TAR Genova, sez. I, sentenza 2019-03-18, n. 201900230
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Pubblicato il 18/03/2019
N. 00230/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00656/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 656 del 2017, proposto da:
Cablo S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. P G e V P, presso i quali è elettivamente domiciliata nel loro studio in Genova, via Roma, 4/3;
contro
Comune di Loano, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della nota del Comune di Loano prot. n. 0022354 in data 26 giugno 2017, avente ad oggetto “ provvedimento di reiezione in relazione all’istanza di svincolo dell’immobile sede dell’ex albergo Konig dalla destinazione alberghiera ai sensi dell’articolo 2 della L.R. n. 1/2008 e s.m.i. ”, con la quale il Dirigente dell’Ufficio Tecnico - Edilizia Privata ha respinto “ l’istanza tesa allo svincolo alberghiero dell’Hotel Konig, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 1/08 e s.m.i., sito in Via Aurelia, n. 374 - N.C.E.U. Foglio 18 Mappale 1670 ”, e di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente e/o comunque connesso, ivi espressamente comprendendo - in quanto occorra - la nota di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990, prot. n. 37232 in data 28 ottobre 2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2019 il dott. R G e udito l’avv. Perdelli per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società Cablo a r.l. è proprietaria della porzione dello stabile sito in Loano, via Aurelia n. 374, nella quale era esercitata l’attività ricettiva all’insegna “Hotel Konig”, cessata nel dicembre 2011.
Con istanza pervenuta al Comune di Loano in data 19 luglio 2016, la stessa Società ha chiesto lo svincolo dalla destinazione alberghiera impressa ex lege alla porzione immobiliare di proprietà, evidenziando innanzitutto la situazione di promiscuità determinata dalla prevalente destinazione dello stabile ad uso residenziale.
La richiedente ha anche allegato una relazione tecnica allo scopo di dimostrare l’insostenibilità degli investimenti, stimati nell’importo complessivo di € 1.741.244,93, necessari per la riattivazione dell’esercizio ricettivo.
E’ stata evidenziata, infine, l’impossibilità di reperire parcheggi pertinenziali a causa dell’assenza di spazi esterni.
Il Comune di Loano ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza con nota del 28 ottobre 2016, evidenziando che la possibilità di adeguamento della struttura emergerebbe dalla stessa documentazione progettuale presentata dalla richiedente e che l’insostenibilità economica della gestione non è prevista come causa di svincolo.
La Società ha controdedotto con memoria partecipativa, allegando la relazione di un commercialista che attesta la correttezza dei criteri utilizzati per stimare la sostenibilità economica dell’attività imprenditoriale.
Infine, con provvedimento dirigenziale del 26 giugno 2017, il Comune di Loano ha respinto l’istanza di svincolo: le ragioni di diniego riproducono sostanzialmente i rilievi sollevati in sede endoprocedimentale, oltre ad un riferimento all’attuale stato di degrado dell’immobile che, essendo conseguenza di scarsa manutenzione, non sarebbe valutabile in favore della richiedente.
Cablo S.r.l. ha impugnato il provvedimento suddetto con ricorso notificato il 22 settembre 2017 e depositato il successivo 3 ottobre.
Questi i motivi di gravame:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge regionale n. 1 del 7 febbraio 2008. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti. Violazione degli articoli 3 e 10 bis della legge n. 241 del 1990.
Benché il requisito inerente alla “non sostenibilità economica” non sia più menzionato espressamente dalla legge ligure sugli alberghi, non potrebbe tuttavia prescindersi, ai fini della decisione sull’istanza di svincolo, dalla valutazione dell’investimento necessario per l’adeguamento della struttura ricettiva.
II) Violazione dell’art. 2 della legge regionale n. 1 del 7 febbraio 2008. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n, 241 e s.m.
Nel caso in esame, i documenti allegati all’istanza e prodotti nel corso del procedimento dimostrerebbero l’impossibilità di “coprire” i costi dell’intervento di adeguamento, stante la previsione di una perdita di esercizio pari a 140.000 euro annui.
III) Violazione dell’art. 2 della legge regionale n. 1 del 7 febbraio 2008. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti.
La pretesa situazione di incuria non potrebbe tradursi a discapito dell’accoglimento di un’istanza di svincolo presentata da un soggetto estraneo alla gestione dell’albergo.
E’ rimasto intimato il Comune di Loano.
In prossimità dell’udienza di trattazione, la parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva.
All’esito dell'udienza pubblica del 30 gennaio 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
E’ contestata la legittimità del provvedimento con cui il Comune di Loano ha respinto l’istanza di svincolo dalla destinazione alberghiera dell’immobile sede dell’ ex Hotel Konig.
Come anticipato in premessa, l’Amministrazione procedente ritiene che non sussistano nel caso di specie i presupposti richiesti per lo svincolo, poiché la stessa documentazione presentata dalla richiedente dimostra la fattibilità dei necessari lavori di adeguamento della struttura, sia pure a fronte di un elevato impegno finanziario: l’insostenibilità economica dell’intervento non rientra, però, “ tra le cause evidenziate dal testo di legge per le quali risulta ammissibile autorizzare lo svincolo ”.
Ritiene il Comune di Loano, in definitiva, che il fattore economico non risulti rilevante ai fini dell’assentibilità dello svincolo, laddove non sussistano vincoli urbanistico-edilizi oggettivamente insuperabili.
Tale posizione fonda sulla lettera dell’art. 2, comma 2, della legge regionale Liguria 7 febbraio 2008, n. 1, recante misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell’offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali:
“ I proprietari degli immobili soggetti al vincolo di cui al comma 1 possono, in qualsiasi momento, presentare, in forma individuale e/o aggregata, al Comune territorialmente competente, motivata e documentata istanza di svincolo con riferimento alla sopravvenuta inadeguatezza della struttura ricettiva rispetto alle esigenze del mercato, basata su almeno una delle seguenti cause ed accompagnata dalla specificazione della destinazione d’uso che si intende insediare:
a) oggettiva impossibilità a realizzare interventi di adeguamento complessivo dell’immobile, a causa dell’esistenza di vincoli monumentali, paesaggistici, architettonici od urbanistico-edilizi non superabili, al livello di qualità degli standard alberghieri e/o alla normativa in materia di sicurezza (quali accessi, vie di fuga, scale antincendio e simili) e/o di abbattimento delle barriere architettoniche;
b) collocazione della struttura in ambiti territoriali inidonei allo svolgimento dell’attività alberghiera, con esclusione comunque di quelli storici, di quelli in ambito urbano a prevalente destinazione residenziale e degli immobili collocati nella fascia entro 300 metri dalla costa ”.
A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1 della legge regionale Liguria 13 marzo 2014, n. 5, la disciplina regionale in materia di “vincolo alberghiero” non contiene più espressi riferimenti al requisito inerente alla “non sostenibilità economica” della gestione.
Nel silenzio della legge, pertanto, occorre domandarsi se rilevi o meno ai fini dell’assentibilità dello svincolo l’entità dell’impegno finanziario richiesto per adeguare la struttura ricettiva agli standard e alle normative del settore, in rapporto alla dimensione della struttura medesima ed ai risultati economici dell’impresa.
La questione è già stata affrontata dalla Sezione che, con la sentenza n. 718 del 4 settembre 2017, ha formulato le seguenti precisazioni:
“ … il presupposto concernente la oggettiva impossibilità a realizzare interventi di adeguamento complessivo dell’immobile non dovrà essere inteso in senso assoluto, ossia con riguardo all’astratta realizzabilità degli interventi medesimi, ma anche in rapporto alla loro sostenibilità economica.
… infatti, un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa regionale ligure in tema di vincolo alberghiero induce a ritenere che il concetto di oggettiva impossibilità comprenda anche gli interventi ipoteticamente suscettibili di attuazione, ma del tutto sproporzionati, quanto alle spese richieste, alle dimensioni della specifica attività alberghiera.
Lo svincolo, in definitiva, deve ritenersi possibile anche nel caso in cui il superamento dei vincoli urbanistico-edilizi che gravano sulla struttura (la cui sussistenza, comunque, deve essere puntualmente comprovata dal privato), pur astrattamente possibile, richiederebbe investimenti non riassorbibili attraverso un’oculata gestione estesa nel tempo ”.
Più recentemente, il Consiglio di Stato, con la sentenza della quarta Sezione n. 6626 del 23 novembre 2018, ha precisato che “ la previsione del vincolo alberghiero, per essere costituzionalmente legittima, deve essere il frutto di un accorto bilanciamento tra valori egualmente tutelati in Costituzione, in modo da rendere compatibile il principio di funzionalizzazione della proprietà enunciato dall’art. 42 Cost., con la sussistenza stessa del diritto di proprietà (in modo da evitare che un vincolo stringente nella destinazione ed indefinito nel tempo possa costituire un intervento di fatto espropriativo), e con la libertà di iniziativa economica che - fermi i limiti imposti dall’art. 41 Cost. - impedisce l’imposizione coattiva dello svolgimento di attività allorché non sussista la convenienza economica delle stesse.
Ed infatti, sia la legge nazionale (secondo la quale la comprovata non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva costituisce causa di rimozione del vincolo), sia la legge regionale Liguria (secondo la quale il vincolo è rimosso per effetto della sopravvenuta inadeguatezza della struttura ricettiva rispetto alle esigenze del mercato) collegano strettamente il limite temporale del vincolo alla convenienza economica dell’impresa, in tal modo rendendo dipendente la limitazione delle facoltà di godimento connesse al diritto di proprietà dell’immobile dalla libertà di iniziativa economica (intesa, nel caso di specie, come uso strumentale di un bene imposto solo per una attività economicamente conveniente e, quindi, secondo ragionevolezza, non in contrasto con le finalità proprie dell’imprenditore ex art. 2089 ss., c.c.) ”.
Sulla base di tali principi, il giudice d’appello ha stabilito che “ le suddette previsioni ” (ossia la specificazione dei casi in cui è consentito ottenere lo svincolo alberghiero contenuta nell’art. 2, comma 2, della l.r. Liguria n. 1/2008) “ costituiscono una casistica con la quale il legislatore regionale ha inteso individuare indici che rendono la struttura e l’impresa alberghiera (allo stato e/o per impossibilità di adeguamento) non più economicamente convenienti.
Tale convenienza economica, intrinsecamente connaturata alla libertà di impresa, costituisce in ogni caso (ed indipendentemente da ogni eventuale questione di legittimità costituzionale di una o più delle singole norme previste) canone interpretativo delle norme medesime, onde renderle coerenti con le generali finalità perseguite dal legislatore e con i principi già in passato espressi dalla Corte costituzionale ”.
Alla luce di tali precisazioni, qui condivise, risulta fondata la tesi di parte ricorrente, secondo cui la dimostrata insostenibilità dei costi necessari per adeguare l’immobile agli standard del settore, poiché sproporzionati rispetto ai risultati economici che potranno essere conseguiti in una prospettiva di oculata gestione della struttura ricettiva, configura una condizione legittimante lo svincolo.
Nel caso in esame, la Società interessata ha prodotto documentazione potenzialmente idonea a dimostrare l’antieconomicità degli interventi occorrenti per la riattivazione dell’attività ricettiva, sicché la decisione in ordine all’assentimento o meno dello svincolo comporterà, in sede di riedizione del potere amministrativo, il vaglio nel merito di tali elementi.
Rimane solo da precisare che il riferimento alle carenze manutentive, ritenute causa all’attuale stato di degrado dell’immobile, non può giustificare il contestato diniego di svincolo, trattandosi di circostanza non contemplata dal legislatore e, comunque, non direttamente ascrivibile a responsabilità della Società ricorrente.
Per tali ragioni, il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, atteso che l’esito del giudizio è stato determinato dalla soluzione di una questione interpretativa non agevole, seppure non del tutto inedita.