TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-03-10, n. 202300146

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-03-10, n. 202300146
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202300146
Data del deposito : 10 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/03/2023

N. 00146/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00163/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 163 del 2022, proposto da
N M e V R, rappresentati e difesi dall'avvocato A F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Monte Roberto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'accertamento

della illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Monte Roberto rispetto al contenuto della diffida con contestuale messa in mora a firma dei ricorrenti, inoltrata all'amministrazione in data 16 febbraio 2021 e volta a porre rimedio alla avvenuta occupazione illecita perché sine titulo da parte dello stesso Comune di alcune particelle di proprietà dei ricorrenti,

per la condanna

del Comune a provvedere sulla diffida, o mediante adozione del provvedimento di cui all’art. 42- bis del T.U. n. 327/2001 oppure mediante rilascio dei beni occupati previa rimessione in pristino stato,

per la condanna

dell'amministrazione intimata, in ognuna delle due ipotesi sopra individuate, al pagamento delle spese per le imposte sui beni pagate dai ricorrenti fino al momento in cui il Comune resistente non si sarà determinato a procedere ex art. 42- bis T.U. n. 327/2001 ovvero, previo ripristino dello stato dei luoghi, alla restituzione dei beni, nonché al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme dovute per i titoli sopra invocati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monte Roberto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Nel ricorso che perviene alla odierna decisione si espone quanto segue.



1.1. I coniugi signori M e R sono comproprietari, per uguali quote, di alcuni appezzamenti di terreno siti nel Comune di Monte Roberto, tra i quali quelli distinti in Catasto al foglio 6, mappali n. 462 (della superficie di mq. 843) e n. 525 (della superficie di mq.3.112), per averli acquistati dal sig. P M, padre della dott.ssa M, con atto di compravendita in data 29 dicembre 1990, rep.n.70.261/racc.n.8.248.



1.2. Con deliberazione n. 21 in data 21 marzo 1974, la Giunta Comunale di Monte Roberto aveva approvato il progetto di opera pubblica redatto da un tecnico comunale e relativo alla costruzione di un parco giochi pubblico che nel corso degli anni ha interessato, oltre alla proprietà comunale, anche una cospicua porzione della proprietà dei ricorrenti, sul cui sedime sono state costruite opere principali e accessorie del parco giochi, senza che sia stato mai adottato il decreto di esproprio di tali aree private.

Scaduto il quinquennio, in assenza del decreto di esproprio e noncurante delle rimostranze del sig. P M, con deliberazione n. 39 in data 5 maggio 1979 la Giunta Comunale di Monte Roberto, richiamando il proprio precedente atto deliberativo n. 21/1974, ha approvato l’ampliamento dell’opera pubblica, mediante l’ulteriore realizzazione di spogliatoi e vari accessori all’impianto del parco giochi, costituito da campo da tennis, da pallone e per bocce, scalinata di accesso, marciapiedi e strada comunale Via Leonardo da Vinci. In tale occasione, per la realizzazione delle opere pubbliche è stata utilizzata esclusivamente la proprietà del dante causa dei ricorrenti. Anche in questo caso, all’approvazione della progettazione ai fini della dichiarazione di pubblica utilità non ha fatto seguito, alla scadenza del quinquennio, l’adozione del decreto di esproprio, e a nulla sono valse le rimostranze del sig. M finalizzate all’adozione di una soluzione immediata e puntuale che ponesse fine all’illecita utilizzazione della sua proprietà.

Nonostante l’approccio costruttivo dell’originario proprietario delle particelle in questione, l’amministrazione rimaneva però completamente inerte.



1.3. La situazione si è perpetuata, pressoché identica, durante il corso degli anni, anche dopo l’acquisto dei suddetti beni da parte degli odierni ricorrenti, i quali, all’inizio del 1996, avendo appreso dell’imminente adozione di una variante al P.R.G. ed essendo intenzionati a risolvere una volta per tutte l’annosa questione onde poter alienare a terzi i terreni in argomento, chiedevano al Comune un incontro finalizzato a trovare una soluzione concordata;
ma anche tale incontro è rimasto senza esito, per cui, al fine di lasciare un segno tangibile delle loro rimostranze nei confronti dell’amministrazione, gli odierni ricorrenti, con nota prot. n. 756 del 23 febbraio 1996, dopo aver dato atto dell’inconcludenza dell’incontro tenutosi con il Sindaco il giorno 19 febbraio 1996, ribadivano che le particelle nn. 525 e 462 erano di loro proprietà.

Sono seguite altre interlocuzioni con il Comune nell’ambito del procedimento di adozione e approvazione della citata variante al P.R.G., ma, evidenzia il Collegio, di tali vicende non è necessario trattare in questa sede, vista la loro estraneità all’oggetto del presente giudizio. Va solo evidenziato che, a quanto riferiscono i ricorrenti, la loro proprietà residua è rimasta sostanzialmente intrappolata dall’abusiva occupazione da parte del Comune delle particelle per cui è causa, il che ha impedito loro di sfruttarla adeguatamente dal punto di vista commerciale o edificatorio.



1.4. Tra il 2009 ed il 2010 la situazione si è ancor più inasprita quando i ricorrenti sono venuti a conoscenza del fatto che il Comune di Monte Roberto, sfruttava (e ne consentiva, contestualmente, lo sfruttamento da parte di terzi), da tempo risalente, la loro proprietà senza il loro consenso ed, anzi, contro la loro volontà, addirittura affidando a terzi la gestione degli impianti sportivi, e ciò sulla base di un regolamento che prevedeva che le somme pagate dagli utenti degli impianti sarebbero state divise per quote tra il Comune e la Pro-Loco nella misura, rispettivamente, del 30% e del 70%. Il regolamento prevede altresì che per i danni connessi all’uso degli impianti gli utenti dovessero risarcire il Comune.



1.5. In questo frangente, il Comune di Monte Roberto ha introdotto, presso il Tribunale di Ancona, il giudizio iscritto al n. 267/2011 R.G., al fine di ottenere la reintegrazione nel possesso del solo campo da tennis, l’accesso al quale i ricorrenti avevano precluso agli utenti tramite la realizzazione di una recinzione. La domanda del Comune è stata accolta con sentenza n. 1565/2014, per cui con nota del 1° settembre 2020 l’amministrazione, a ministero dell’avv. Fioretti, intimava i ricorrenti a prestare ottemperanza alla decisione dell’A.G.O. A tale nota i ricorrenti replicavano in data 5 ottobre 2020, eccependo che a loro avviso la sentenza n. 1565 non riguardava la recinzione da essi apposta sulla loro proprietà.

Verso la metà del mese di febbraio 2021 i ricorrenti hanno ricevuto la notifica del ricorso per esecuzione degli obblighi di fare ex art.612 c.p.c. (giudizio iscritto dinanzi al Tribunale di Ancona al n. 235/2021 R.G. Es. Mob.), con il quale il Comune chiedeva la condanna dei signori M e R all’esecuzione coattiva della sentenza del 2014.



1.6. Intenzionati a proporre opposizione all’esecuzione e ad intraprendere il percorso giudiziario necessario per giungere alla definitiva soluzione dell’annosa vicenda, i ricorrenti incaricavano un tecnico di fiducia di compiere tutti gli opportuni accertamenti, a loro nome e per loro conto, presso i competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate, e, tramite la relazione del suddetto tecnico, apprendevano che nel 2016, a loro totale insaputa, il Comune di Monte Roberto ha eseguito il frazionamento dei mappali nn. 462 e 525, intestandosi le relative particelle così ottenute.

Per questo, contestualmente all’opposizione all’esecuzione, i ricorrenti hanno da un lato formulato istanza di accesso agli atti (istanza che è stata respinta dal Comune con provvedimento datato 30 marzo 2021, annullato però dal T.A.R. Marche con la sentenza n. 564/2021), dall’altro lato, per il tramite dell’avv. Felici Bedetti, hanno diffidato e contestualmente messo in mora il Comune di Monte Roberto affinché adottasse il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42- bis del T.U. n. 327/2001 o, in alternativa, restituisse le aree in questione previa rimessione delle stesse in pristino stato.

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