TAR Napoli, sez. II, ordinanza collegiale 2023-03-31, n. 202302044
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Pubblicato il 31/03/2023
N. 02044/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03591/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3591 del 2020, proposto da
A D L, rappresentato e difeso dall'avvocato M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Centro Direzionale Is. F 10;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Regione Campania, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
a giudicato per l'esecuzione di decreto della Corte di Appello di Napoli con decreto depositato in data 4/12/2019 (Cron. 3758/2019, R.G. 2577/2019)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Data per letta nella camera di consiglio del 30 marzo 2023 la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con reclamo, debitamente notificato e depositato in data 6.2.2023, parte ricorrente ha lamentato l’inesecuzione della sentenza di questo TAR n. 482/2021 del 22 gennaio 2021 e ha chiesto di adottare ogni ulteriore e più opportuno provvedimento per l’esecuzione degli obblighi nascenti dalla sentenza dell’ottemperanza;
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato.
Alla camera di consiglio del 30 marzo 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Ritenuto che alla luce del contenuto del reclamo occorre chiedere opportuni chiarimenti al Ministero resistente, onde conoscere i tempi certi della esecuzione della citata sentenza, con l’avvertenza che ingiustificati ritardi potrebbero essere oggetto di segnalazione alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti;
Ritenuto che l’amministrazione debba fornire i chiarimenti richiesti entro 40 giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza, con rinvio alla camera di consiglio del 7 settembre 2023;