiana Tabaccai contestando l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’esito dell’udienza del 22 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio, all’udienza che precede, ha rilevato d’ufficio l’incompetenza territoriale dell’intestato Tar, in ragione della competenza del TAR Lazio.
Come detto, infatti, oggetto del presente giudizio, in quanto specificamente impugnati dalla società ricorrente, è non solo il provvedimento di diniego immediatamente lesivo, ma anche il regolamento presupposto di cui al d.m. n. 38 del 2013, atto normativo peraltro ad efficacia nazionale.
Nella presente vicenda, caratterizzata dall'impugnazione congiunta di diversi atti, adottati da diverse autorità amministrative, trova, quindi, applicazione l'art. 13, comma 4 bis , c.p.a., secondo cui "la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza".
Ne deriva, allora, che, essendo stato impugnato un atto normativo con efficacia estesa all'intero territorio nazionale, la competenza territoriale appartiene al TAR per il Lazio, in applicazione della previsione dell'art. 13, comma 3.
Il codice del processo amministrativo non regola in modo completo il tema della connessione e ella sua incidenza sulla competenza territoriale. A stretto rigore la formulazione letterale del citato art. 13, comma 4 bis potrebbe indurre a ritenere che nelle ipotesi di impugnazione di atti generali o normativi presupposti, insieme agli atti applicativi o conseguenziali, sia impedita, a priori, l'attrazione, per connessione, dinanzi allo stesso TAR. È però preferibile la tesi interpretativa secondo cui la disposizione, nonostante la sua dizione, debba essere intesa nel senso che, in ipotesi di impugnazione di atti generali o normativi, insieme agli atti applicativi o conseguenziali, la competenza territoriale per l'intera controversia va attribuita al giudice cui spetta la cognizione dell'atto generale o normativo (Cons. Stato, sez. III, 25 ottobre 2017, n. 4930).
Con riferimento a fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, secondo T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 7.12.2022, n. 16305 “… in ossequio alla regola stabilita dall’art. 13, co. 4 bis cpa, in caso di contestuale impugnazione di atti normativi o amministrativi generali (nella fattispecie, rispettivamente, il DM n. 38/2013 e la circolare n. 28/2021) e degli atti applicativi (rigetto dell’istanza), la competenza spetta al Tribunale con cognizione sugli atti presupposti (cfr., quam multis, Consiglio di Stato, 25.10.2017, n. 4930), da individuarsi, nella circostanza, nel Tar Lazio - sede di Roma, attesa la rilevanza nazionale degli stessi. …” (si veda anche TAR Puglia, sez. III, 20 gennaio 2023, n. 146).
Le argomentazioni che precedono non sono inficiate dal fatto che parte ricorrente abbia contestato la contrarietà al diritto eurounitario del d.m. n. 38 del 2013, perché la contestazione, comunque in via principale, del decreto in questione, ancorché ai fini, eventualmente, della disapplicazione anziché dell’annullamento del regolamento, comporta la necessità che il relativo esame venga effettuato dal TAR Lazio, in ossequio, come detto al comma 4 bis dell’art. 13.
Pertanto, in forza del combinato disposto degli artt. 13 e 15 c.p.a. deve essere dichiarata l’incompetenza dell’intestato TAR e la competenza del TAR Lazio.
Le spese di lite devono essere compensate attesa la peculiarità della controversia.