TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-01-11, n. 202400576
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Testo completo
Pubblicato il 11/01/2024
N. 00576/2024 REG.PROV.COLL.
N. 10973/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10973 del 2020, proposto da-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Vito Petrarota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno -OMISSIS-datato 8 maggio 2020 e notificato in data 8 ottobre 2020, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 21 aprile 2015, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 novembre 2023 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministero dell’Interno -OMISSIS-in data 8 maggio 2020, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, presentata dall’odierna ricorrente in data 21 aprile 2015, essendo emerso a suo carico “una notizia di reato della Tenenza della Guardia di Finanza (…) in data -OMISSIS-, per violazione dell’art. 76 d.P.R 44512000 e degli artt. 483, 495 e 640 bis c.p. da cui si evince che la condotta della richiedente è indice di inaffidabilità e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale desumibile da un complesso di situazioni e comportamenti, posti in essere nel corso della permanenza nel territorio nazionale - e, in particolare, nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda - idonei a fondare l’opportunità della concessione del nuovo status civitatis” .
Il diniego impugnato si fonda inoltre sul deferimento a carico del coniuge della richiedente (BA) per tentato furto aggravato ex art. art. 621 c.p., nonché sulla la percezione di un reddito insufficiente rispetto ai parametri previsti.
L’impugnativa è stata affidata al seguente motivo di diritto:
I. Violazione di legge con riferimento agli artt. 3 e 4 della legge n. 241/1990, violazione ed erronea applicazione dell’art. 8, commi 2 e 9, lett f, della legge n. 91/1992, eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria illogicità, travisamento erronea valutazione dei presupposti considerati, atteso che le due notizie di reato rilevate dal Ministero dell’Interno, l’una a carico della ricorrente e l’altra a carico del marito, non si sono tradotte in condanna penale alcuna ed afferiscono ad episodi di estrema tenuità al punto che il Tribunale ha ritenuto i fatti non punibili.
Quanto al requisito reddituale, l’Amministrazione avrebbe omesso di considerare i redditi degli altri componenti del nucleo familiare, ovvero del marito convivente percettore di reddito conforme ai parametri di legge.
Lamenta infine la ricorrente la violazione del termine biennale per la conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, contestando le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del provvedimento impugnato.
All’udienza pubblica del giorno 14 novembre 2023 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Giova al riguardo osservare, alla luce della giurisprudenza di recente sintetizzata dalla Sezione (cfr., T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), che l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato, AG, n. 9/1999 del 10.6.1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, 3.12.2008 n. 1796/08; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
L’interesse dell’istante a ottenere la cittadinanza deve quindi necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.
Se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, è facile dunque comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’agire del soggetto (il Ministero dell’Interno) alla cui cura lo stesso è affidato.
In questo quadro, pertanto, l’Amministrazione ha il compito di