TAR Roma, sez. III, sentenza 2020-01-09, n. 202000158

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2020-01-09, n. 202000158
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202000158
Data del deposito : 9 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/01/2020

N. 00158/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01739/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1739 del 2013, proposto da
F C, rappresentato e difeso dall'avvocato E G, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie, 76;

contro

Cassa Nazionale del Notariato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato O S, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Flaminia, 160;
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non costituito in giudizio;

nei confronti

M M non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'art. 10 lettera d) del Regolamento per l'attività di Previdenza e Solidarietà della Cassa Nazionale del Notariato a seguito delle delibere numero 87 ed 88 del Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato, approvate di concerto con i Ministeri dell'Economia e delle Finanze e della Giustizia, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 novembre 2012, pubblicate sulla G.U. n. 284 del 5 dicembre 2012;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cassa Nazionale del Notariato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2019 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 31 gennaio 2013 alla Cassa Nazionale del Notariato (ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza ed assistenza in favore dei Notai) l’istante ha impugnato l'art. 10, lett. d) del Regolamento per l'attività di Previdenza e Solidarietà della Cassa Nazionale del Notariato (adottato il 9 novembre 1994, contestualmente alla delibera di trasformazione dell'Ente in associazione di diritto privato) che originariamente riconosceva ai notai il diritto alla pensione in presenza di una delle seguenti circostanze:

a) compimento del 75° anno di età ed esercizio per almeno 10 anni dell'attività professionale da parte del Notaio (pensione di vecchiaia);

b) inabilità assoluta e permanente del Notaio a proseguire nell'esercizio delle funzioni (a prescindere dall'età);

c) effettivo esercizio professionale per 30 anni, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva di 35 anni;

d) 20 anni di esercizio effettivo della professione e contemporaneo raggiungimento del 65° anno di età (pensione di anzianità).

Tale articolo, tuttavia, è stato modificato dalle delibere nn. 87 e 88 dell'8 giugno 2012 con le quali il Consiglio d'Amministrazione della Cassa ha introdotto nuovi requisiti per l'accesso alla pensione notarile e, in particolare, la possibilità di ottenere la pensione di anzianità subordinatamente al raggiungimento del 67° anno di età e all'esercizio dell'attività professionale per almeno 20 anni da parte dell'interessato.

Ciò premesso l’interessato rappresenta che, essendo nato nel 1947 ed esercitando la professione notarile dal 1989, alla data di pubblicazione delle suddette delibere sulla Gazzetta Ufficiale (5 dicembre 2012) egli aveva maturato i requisiti sia di età minima (65 anni) sia di contribuzione (20 anni) previsti dal Regolamento dell'Ente, prima della modifica di cui sopra, per poter accedere alla pensione di anzianità.

Dopo aver premesso che le delibere impugnate sarebbero immediatamente lesive dei propri interessi, in quanto gli precluderebbero l'accesso al trattamento di quiescenza, l’istante ha dedotto i seguenti motivi:

1) violazione del diritto quesito del ricorrente.

Il nuovo testo dell'art. 10 lettera d) del Regolamento lederebbe la posizione del ricorrente che, secondo la teoria dei diritti quesiti, deve qualificarsi come vero e proprio diritto soggettivo, sulla base di quanto sarebbe possibile ricavare dall'art. 227 della Legge Comunale e Provinciale (“I Comuni, le Province ed i consorzi non possono modificare in danno dei rispettivi impiegati che abbiano raggiunto la stabilità il trattamento economico già raggiunto ovvero il trattamento di quiescenza in vigore quando l'impiegato ha raggiunto il limite massimo di età o di servizio occorrente per essere collocato a riposo a sua domanda”) e l' art.24, comma 3, della legge n. 214/2011 (cd. riforma Fornero, secondo cui “Coloro che hanno maturato i requisiti per l'accesso alla pensione con la normativa antecedente l'entrata in vigore del decreto stesso, avranno diritto di andare in pensione con quella normativa”);

2) “violazione di legge”.

A seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 6014/12, la Cassa avrebbe riacquistato natura pubblicistica, con conseguente reviviscenza della legge 27 giugno 1991, n. 220: in particolare, essendo la materia pensionistica riservata alla legge, solo una norma di rango primario - e non già una delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente- avrebbe potuto modificare l'art. 10 cit.;

3) eccesso di potere: l’innalzamento del requisito assicurativo, da 20 a 30 anni, operato dalla norma regolamentare (in particolare la lettera d) dell'art. 10), di fatto porterebbe a riconoscere la pensione di anzianità solo a chi ha iniziato la professione notarile non oltre i 37 anni, procrastinandola ulteriormente, di anno in anno, per coloro i quali avessero conseguito la iscrizione alla Cassa fino al compimento di 44 anni ed abrogandola per coloro i quali avessero iniziato la professione dopo il compimento di tale età, giacché costoro avrebbero conseguito “prima” la pensione di vecchiaia (al 75 anno) che quella di anzianità (compimento di 30 anni di assicurazione) In tal modo sarebbe stata introdotta un'irragionevole sperequazione tra i Notai.

La Cassa Nazionale del Notariato si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore della attribuzione della competenza al Giudice Ordinario.

All’udienza del 6 novembre 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1. In via preliminare, occorre soffermarsi sulla eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo sollevata dalla Cassa Nazionale del Notariato, secondo cui la domanda proposta da un professionista, nei confronti della propria Cassa di previdenza ed assistenza, spetta alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro (art. 444 cod. proc. civ.), atteso che essa investirebbe un rapporto obbligatorio costituito dalla legge ed avente ad oggetto una prestazione pecuniaria da quantificarsi secondo tassativi criteri fissati dalla legge stessa, senza che all'ente previdenziale competa in proposito alcun potere discrezionale.

La tesi merita adesione.

2. Nella vicenda in esame, la domanda del ricorrente (Notaio iscritto alla Cassa) concerne la legittimità delle modifiche apportate al Regolamento per la previdenza di un Ente che ha natura di associazione di diritto privato (ex art 1, comma 2, del D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e art. 1, comma 1, dello Statuto).

La Cassa infatti non è ente pubblico, non è organo indiretto di enti pubblici, non adotta atti amministrativi ed è disciplinata da uno Statuto e da Regolamenti, che rivestono atti di natura privata, svolge la propria attività in regime privatistico, emanando atti che non sono espressione di un potere pubblicistico bensì costituiscono esercizio della potestà gestionale.

Ne discende che il sindacato sugli atti dell'Ente non può che spettare al Giudice Ordinario (cfr. in tal senso cfr. Cass. Civ., SS. UU., 29 novembre 2007, n. 24815; idem , 20 giugno 2012 n.1033).

Invero “la personalità giuridica privata di un soggetto che eroghi un servizio pubblico può comportare la soggezione alla giurisdizione amministrativa solo nei casi in cui gli atti di cui trattasi siano posti in essere nell'ambito di tale servizio o per consentire il suo svolgimento” (così T.A.R. Toscana, Sez. I, 26 aprile 2005, n. 1902, in una vicenda che riguardava un provvedimento della Commissione elettorale d'appello della Cassa Nazionale forense).

Nel caso in esame, la controversia ha per oggetto vicende che attengono all’organizzazione interna della Cassa quale persona giuridica privata chiamata a svolgere il servizio pubblico. Non si controverte, quindi, di provvedimenti adottati da un ente pubblico o nell'ambito di un procedimento disciplinato dalla legge n. 241/1990, né di provvedimenti relativi all'affidamento di un pubblico servizio.

3. In senso contrario non vale il riferimento del ricorrente alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6014/2012: il perseguimento di interessi di rilievo pubblicistico a cui fa riferimento la citata decisione - che rileva ai soli fini della classificazione della Cassa del Notariato tra gli Enti rientranti nell’elenco ISTAT - non può di per sé ricondurre l'attività di un ente privato come la Cassa del Notariato nella sfera riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto nel caso di specie non è stato contestato l’esercizio di un potere autoritativo, ma si controverte di un atto di gestione che attiene alla organizzazione interna della attività della Cassa.

La circostanza che l'attività istituzionale degli enti previdenziali presenti profili di interesse pubblico giustifica la loro sottoposizione a determinate norme di diritto pubblico, ma non cancella l'innovazione rappresentata dalla privatizzazione introdotta dal d.lgs. 509/1994.

4. Quanto alla inclusione delle casse previdenziali privatizzate nell'elenco degli enti tenuti al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, su cui insiste il ricorrente, occorre considerare quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della legge 31.12.2009, n. 196, secondo cui: “ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”.

4.1. Le previsioni di tale norma e del Regolamento Ue n. 2223/96 — SEC 95 hanno l’ISTAT ad adottare la determinazione recante l'elenco delle amministrazioni pubbliche da inserire nel conto consolidato dello Stato. Ciò premesso la qualificazione della Cassa del notariato nell'elenco degli enti tenuti al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica (sulla quale il ricorrente indugia per radicare la giurisdizione innanzi a questo Tribunale) deve essere letta in funzione degli specifici obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede Ue.

Poiché le casse previdenziali privatizzate gestiscono i contributi obbligatori degli iscritti, considerati denaro pubblico, è possibile cogliere le ragioni per cui anch'esse siano state inserite nel predetto elenco, senza tuttavia che ciò assuma alcuna rilevanza rispetto alla natura giuridica dell'ente, tutt'oggi privata, e - per quanto interessa - alla giurisdizione del G.A., che - salvo ipotesi di giurisdizione esclusiva (che non ricorrono nella specie) - postula l'impugnazione di un provvedimento amministrativo (nella fattispecie inesistente).

4.2. La circostanza, quindi, che gli interessi di stampo pubblicistico sottesi allo svolgimento dell’attività istituzionale della Cassa, ne determinino l'assoggettamento ad alcune norme (che ad esempio rafforzano i poteri dell'autorità di vigilanza e controllo previsto dallo stesso d.lgs. 509/1994) non incide sulla natura privata dell'ente e sull'applicabilità delle norme del codice civile. Ma l'applicazione ad un ente privato di determinate norme di diritto pubblico non ne determina di per sé la trasformazione in un ente pubblico.

5. Vale osservare al riguardo, infine, che la Corte di Cassazione (cfr. sentenza sez. un., 28.10.1998, n.10731) ha già avuto modo di osservare che “ la domanda giudiziale intesa al conseguimento della pensione dev'essere proposta dal notaio al giudice ordinario in quanto investe posizioni di diritto soggettivo nascenti da un rapporto previdenziale (Cass. 30 maggio 1983 n. 3731). È ben possibile che il professionista faccia valere la propria pretesa pensionistica deducendo l'illegittimità di una norma regolamentare in materia e del conseguente provvedimento individuale sfavorevole, ma ciò non altera la natura privatistica della controversia, restando affidato al giudice ordinario il potere di disapplicare in via incidentale il provvedimento amministrativo di cui accerti l'illegittimità (Cass. 27 aprile 1979 n. 2424) ”.

Da quanto su esposto deriva il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, sussistendo quella del Giudice Ordinario.

Le spese del giudizio possono essere interamente compensate.

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