TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2017-06-20, n. 201703356

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2017-06-20, n. 201703356
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201703356
Data del deposito : 20 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/06/2017

N. 03356/2017 REG.PROV.COLL.

N. 03497/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3497 del 2015, proposto da:
TOR.TRASP. s.a.s. di T F &
C., in persona del legale rappresentante p.t., e T U, rappresentati e difesi dall'avv. G R, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, Centro Direzionale di Napoli Is. B3;

contro

Comune di Casaluce - non costituito in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

“del provvedimento del Comune di Casaluce (CE) prot. n. 5305 del 20/05/2015 con cui si è espresso il parere di improcedibilità inerente il rilascio del Permesso di Costruire per la realizzazione di un piccolo impianto per il riciclaggio di inerti - in via provinciale carditiello presentata dalla soc. Tor. Trasp. SAS, in data 14/04/2015, prot. 3817.”


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 aprile 2017 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, ritualmente notificato il 17 giugno 2015 e depositato il 2 luglio 2015, TOR.TRASP. s.a.s. di T F &
C. e T U, rispettivamente affittuario e proprietario del terreno distinto in catasto al foglio n. 3, particelle 242 e 5047, ubicato nel Comune di Casaluce, hanno chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. 5305 del 20 maggio 2015 con cui il predetto Comune ha espresso il parere di improcedibilità relativamente alla richiesta di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un piccolo impianto per il riciclaggio di inerti, in via provinciale carditiello, presentata dai ricorrenti in data 14 aprile 2015, assunta al protocollo comunale n. 3817.

La suddetta istanza è stata dichiarata improcedibile per il seguente motivo ostativo: “ L’intervento proposto, che trattasi di impianto industriale per il riciclaggio di inerti, non risulta conforme alle destinazioni d’uso della Zona omogenea “E” - (verde Agricolo) del PRG vigente.

A sostegno del gravame, con quattro motivi di ricorso, sono stati dedotti i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.

Il Comune di Casaluce, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza n. 4282 del 3 settembre 2015 questa Sezione “ RITENUTO necessario, al fine del decidere, acquisire:

- il parere della sottocommissione urbanistica n. 1 del 19 maggio 2015, verbale n. 163, espressamente indicato nel provvedimento impugnato;

- l’articolo 108 del regolamento edilizio, menzionato da parte ricorrente nell’istanza presentata in data 14 aprile 2015;

- una relazione particolareggiata sulla vicenda per cui è causa, alla luce delle censure dedotte, con particolare riferimento alla circostanza relativa alla richiesta di parte ricorrente volta ad ottenere un permesso in deroga; ”, ha ordinato al Comune di Casaluce di adempiere all’incombente istruttorio ed ha rinviato la causa per il prosieguo alla camera di consiglio del 2 dicembre 2015.

Il Comune di Casaluce in data 5 ottobre 2015 ha dato esecuzione alla suddetta ordinanza istruttoria.

Parte ricorrente ha depositato una memoria per la camera di consiglio.

Con ordinanza n. 2132 del 3 dicembre 2015 questa Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione “ CONSIDERATO che non si rinviene il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’articolo 55 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 per la concessione della misura cautelare, avendo parte ricorrente prospettato unicamente la possibilità di un vantaggio futuro; ”.

All’udienza pubblica del 26 aprile 2017 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

Il ricorso è infondato e, in quanto tale, va respinto.

Con il primo motivo di ricorso TOR.TRASP. s.a.s. di T F &
C. e T U hanno dedotto le seguenti censure: violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, difetto di motivazione, erroneità dei presupposti, mancata valutazione dell'interesse pubblico.

Parte ricorrente adduce che la destinazione agricola non implicherebbe di per sé l’impossibilità di qualunque edificazione;
a suo avviso non sarebbero esclusi nella zona E gli interventi diversi da quelli strettamente funzionali all'attività agricola, in particolar modo per la realizzazione di opere come quelle di specie che non potrebbero essere convenientemente collocate in altre zone, per essere incompatibili o inopportune in zone abitate o che si inseriscano senza turbare o alterare la destinazione in atto, proprio come quello di specie.

Il motivo è infondato.

Premesso che, a fondamento della improcedibilità della richiesta di permesso di costruire presentata dai ricorrenti in data 14 aprile 2015, il Comune di Casaluce ha addotto che “ L’intervento proposto, che trattasi di impianto industriale per il riciclaggio di inerti, non risulta conforme alle destinazioni d’uso della Zona omogenea “E” - (verde Agricolo) del PRG vigente. ”, la questione centrale posta dall’odierno ricorso concerne la verifica della compatibilità o meno dell’intervento richiesto con la destinazione agricola impressa urbanisticamente all’area sulla quale l’intervento stesso è destinato ad insistere.

Il Collegio ritiene di dover fornire al predetto quesito una risposta di contenuto negativo, nel senso che la costruzione di un impianto industriale per il riciclaggio di inerti non è ammissibile in relazione alla previsione di zona agricola impressa all’area dallo strumento urbanistico.

Al riguardo, se il Collegio da un canto non può che concordare con quanto sostenuto da parte ricorrente in ordine alla circostanza che la destinazione agricola di un suolo non deve rispondere necessariamente all’esigenza di promuovere specifiche attività di coltivazione, e quindi non è di per sé funzionale al solo uso strettamente agricolo del terreno, come ritenuto anche dalla condivisibile giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 luglio 2011, n. 4505, 18 gennaio 2011, n. 352), d’altro canto deve rilevare il Collegio che è stato altrettanto condivisibilmente evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa che siffatta destinazione risulta concretamente volta a sottrarre parti del territorio comunale a nuove edificazioni (Consiglio di Stato, Sez IV, n. 2166 del 2010). Tali assunti interpretativi, tuttavia, non valgono comunque a far propendere (come invece propugnato da parte ricorrente) per l’ammissibilità della realizzazione di un impianto industriale per il riciclaggio di inerti in zona agricola.

Ed invero, come è stato evidenziato in caso analogo dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 luglio 2011, n. 4505 cit.), si è in presenza di un’opera che, in ragione all’uso cui è preposta, reca necessariamente caratteristiche strutturali e tipologiche del tutto inconciliabili con la destinazione agricola e tanto con riferimento non solo all’utilizzo concreto del suolo, ma alla naturale vocazione dei terreni, stante l’evidente compromissione delle finalità proprie di quella parte del territorio vocata e destinata a fini agricoli. D’altra parte, se considera che uno degli scopi per cui non si ammette l’edificazione di tipo residenziale in aree agricole (se non in determinate eccezioni) è quello di evitare la cementificazione del territorio, a maggior ragione non si può consentire la realizzazione di un’opera – riciclaggio di inerti – che, quanto alle sue caratteristiche costruttive e di utilizzazione introduce un impatto negativo sul territorio ancor più marcato e devastante in ragione della tipologia edilizia e dell’attività da esercitarsi (in questi termini, ancora, Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 luglio 2011, n. 4505 cit.). E che si trattasse di intervento edilizio incompatibile con la destinazione urbanistica dell’area era ben noto agli stessi richiedenti il permesso di costruire, visto il loro esplicito riferimento agli “interventi in deroga” ex art. 108 del regolamento edilizio.

Alla luce della richiamata giurisprudenza deve, pertanto, concludersi che la determinazione negativamente assunta, oggetto di impugnazione, si regge validamente sul motivo del contrasto urbanistico e, pertanto, deve ritenersi legittimamente adottata.

Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 108 del Regolamento Edilizio. Essi sostengono che l’ente locale intimato non avrebbe in alcun modo tenuto conto della facoltà di esercitare il suo potere discrezionale finalizzato a perseguire un interesse pubblico preminente, peraltro specificamente richiesto con l'istanza avanzata attraverso il preciso richiamo all'art. 108 del vigente Regolamento Edilizio.

Anche tale motivo è infondato.

L’art. 108 del vigente Regolamento Edilizio Comune di Casaluce che disciplina i poteri in deroga, depositato in giudizio dal suddetto Comune in esecuzione dell’ordinanza istruttoria n. 4282 del 3 settembre 2015, prevede: “ Il Comune, previa deliberazione del Consiglio Comunale e nel rispetto della legislazione vigente, ha facoltà di esercitare la deroga alle norme del presente Regolamento limitatamente ai casi di edifici e di impianti pubblici o di interesse pubblico. Le procedure sono quelle fissate dell'art. 16 della legge 6/8/1967 n. 765 e dell'art. 3 della legge 21/12/1955 n. 1357 e successive modifiche ed integrazioni. ”.

Al riguardo, come condivisibilmente sostenuto dall’ente locale nella relazione illustrativa del 2 ottobre 2015, la deroga prevista dal citato art. 108, alla luce del chiaro tenore letterale della disposizione, riguarda unicamente le norme del medesimo regolamento edilizio e non le previsioni dello strumento urbanistico. Inoltre la normativa richiamata dal medesimo articolo e specificatamente l’art. 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e l’art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, concernenti i poteri in deroga, sono espressamente richiamati solo ai fini dell’applicazione delle relative procedure.

Avendo parte ricorrente presentato l’istanza di permesso di costruire in deroga ai sensi del sopra richiamato art. 108, tale disposizione normativa non può ritenersi violata;
alla luce di tale conclusione a nulla rileva la circostanza che l’intervento proposto possa essere qualificato di interesse pubblico.

Con il terzo e quarto motivo di ricorso, che si ritiene di poter esaminare in via unitaria, sono state dedotte le seguenti censure: III violazione degli artt. 7 e 10 bis della legge n. 241/1990, eccesso di potere, difetto di istruttoria, violazione del principio del giusto procedimento;
IV violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art.6 della legge n. 241/1990, violazione del principio del giusto procedimento, difetto di istruttoria. I ricorrenti lamentano che l’amministrazione comunale non avrebbe inviato la comunicazione di avvio del procedimento ed il preavviso di rigetto e che il responsabile del procedimento, alla luce della normativa che si assume violata, avrebbe dovuto provvedere a richiedere loro di integrare la documentazione prodotta.

I motivi sono infondati.

Quanto alle censure di natura formale incentrate sull’omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento e del preavviso di rigetto, attesa la natura vincolata del provvedimento impugnato, esse non inficiano la legittimità del provvedimento stesso in applicazione dell’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, in quanto il contenuto dispositivo del provvedimento oggetto di gravame non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (cfr. T.A.R. Napoli, Sez. VIII, 19 gennaio 2016, n. 246, 10 aprile 2014, n. 2050).

Quanto alla doglianza relativa alla mancata richiesta di integrazione documentale, essa è infondata in quanto, alla luce delle motivazioni relative al rigetto del primo e secondo motivo di ricorso, deve ritenersi che il Comune di Casaluce non necessitasse di ulteriore documentazione ai fini della decisione.

Conclusivamente, per i su esposti motivi, il ricorso deve essere respinto.

Non essendosi costituita l’Amministrazione intimata, nulla deve essere statuito in ordine al regolamento delle spese di causa.

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