TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-01-24, n. 202301253

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-01-24, n. 202301253
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202301253
Data del deposito : 24 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/01/2023

N. 01253/2023 REG.PROV.COLL.

N. 14410/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14410 del 2019, proposto da Unipolsai Assicurazioni S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F S, G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F S (Chiomenti) in Roma, via

XXIV

Maggio n. 43, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F B, E L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ivass, Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati D A M Zni, Elen Gioli Murgi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio D A M Zni in Roma, via del Quirinale 21;

nei confronti

Banca D’Italia, non costituito in giudizio;

per l’annullamento:

(i) dell’ordinanza ingiunzione IVASS del 17 settembre 2019, prot. n. 0222219/19, con la quale è stato ingiunto a UnipolSai di pagare, quale sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 315, comma 2, del D.lgs. n. 209/2005, la somma di Euro 20.000,00 oltre ai diritti di notifica e spese di procedimento di competenza IVASS per euro 24,50, per complessivi euro 20.024,50, per l’asserita violazione dell’art. 148, comma 2, del D.lgs. n. 209/2005;

(ii) dell’atto di contestazione degli addebiti IVASS dell’11 marzo 2019, prot. n. 0075724/19;

(iii) per quanto occorrer possa, della proposta di irrogazione della sanzione predisposta dal Servizio Sanzioni IVASS del 17 giugno 2019, n. 0170060/19;

(iv) per quanto occorrer possa, delle note IVASS del 17 giugno 2019, n. 0170337/19 e del 18 dicembre 2018, n. 0278989/18;

(v) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso, ancorché allo stato non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ivass, Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 28 ottobre 2022 la dott.ssa F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La Società ricorrente ha impugnato l’Ordinanza ingiunzione indicata in epigrafe con cui l’IVASS ha irrogato la sanzione amministrativa di euro 20.000, oltre diritti e spese, per la violazione dell’art. 148, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private – CAP), per violazione dei termini della formulazione di offerta di risarcimento.

La sanzione è stata irrogata in relazione alla richiesta di risarcimento per danno alla persona inoltrata in data 27.04.2018 rispetto alla quale l’offerta è stata formulata in data 14.12.2018, dunque – secondo quanto indicato nell’Ordinanza – con un con ritardo di oltre 120 giorni rispetto alla scadenza del termine utile finale del 26.07.2018.

2. Avverso tale provvedimento la ricorrente ha formulato un’unica, complessa, censura, ribadendo anche quanto già rappresentato nel corso del procedimento sanzionatorio e respinto dall’IVASS, e lamentando “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 148, 149, 320, 326 e 327 del D.lgs. n. 209/2005. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 13 del Regolamento IVASS dell’8 ottobre 2013, n.

1. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per irragionevolezza, contraddittorietà, difetto di motivazione e per difetto dei presupposti di fatto e di diritto, nonché per sviamento dal fine
”.

In estrema sintesi, secondo la ricorrente la sanzione sarebbe illegittima per plurime ragioni: in primo luogo, la richiesta ricevuta dal danneggiato in data 27.04.2018 sarebbe stata incompleta dei dati previsti dall’art. 148 CAP e, peraltro, lo stesso danneggiato si sarebbe riservato il successivo invio di ulteriore documentazione, pertanto non potevano decorrere i termini previsti dalla norma indicata, essendo la documentazione incompleta;
il che, diversamente da quanto còlto dall’IVASS, che avrebbe respinto l’osservazione soltanto sotto il profilo giuridico, impediva anche nei fatti la formulazione di un’offerta (a nulla rilevando che, in seguito, l’istanza sia stata comunque liquidata sulla base della stessa documentazione originariamente disponibile, posto che la circostanza della inesistenza di ulteriore documentazione è emersa soltanto successivamente).

Inoltre, anche tenuto conto del positivo esito della vicenda (l’offerta è stata infine liquidata in data 19.12.2019), della dimensione dell’impresa e dell’elevato numero di sinistri gestiti, nonché dell’ormai approvato principio di rilevanza della violazione di cui al nuovo art. 311-bis CAP, l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare l’art. 326, comma 1, CAP, nella formulazione vigente all’epoca dei fatti, secondo cui la contestazione di addebiti è omessa “ nei casi di assoluta mancanza di pregiudizio per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative ”.

3. IVASS si è costituita in resistenza con memoria e documenti, chiedendo il rigetto del ricorso.

4. In vista della discussione, le parti hanno insistito nelle difese.

5. Alla pubblica udienza del 28.10.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il ricorso è infondato e deve essere respinto, non ritenendo il Collegio di poter condividere le censure svolte, anche alla luce dei molteplici precedenti già resi con riguardo a fattispecie del tutto analoghe (si veda tra le più recenti, specifica sulla questione, la sentenza della Sezione 13510/2021 e la giurisprudenza ivi richiamata).

6.1. Ed invero, l’art. 148 CAP, nella versione applicabile ratione temporis alla fattispecie, per quanto qui interessa disponeva che: “2. L’obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali [come nella specie] o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1 [il comma 1 sul punto indicava: Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l’indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno .] La richiesta deve contenere l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell’accertamento e della valutazione del danno da parte dell’impresa, dai dati relativi all’età, all’attività del danneggiato, al suo reddito, all’entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell’articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L’impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all’adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazion e [la contestazione, nella fattispecie, ha riguardato la violazione di quest’ultimo termine]”.

Al successivo comma 5, poi, la medesima norma stabilisce (ancora oggi): “5. In caso di richiesta incompleta l’impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni;
in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
”.

Dagli atti, tuttavia, risulta che, a fronte della richiesta inviata dal danneggiato, la ricorrente non ha adottato alcun provvedimento, né ha inviato richieste di integrazioni;
la pratica, invero, è pervenuta a liquidazione soltanto a seguito del reclamo presentato dal danneggiato all’IVASS e alla ricorrente in data 20.11.2018.

Né può rilevare il fatto – evidenziato dalla Compagnia – che il danneggiato si fosse riservato l’invio di successiva documentazione per la liquidazione del danno: d’altro canto, la determinazione del danno è attività che compete alla Assicurazione (per la quale, infatti, essa ha a disposizione un’organizzazione appositamente strutturata);
peraltro, a fronte di richiesta incompleta, la Compagnia ben avrebbe potuto – e dovuto – attivarsi per dare seguito ai propri adempimenti obbligatori.

Infatti, come il Tribunale ha avuto modo di affermare in più occasioni, la procedura di risarcimento del danno nei sinistri r.c. auto, prevista dall’art. 148 citato, è funzionalizzata alla tutela pubblicistica del diritto del danneggiato di conseguire in tempi celeri e con una procedura trasparente un congruo e pronto ristoro del pregiudizio subito;
tale tutela è apprestata dall’ordinamento fissando le condizioni per l’instaurazione, da parte della compagnia, di un leale e corretto contraddittorio con il danneggiato attraverso una procedura, con incombenti tutti a carico dell’impresa e termini rigorosamente scanditi, la cui effettività è presidiata con la previsione dell’applicazione di sanzioni pecuniarie. In altre parole, con tale procedura si vuole evitare che l’assicuratore approfitti della propria posizione di forza economica per porre in essere atteggiamenti dilatori e rinviare il più possibile l’adempimento dei propri obblighi, anche attraverso espedienti che sfruttano la carenza informativa degli aventi diritto.

Pertanto, come sottolineato dalla costante giurisprudenza, anche di questo Tribunale, “la presentazione di una richiesta di risarcimento che non includa tutti gli elementi informativi richiesti dall’art. 148, commi 1 e 2, non esclude il decorso del termine di novanta giorni entro i quali l’impresa deve formulare l’offerta risarcitoria o comunicare i motivi di diniego, in quanto l’effetto interruttivo di tale termine è connesso alla richiesta al danneggiato delle necessarie integrazioni, cui la compagnia assicuratrice è tenuta nel caso di richiesta incompleta ai sensi dell’art. 148 comma 5. Si deve conclusivamente evidenziare che l’unico effetto di una richiesta risarcitoria priva dei predetti requisiti è quello di attualizzare le condizioni per l’inoltro, da parte della compagnia, della richiesta di integrazione documentale nei trenta giorni successivi alla ricezione della richiesta risarcitoria incompleta” (Tar Lazio, Roma, sez. II, sentenza n. 4308/2019 e precedenti ivi richiamati).

L’eventuale incompletezza della documentazione peritale, dunque, come riconosciuto anche dal Consiglio di Stato in casi analoghi, “lungi da giustificare il ritardo nell’adempimento dell’offerta risarcitoria, obbliga piuttosto la compagnia a promuovere il rapporto dialogico con la parte istante ed a richiedere le necessarie integrazioni …” (Cons. St. Sez. VI, 21.06.2017 n. 3006).

Correttamente, pertanto, l’Isvap ha ritenuto esistente la fattispecie di cui all’art. 315, comma 2, CAP che, nella versione applicabile ratione temporis , stabiliva che “ Qualora, oltre i centoventi giorni dal termine utile, siano omesse la formulazione dell’offerta, la comunicazione dei motivi del diniego o il pagamento della somma, l’inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di attuazione è punita con la sanzione da euro diecimilaottocento ad euro trentamila in relazione a danni a cose e con la sanzione da euro ventimila ad euro sessantamila in relazione a danni a persone o per il caso morte. ”.

6.2. Non persuade, infine, neanche il motivo di censura per cui l’Amministrazione non avrebbe applicato l’art. 326, comma 1, CAP, nella versione all’epoca vigente, nonostante non si fosse verificato alcun danno.

Ed invero, la norma invocata dalla ricorrente rivestiva carattere del tutto eccezionale ed è pertanto soggetta a stretta e letterale interpretazione, richiedendo, dunque, la piena inoffensività della condotta.

Nella fattispecie se ne deve pertanto escludere l’applicazione, già solo per la ricorrenza del reclamo inviato all’IVASS e alla Compagnia, che dimostra come la finalità – sopra illustrata – perseguita dalle disposizioni che scandiscono il procedimento di liquidazione sia evidentemente stata lesa, non dovendo necessariamente il pregiudizio concretizzarsi in una perdita di natura economica, posto che altrimenti la violazione delle regole di condotta o procedimentali non sarebbe mai sanzionabile.

7. Per quanto detto, il ricorso è da respingere.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come nel dispositivo.

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