TAR Catania, sez. IV, sentenza 2019-08-12, n. 201901987
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Testo completo
Pubblicato il 12/08/2019
N. 01987/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00225/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 225 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Ale.Cla Società Agricola Semplice, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato R C F, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Vincenzo Giuffrida 37;
contro
Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
Società Semplice Agricola F.Lli Scaminaci non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione e concessione delle opportune misure cautelari
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del DDS numero 3507/2017 del 16 novembre 2017 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura presso l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, recante la graduatoria regionale provvisoria - con l'elenco delle domande di sostegno “ammissibili” al finanziamento, pubblicato online in pari data, sul sito istituzionale dell'Assessorato medesimo - relativa al bando pubblico di cui al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, nella parte in cui esclude l'istanza della Società ricorrente;
- di ogni altro atto o provvedimento, antecedente e/o successivo, comunque presupposto connesso e/o consequenziale, ivi compreso il Bando pubblico “Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, approvato col Decreto del Direttore Generale del Dipartimento dell'Agricoltura numero 6470 del 24 ottobre 2016, nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia 2014-2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana numero 57 del 30 dicembre 2016.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ALE.CLA SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE il 17\9\2018 :
a) del DDG n. 1501/2018 del 26 giugno 2018 del Dipartimento regionale dell'Agricoltura presso l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea recante la pubblicazione della graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno ammissibili al finanziamento relativo al bando pubblico di cui al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, nella parte in cui esclude l'istanza della società ricorrente, nonché;
b) del DDS numero 3507/2017 del 16 novembre 2017 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura presso l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, già impugnato col ricorso introduttivo, recante la graduatoria regionale provvisoria – con l'elenco delle domande di sostegno “ammissibili” al finanziamento, pubblicato online in pari data, sul sito istituzionale dell'Assessorato medesimo – relativa al bando pubblico di cui al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, nella parte in cui esclude l'istanza della società ricorrente;
c) di ogni altro atto o provvedimento, antecedente e/o successivo, comunque presupposto connesso e/o consequenziale, ivi compreso e nei limiti dell'interesse indicato, il Bando pubblico Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, approvato con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento dell'Agricoltura numero 6470 del 26 ottobre 2016, nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia 2014-2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana numero 57 del 30 dicembre 2016.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2019 il dott. M A P F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società agricola ALE.CLA, costituita il 17 gennaio 2017 ed avente tra i sui scopi sociali e statutari la produzione e commercializzazione di prodotti agricoli biologici, gestisce in comodato d’uso una superficie di 43 ettari circa nel territorio di Santa Domenica di Vittoria (ME) ed, avendo deciso di ampliare la propria attività, ha chiesto, con domanda annotata col numero 54250319792, all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura di essere ammessa a partecipare alla selezione pubblica indetta nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014-2020, Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, per l’assegnazione a fondo perduto di un contributo economico di Euro 693.572,22 (rispetto alla somma di € 990.817,47 necessaria per la realizzazione del progetto di investimento proposto), volto al miglioramento del rendimento globale dell’azienda e al suo ricollocamento sul mercato nazionale ed estero.
Il bando prevedeva che le imprese agricole richiedenti il finanziamento pubblico dovessero auto-assegnarsi un punteggio sulla base dei criteri di selezione indicati all’articolo 5.
La Società istante, in conformità quindi alle previsioni del bando, si era attribuita complessivamente 70 punti, allegando alla domanda di partecipazione anche la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati.
Senonché, in sede di graduatoria provvisoria, le venivano riconosciuti soltanto 58 punti in luogo dei 70 auto-assegnati, con conseguente esclusione del progetto dal finanziamento richiesto.
La ricorrente, come previsto dal Decreto impugnato, con nota del 22 dicembre 2017, contestava la citata graduatoria chiedendo il riesame del punteggio che le era stato attribuito. Ma il Dipartimento Agricoltura presso l’Assessorato resistente non si pronunciava.
Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 15 gennaio 2018 ai sensi della L. n.53/1994 dall’avv. R C F e notificato ai sensi dell’art.41 c.p.a. il 17 gennaio 2018 all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura presso l’avvocatura dello Stato Distrettuale di Catania ed il 18 gennaio 2018 alla Società Agricola Semplice Fratelli Scaminaci, nonché depositato presso la segreteria del T.A.R. Sicilia, Sezione Staccata di Catania, il 13 febbraio 2018 ai sensi dell’art.45 c.p.a., unitamente all’istanza di fissazione dell’udienza di merito ai sensi e per gli effetti degli artt.55 co.4 e 71 c.p.a., la ALE.CLA Società Agricola Semplice, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, impugnava il DDS numero 3507/2017 del 16 novembre 2017 del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura presso l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, recante la graduatoria regionale provvisoria - con l’elenco delle domande di sostegno “ammissibili” al finanziamento, pubblicato online in pari data, sul sito istituzionale dell’Assessorato medesimo - relativa al bando pubblico di cui al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, nella parte in cui la esclude dal novero delle imprese ammesse al beneficio del chiesto finanziamento ed il Bando pubblico “Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, approvato col Decreto del Direttore Generale del Dipartimento dell’Agricoltura numero 6470 del 24 ottobre 2016, nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia 2014-2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana numero 57 del 30 dicembre 2016, domandandone l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti e concessione delle opportune misure cautelari, per i seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione del bando pubblico di selezione – Violazione dei principi di correttezza e buon andamento – Eccesso di potere per travisamento, carenza di istruttoria e difetto di motivazione – Violazione dei principi di affidamento nei rapporti con la pubblica amministrazione – perché l’Assessorato Regionale avrebbe erroneamente ritenuto la ricorrente non rientrare tra le “Aziende assoggettate al regime di agricoltura biologica” verosimilmente a causa dell’impossibilità di un raffronto tra il fatturato dei prodotti certificati biologici ed il fatturato relativo all’esercizio precedente;2) Violazione del dovere di soccorso istruttorio di cui agli articoli 6, lett. b) della legge 7 agosto 1990 numero 241 ed 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 – Eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di istruttoria e difetto assoluto di motivazione – perché l’Assessorato Regionale avrebbe erroneamente omesso di attivare il soccorso istruttorio prima di decurtare il punteggio autoassegnato dalla ricorrente alla propria domanda.
Si costituiva l’Assessorato Regionale opponendosi all’accoglimento del ricorso.
Con ricorso per motivi aggiunti spedito per la notifica a mezzo posta il 13 settembre 2018 ai sensi della L. n.53/1994 dall’avv. R C F e notificato ai sensi dell’art.41 c.p.a. il 14 settembre 2018 all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura presso l’avvocatura dello Stato Distrettuale di Catania ed alla Società Agricola Semplice Fratelli Scaminaci, nonché depositato presso la segreteria del T.A.R. Sicilia, Sezione Staccata di Catania, il 17 settembre 2018 ai sensi dell’art.45 c.p.a., la ALE.CLA Società Agricola Semplice, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, impugnava il DDG n. 1501/2018 del 26 giugno 2018 del Dipartimento regionale dell’Agricoltura presso l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea recante la pubblicazione della graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno ammissibili al finanziamento relativo al bando pubblico di cui al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, domandandone l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti e concessione delle opportune misure cautelari, sia per illegittimità derivata dagli atti già impugnati ed in ragione dei medesimi vizi già dedotti con il ricorso principale e, poi, anche per i seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 36 regolamento CE 889/2008 e degli art. 9, 10, 11 e 12 del regolamento CE 834/2007 – Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, libera concorrenza e non discriminazione ex art. 30 del decreto legislativo 50/2016 (cd. Codice degli appalti);2) Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo, del combinato disposto dell’art. 36 regolamento CE 889/2008 e degli art. 9, 10, 11 e 12 del regolamento CE 834/2007 – Eccesso di potere per travisamento – carenza di presupposti e sviamento dal fine tipico.
Il Collegio, con ordinanza cautelare pubblicata il 30 ottobre 2018, disponeva l’ammissione della ricorrente con riserva nell’elenco dei beneficiari del chiesto finanziamento, con conseguente accantonamento e non assegnazione neanche a titolo provvisorio delle somme che alla medesima spetterebbero a siffatto titolo, rinviandosi alla definizione del giudizio nel merito la decisione sulla sorte delle stesse.
Seguiva il deposito di memorie conclusive ad opera delle parti.
All’udienza pubblica del 27 giugno 2019, le parti concludevano come da verbale in atti ed il Collegio tratteneva il ricorso in decisione.
DIRITTO
Secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato « Non collide e non pregiudica l'effettività della tutela quella tecnica di giudizio che, in attuazione dei principi del giusto processo, tra cui figurano anche la celerità e le esigenze di economia processuale, seleziona i motivi da scrutinare a) in forza della c.d. ragione più liquida;b) in ragione della ripetitività dei motivi medesimi rispetto ad altri già esaminati e respinti;c) nel caso in cui il provvedimento impugnato si fondi su una pluralità di ragioni autonome, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità » (Consiglio di Stato sez. IV, 12/09/2017, n.4288).
In ragione del richiamato principio di diritto, il Collegio ritiene di poter esaminare congiuntamente tutti i motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente con i ricorsi proposti in via principale e per motivi aggiunti.
Questione, infatti, decisiva, ai fini della risoluzione della controversia, è l’assegnazione del punteggio previsto dal bando per le Aziende qualificabili come esercenti attività sia di produzione biologica dei prodotti agricoli, sia di commercializzazione degli stessi.
Secondo quanto previsto nel bando, “ il punteggio ” di 12 punti “ dovrà essere attribuito qualora l’azienda agricola oggetto della richiesta di aiuto è sottoposta al regime di agricoltura biologica (Reg. CE n.834/2007 e N. 889/2008 e s.m.i.) per l’intera superficie aziendale (SAU), nonché per gli allevamenti presenti in azienda e qualora commercializzi almeno il 50% della produzione certificata biologica ” all’uopo prevedendosi due verifiche: una in ordine al metodo biologico seguito per la produzione dei prodotti agricoli e l’altra in ordine al “ rapporto tra il fatturato dei prodotti certificati biologici ed il fatturato totale relativo all’esercizio precedente ”.
Quindi, il presupposto richiesto dal bando per l’assegnazione del punteggio in questione era, in realtà, duplice, essendo, infatti, richiesto non soltanto che l’impresa richiedente fosse dedita alla produzione dei prodotti agricoli con metodo biologico, ma anche che svolgesse siffatta attività sin dall’anno 2016.
Il che giustifica la condotta dell’Amministrazione resistente, poiché la ricorrente, essendo stata costituita il 17 gennaio 2017 (come dalla stessa affermato in ricorso), non poteva produrre i documenti richiesti in ordine al fatturato relativo all’anno 2016.
Né, peraltro, può ritenersi l’operato dell’Amministrazione illegittimo perché inficiato da eccesso di potere da contraddittorietà ed irragionevolezza della condotta serbata nell’occasione, considerato, infatti, l’intento perseguito nella circostanza e direttamente desumibile dal bando di voler favorire il finanziamento di imprese già avviate sul mercato dei prodotti biologici da almeno un anno, onde avere piena contezza e prova dell’effettivo svolgimento dell’attività da parte dell’impresa da finanziare, evitando, così, il rischio di finanziamenti ad imprese prive di una loro ben definita realtà aziendale ed imprenditoriale sul mercato, in quanto appena costituite, come, appunto, nel caso della ricorrente.
Pertanto, i ricorsi sono infondati e vanno respinti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza ed, avuto riguardo al valore della controversia, pari a quello del finanziamento richiesto ed ossia € 693.572,22, e considerati i valori dello scaglione di riferimento del D.M. 55/2014 (da € 520.000,01 ad € 1.000.000,00) pari a quello dell’ultimo scaglione aumentati del 10%, vanno liquidate in favore dell’Amministrazione Regionale resistente ed a carico della ricorrente nella misura di seguito indicata:
COMPENSI PROFESSIONALI
Fase di studio della controversia (rid.50%) € 2.301,75
Fase introduttiva del giudizio (rid.50%) € 1.336,50
Fase di trattazione € -
Fase decisionale (rid.50%) € 3.822,50
Fase cautelare spese compensate € -
Totale compenso per fasi € 7.460,75
Rimborso forfettario 15,00% € 1.119,11
Somma finale € 8.579,86
Nessuna statuizione va adottata con riguardo alla regolamentazione delle spese processuali tra la ricorrente e la controinteressata, considerata la mancata costituzione in giudizio di quest’ultima.