TAR Bari, sez. II, sentenza 2021-01-04, n. 202100008
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Pubblicato il 04/01/2021
N. 00008/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00229/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 229 del 2015, proposto da:
Farmacia dott. F G, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato N A C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato S N in Bari, via Arcivescovo Vaccaro, 45/47;
contro
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della nota della Regione Puglia, Area politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità, Servizio programmazione assistenza territoriale e prevenzione, Ufficio politiche del farmaco e dell’emergenza urgenza n. prot. AOO_152/15104 del 24.11.2014 a firma della dott.ssa M L;
e per il riconoscimento della qualifica di “farmacia rurale”, ai sensi delle previsioni di cui alla legge 8.3.1968 n. 221;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 novembre 2020 il dott. F C;
L’udienza si tiene mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 28/2020, mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa di cui all’Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020.
Nessun atto è stato depositato dalla parte ai fini della presenza in udienza, ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge n. 28/2020 e dell’art. 25 del decreto-legge n. 137/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Il dott. F G titolare di farmacia nel Comune di Candela presentava in data 8.10.2014 istanza rivolta alla Regione Puglia - Area politiche promozione della salute delle persone e pari opportunità, Servizio programmazione assistenza territoriale e prevenzione, Ufficio politiche del farmaco e dell’emergenza urgenza e ASL Foggia - Dipartimento farmaceutico territoriale provinciale, perché, ognuno per quanto di competenza, previa eventuale revisione della pianta organica, gli attribuisse ai sensi dell’art. 1 della legge n. 221/1968 la qualifica di farmacia rurale, essendo la stessa farmacia collocata in un comune con meno di 5.000 abitanti, con eventuale assegnazione delle indennità di legge.
Con la censurata nota regionale del 24.11.2014 il Dirigente dell’Ufficio destinatario dell’interpello riferiva di aver già chiesto al Ministero della Salute con nota prot. A00_152/694 del 16.1.2013 “se le due farmacie urbane del comune di Candela, considerato che la popolazione residente nel comune al 31/12/2010 risultava di 2.750 abitanti, potevano ottenere la classifica di farmacie rurali e nel caso, il sussidio previsto per legge”, precisando tuttavia di non aver ricevuto risposta alcuna, così come era rimasta inevasa la successiva nota prot. n. A00_152/14953 del 21.11.2014, con la quale il quesito era stato reiterato alle luce della nuova richiesta in tal senso.
Concludeva l’Ufficio regionale che “in attesa di ricevere riscontro dal Ministero e considerato che sono pendenti dinanzi al TAR Puglia alcuni contenziosi promossi dalla Regione Puglia contro atti comunali che arbitrariamente e illegittimamente deliberano la soppressione di sedi farmaceutiche di nuova istituzione, le piante organiche dei comuni restano cristallizzate poiché la posizione della Regione è quella di adempiere allo spirito della Legge 27/2012, cd. “Legge Cresci-Italia” lasciando inalterata la mappatura delle sedi farmaceutiche (sia quelle preesistenti che le 188 di nuova istituzione) dislocate sul territorio regionale. Salvo provvedimenti giurisdizionali di modifica delle sedi esistenti, la Regione Puglia non può apportare modifiche alla DGR 1261/2012 (“Adempimenti legge 27 del 24/03/2012 art. 11. Identificazione zone nuove sedi farmaceutiche da istituire e relative zone di ubicazione”) né accogliere le proposte di modiche da parte dei Comuni, per non ledere la legittima aspettativa dei concorsisti che hanno partecipato al concorso facendo affidamento sull’assegnazione di 188 sedi su tutto il territorio regionale e con le delimitazioni specificate. Pertanto, la richiesta di attribuzione della qualifica di farmacia rurale inoltrata dalla Farmacia Giordano, verrà vagliata a seguito del riscontro da parte del Ministero della salute ed anche alla luce delle decisioni sulla revisione della pianta”.
Con l’atto introduttivo del giudizio la ricorrente Farmacia dott. F G impugnava la citata nota regionale del 24.11.2014 e invocava il riconoscimento della qualifica di farmacia rurale ai sensi della legge n. 221/1968.
Deduceva un’unica censura così riassumibile:
- violazione e falsa applicazione della legge n. 221/1968 (artt. 1 e ss.);violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990;motivazione carente e/o contraddittoria;carenza assoluta di motivazione;travisamento;carenza istruttoria: secondo la prospettazione della interessata la risposta della Regione sarebbe stata non congruente rispetto all’originaria istanza della Farmacia ricorrente, facendosi riferimento a un contenzioso relativo alla modifica delle sedi farmaceutiche esistenti che tuttavia non riguarda la deducente, non mirando la sua istanza in alcun modo a modificare la pianta organica, bensì unicamente alla qualificazione giuridica della propria farmacia come farmacia rurale;in tale quadro non si comprenderebbe quale sia la ragione posta a fondamento del provvedimento impugnato che impedirebbe alla Regione di attribuire la qualifica di farmacia rurale.
2. - Nessuno si costituiva per la Regione Puglia.
3. - Con ordinanza collegiale n. 282/2020 venivano chiesti chiarimenti alla Regione e alla ricorrente in ordine alla permanenza dell’interesse al ricorso, cui le parti provvedevano a fornire risposta.
4. - All’udienza del 24 novembre 2020 la causa passava in decisione ai sensi dell’art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
5. - Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Giudice che il ricorso debba essere accolto nei sensi di seguito esposti, in quanto fondato.
Invero, come correttamente rilevato dalla parte interessata, il requisito necessario e sufficiente affinché la struttura ricorrente possa ottenere dalla Regione la qualifica di “farmacia rurale” è quello previsto dall’art. 1 della legge n. 221/1968, in base al quale il criterio discretivo fissato per la distinzione delle due categorie di farmacie, “urbana” e “rurale”, è quello topografico-demografico, per cui sono rurali le farmacie situate in comuni, frazioni o centri abitati con meno di 5.000 abitanti ovvero in quartieri periferici non congiunti, per continuità abitativa, alla città;sono invece farmacie urbane quelle situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
Tale disciplina è integrata dell’articolo unico della legge n. 40/1973 il quale dispone che «Ai fini della determinazione dell’indennità di residenza di cui all’art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, si tiene conto della popolazione della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica».
Ne consegue che la struttura della ricorrente doveva essere qualificata come “farmacia rurale” sin dall’origine, essendo la sua sede istituita nel comune di Candela che, come si evince dal decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012 (recante “Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011, ai sensi dell’articolo 50, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”) pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 209 del 18.12.2012, contava all’epoca dell’atto impugnato, complessivamente, una popolazione di 2.693 abitanti, soddisfacendo pienamente il requisito previsto dall’art. 1 della legge n. 221/1968.
È, dunque, illegittimo il provvedimento impugnato n. 152/15104 del 24.11.2014 in quanto subordina la decisione circa la possibilità di qualificare la struttura ricorrente come “farmacia rurale” all’esito della conclusione di contenziosi ancora pendenti aventi a oggetto i termini di apertura di n. 188 sedi farmaceutiche di nuova istituzione, oggetto non attinente con la suddetta qualificazione.
Tale immotivato rinvio, sine die , della decisione sulla qualificazione della struttura ricorrente come “farmacia rurale” costituisce un illegittimo rifiuto di provvedere da parte dell’Amministrazione.
6. - Dalle argomentazioni espresse discende l’accoglimento della domanda impugnatoria di cui al ricorso nei sensi in precedenza indicati e, per l’effetto, l’annullamento del provvedimento gravato e il riconoscimento della qualifica di “farmacia rurale” alla ricorrente ai sensi delle previsioni di cui alla legge n. 221/1968.
7. - Stante la mancata costituzione in giudizio della Regione Puglia, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite in considerazione della peculiarità della presente controversia, fatto salvo il rimborso da parte della Regione soccombente del contributo unificato anticipato dalla ricorrente.