TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-07-26, n. 202302341

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-07-26, n. 202302341
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202302341
Data del deposito : 26 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/07/2023

N. 02341/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00221/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 221 del 2016, proposto da
-OISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati S L e A P, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato S L in Giardini Naxos, Via Umberto n. 502, e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domiciliano in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l’annullamento

1) della nota prot. n. -OISSIS- del 10/11/2015, inviata a mezzo racc. a.r. pervenuta in data 17/11/2015, con la quale il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Servizio Tutela - Unità Operativa 29^ ha notificato all’odierno ricorrente il D.D.S. n. -OISSIS- del 14/10/2015, 2) dell’anzidetto D.D.S. n. -OISSIS- del 14/10/2015 per mezzo del quale il Dirigente del Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Servizio Tutela e Acquisizioni ha irrogato al ricorrente l’indennità risarcitoria ex art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 quantificata in € 14.599,86 per essere quest’ultimo l’attuale proprietario di un immobile sito in Giardini Naxos, via -OISSIS- (in catasto al foglio n. 6, part.lla -OISSIS-, sub. 1 e part.lle -OISSIS- e -OISSIS-) presso il quale le precedenti proprietarie avevano realizzato nel 1981 e nel 1991 alcune opere abusive successivamente sanate dal Comune di Giardini Naxos con concessione in sanatoria n. -OISSIS- regolarmente rilasciata a seguito dei due nulla-osta paesaggistici emanati dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina con provvedimenti prot. n. -OISSIS- del 01/12/1992 e prot. n. -OISSIS- del 22/06/2007, 3) la sconosciuta nota prot. n. -OISSIS- del 28/01/2015 e dell’allegata scheda relativa all’applicazione della indennità risarcitoria per mezzo della quale la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina ha determinato in € 14.599,86 il profitto asseritamente conseguito con la realizzazione delle opere edilizie originariamente abusive e successivamente sanate, 4) di ogni ulteriore atto, anche sconosciuto, propedeutico, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Messina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 15 maggio 2023, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. G G A D e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con ricorso notificato in data 13 gennaio 2016 e depositato in data 8 febbraio 2016 il deducente ha rappresentato quanto segue.

Con atto di compravendita del 9 marzo 2006 il ricorrente ha acquistato l’immobile a piano terra sito in Giardini Naxos, via -OISSIS-, risultante in catasto al foglio n. 6, part.lla -OISSIS-, sub. 1 e part.lle -OISSIS- e -OISSIS-, ricadente in zona sottoposta a vincolo di notevole interesse pubblico ai sensi del D.P.R.S. n. 4410 del 9 agosto 1966.

Presso detto immobile le precedenti proprietarie avevano eseguito, nel 1981 e nel 1991, alcune opere abusive consistenti in un ampliamento del piano terra, nella realizzazione di un locale deposito e di interventi migliorativi;
dette opere edilizie - realizzate senza il preventivo ottenimento del prescritto nulla osta paesaggistico e dell’apposito titolo edilizio – sono state successivamente sanate dal Comune di Giardini Naxos mediante concessione edilizia in sanatoria n. -OISSIS- regolarmente emanata a seguito dei due nulla-osta paesaggistici emanati dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina con provvedimenti prot. n. -OISSIS- dell’1 dicembre 1992 e prot. n. -OISSIS- del 22 giugno 2007.

Con l’anzidetto nulla osta paesaggistico n. -OISSIS-/1992, la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina ha affermato che le opere edilizie realizzate nel 1981 “ non arrecano pregiudizio all’ambiente circostante ” e, con il successivo nulla osta n. -OISSIS-/2007, la stessa Soprintendenza ha accertato la compatibilità paesaggistica anche per le opere eseguite nel 1991 dichiarando che quest’ultime arrecano soltanto “ lieve pregiudizio alle valenze paesaggistiche ”.

Ciò nonostante, a distanza di molti anni dagli accertamenti di “ compatibilità paesaggistica ” emanati dalla Soprintendenza di Messina con i sopra citati nulla-osta prot. n. -OISSIS- dell’1 dicembre 1992 e prot. n. -OISSIS- del 22 giugno 2007 nonché dopo oltre 7 anni dal rilascio della concessione edilizia in sanatoria n. -OISSIS-, il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha emanato l’impugnato D.D.S. n. -OISSIS- del 14 ottobre 2015 con cui ha irrogato l’indennità risarcitoria prevista dall’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 ed ha così ingiunto al ricorrente il pagamento di € 14.599,86, specificando che detta somma sarebbe dovuta “ quale indennità per il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive ”.

Con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente ha proposto le domande in epigrafe.



1.1. Si sono costituiti in giudizio l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Messina al fine di resistere di sostenere la legittimità degli atti impugnati.



1.2. In vista della celebrazione dell’udienza di discussione l’Amministrazione resistente ha depositato documenti mentre la parte ricorrente ha depositato memoria.



1.3. All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 15 maggio 2023, presente il difensore della parte ricorrente, come da verbale, dopo la discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In limine litis , deve dichiararsi l’inutilizzabilità - ai sensi dell’art. 73, comma 1, e dell’art. 4, comma 4, all. 2 (Norme di attuazione) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 - della memoria depositata dalla parte ricorrente in data 14 aprile 2023, ore 23:45 (come risulta dal sistema), tardivamente rispetto all’udienza del giorno 15 maggio 2023.

Il richiamato art. 4, comma 4, all. 2 (Norme di attuazione), prevede che “ È assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo ”.

L’interpretazione preferibile di tale norma è nel senso che il deposito con il processo amministrativo telematico (PAT) è possibile fino alle ore 24:00, ma, se effettuato l’ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dalla legge (art. 73, comma 1, cod. proc. amm.), ove avvenga oltre le ore 12:00, si considera - ai soli fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche - effettuato il giorno successivo, ed è dunque tardivo (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. VI, 9 febbraio 2023, n. 1433).

A ciò deve aggiungersi che i termini fissati dall’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., per il deposito di memorie difensive e documenti, hanno carattere perentorio in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico processuale posto a presidio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice, con la conseguenza che la loro violazione conduce alla inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentate tardivamente, da considerarsi tamquam non essent (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. III, 20 gennaio 2021, n. 627;
T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 29 marzo 2022, n. 2090;
T.A.R. Umbria, sez. I, 2 marzo 2020, n. 131).

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