TAR Perugia, sez. I, sentenza 2024-03-01, n. 202400142

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2024-03-01, n. 202400142
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202400142
Data del deposito : 1 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/03/2024

N. 00142/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00585/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 585 del 2021, proposto da ZZ UL S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giuliano Picchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Comune di Magione, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Ollari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

del signor CA Spitoni, non costituito in giudizio;



per l’annullamento

- in parte qua , dell’ordinanza del Comune di Magione di rimozione, demolizione e rimessione in pristino n. 74 del 17.05.2021, laddove ordina, segnatamente al punto 4) , la rimozione, demolizione e rimessa in pristino « di un cancello carrabile in ferro largo circa 3,00 ml e recinzione in rete metallica a maglia sciolta di altezza di circa 1,00 ml lungo la strada Provinciale 316 (Foto 5 della relazione di sopralluogo) », ricevuta in notifica in data 27.05.2021;

- dell’ordinanza del Comune di Magione di rimozione, demolizione e rimessione in pristino n. 102 del 12.07.2021, la quale ordina la rimozione, demolizione e rimessa in pristino « di recinzione in rete metallica e maglia sciolta di altezza di circa 1 ml lungo parte del confine tra le particelle 78,97 e le particelle 513,514 » e « di recinzione in rete metallica e maglia sciolta di altezza di circa 1 ml lungo parte del confine tra le particelle 122 e le particelle 513, 514 », ricevuta in notifica in data 21.07.2021;

- per quanto occorrente, delle presupposte ordinanze di sospensione lavori n. 40 del 17.03.2021 e n. 75 del 18.05.2021;

- di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto e/o comunque connesso o conseguente in quanto lesivo degli interessi legittimi della ricorrente, ancorché non conosciuto nel contenuto e negli estremi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Magione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2024 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. – La società ZZ UL S.r.l. è proprietaria di una striscia di terreno agricolo sito nel Comune di Magione, acquistato con atto di compravendita del 18.11.2015, che si estende dalla Strada provinciale 316 fino alla riva del lago Trasimeno.

2. – Con ordinanza di sospensione dei lavori e contestuale comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio del 17.03.2021, a seguito dei sopralluoghi del 25.02.2021 e del 15.03.2021, il Comune di Magione contestava alla società la commissione di abusi edilizi e paesaggistici nell’area sopra indicata, e precisamente:

- la realizzazione, in assenza di autorizzazione paesaggistica e di permesso di costruire e in violazione dell’art. 25 delle NTA della parte strutturale del PRG, di una tendostruttura in metallo, legno e tessuto con soprastante telo in pvc di forma circolare con diametro di circa 5,10 ml e altezza minima 1,75 ml su platea in legno rialzata da terra di circa 50 cm di dimensioni di circa 5,70 ml x 7,15 ml, di un pergolato in pali di legno e soprastante telo ombreggiante di dimensioni 3,80 ml x 11,20 ml x h 3,00 ml, di un’area recintata con pali in legno e rete metallica a maglia quadrata di dimensioni di circa 3 ,80 ml x 16,50 ml x h 1, 70 ml a delimitazione della parte di terreno destinata ad orto, di un cancello carrabile in ferro largo circa 3,00 ml e recinzione in rete metallica a maglia sciolta di altezza di circa 1,00 ml lungo la strada provinciale n. 316, di una recinzione in rete metallica a maglia sciolta di altezza di circa 1 ml lungo parte del confine con le particelle 78 e 79 da un lato e con la particella 122 dall’altro;

- la realizzazione in difformità dalla licenza edilizia n. 117 del 23.05.1973 di un manufatto in muratura di mattoni di dimensioni planimetriche di circa 8,00 ml x 4,30 ml e altezza minima 2,20 ml, con antistante pergolato in legno di dimensioni di circa 6,00 ml x 2,35 ml.

3. – In data 6.05.2021 ZZ UL formulava le proprie osservazioni.

4. – Con l’ordinanza n. 74 del 17.05.2021, il Comune di Magione ingiungeva a ZZ UL la demolizione della tendostruttura, del pergolato, dell’area recintata con pali in legno e rete metallica e del cancello carrabile in ferro.

5. – Con successiva ordinanza n. 75 del 18.05.2021, notificata il 27.05.2021, l’Amministrazione comunale ingiungeva a ZZ UL e ai proprietari dei terreni confinanti, sigg. Francesco Mannocchi e CA Spitoni, la sospensione dei lavori con riguardo alla recinzione in rete metallica a maglia sciolta di altezza di circa 1 ml lungo parte del confine con le particelle 78 e 79 da un lato e con la particella 122 dall’altro.

6. – Il provvedimento da ultimo citato era seguito dall’adozione dell’ordinanza n. 102 del 12.07.2021, con la quale l’Amministrazione comunale ingiungeva a ZZ UL e ai sigg. Francesco Mannocchi e CA Spitoni la rimozione della recinzione in rete metallica tra i confini delle particelle di rispettiva proprietà.

7. – Con ricorso notificato il 26.07.2021 e depositato il 22.09.2021, ZZ UL ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale l’ordinanza n. 74 del 17.05.2021, limitatamente alla parte in cui viene ingiunta la demolizione del cancello carrabile e della rete metallica a maglia sciolta lungo la Strada provinciale 316, e l’ordinanza n. 102 del 12.07.2021, nelle parti in cui viene ingiunta la rimozione della recinzione lungo parte del confine tra le particelle 78 e 97 e le particelle 513 e 514 e della recinzione lungo parte del confine tra la particella 122 e le particelle 513 e 514.

Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce l’illegittimità delle due ordinanze e dell’art. 25 delle NTA della parte strutturale del PRG, su cui si basano gli ordini di ripristino, per violazione dell’art. 841 cod. civ., degli artt. 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 143 della legge regionale n. 1/2015, nonché per contraddittorietà rispetto all’art. 41 del

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