TAR Brescia, sez. II, sentenza 2022-05-20, n. 202200501
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Pubblicato il 20/05/2022
N. 00501/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00273/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 273 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia e Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'accertamento:
- dell'illegittimità del silenzio serbato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Brescia in relazione all'istanza di convocazione per la stipula del contratto di soggiorno ed il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art 103 comma DL 34.2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Brescia e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2022 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
L’esponente ha presentato ricorso ex art. 117 c.p.a. avverso il silenzio dell’Amministrazione, manifestato relativamente alla domanda di emersione dal lavoro irregolare, presentata ai sensi dell’art. 103, co. 1, del D.L. n. 34/2000, sul presupposto della ritenuta applicabilità, in assenza di diverse indicazioni legislative, del termine di trenta giorni previsto dall’art. 2 della legge n. 241/1990.
Alla camera di consiglio del 4 maggio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il motivo è fondato atteso che, dalla documentazione versata in atti, risulta, già in data 20 giugno 2020, inviata all’amministrazione una dichiarazione di emersione a favore dell’istante, ai sensi del richiamato art. 103, alla quale non risulta che l’amministrazione abbia fornito riscontro.
In tali evenienze, richiamando, ai sensi dell’art. 74 del c.p.a. ed in ossequio al principio di sinteticità, i precedenti del T.A.R. Milano nn. 2296 e 2326 del 2021, il Collegio ravvisa l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, per violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e, per l’effetto, deve essere ordinato all’amministrazione di provvedere sulla domanda di emersione presentata a favore del ricorrente, definendo con un provvedimento espresso il relativo procedimento, entro il termine di novanta (90) giorni (così determinato avuto riguardo al carico di lavoro dell’Ufficio preposto alla trattazione delle domande di emersione), decorrente dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza;in difetto, sarà nominato, su richiesta del ricorrente, un Commissario ad acta, perché provveda in via sostitutiva a dare esecuzione alla presente sentenza.
La non univocità degli orientamenti giurisprudenziali esistente in materia giustifica la compensazione delle spese di lite.
Infine, posto che, come evidenziato dalla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato costituita presso il TAR, sussistono i presupposti per l’ammissione dello stesso al c.d. gratuito patrocinio e che l’onorario del difensore deve essere liquidato con la pronuncia che chiude il grado del giudizio (v. art. 83 commi 2 e 3-bis del DPR 115/2002), si ritiene necessario procedere alla liquidazione direttamente nella presente sentenza, rimettendo all’Agenzia delle Entrate le verifiche di cui all’art. 127 del DPR 115/2002 in relazione a tutti i rapporti di lavoro del ricorrente.
Tenuto in considerazione il valore della controversia, l’indice di complessità della causa, le regole codificate nel DM 20 luglio 2012 n. 140 nonché le tariffe di cui al DM 10 marzo 2014 n. 55, l’importo liquidabile al difensore del ricorrente è pari a € 1.000,00 (mille), oltre a IVA e CPA.