TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2019-10-02, n. 201904700

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2019-10-02, n. 201904700
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201904700
Data del deposito : 2 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/10/2019

N. 04700/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01183/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1183 del 2013, proposto da
F B, V C, T C, R R, V R, S R, G V e B B, rappresentati e difesi dall'avvocato F C, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Principe Umberto n. 35 e con domicilio digitale presso la pec risultante dai registri;

contro

Croce Rossa Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11 e con domicilio digitale presso la pec risultante dai registri;

per l'annullamento

- "Brevetto di nomina al grado di maresciallo capo di Biscardi Francesco con anzianità assoluta a far data dal 1-1-2002 recante data 10 gennaio 2013" rilasciato del X Centro di Mobilitazione Napoli - Corpo Militare della Croce Rossa Italiana e notificato in data 25 gennaio 2013;

- "Brevetto di nomina al grado di maresciallo maggiore di Cappiello Vincenzo con anzianità assoluta a far data dal 1-1-2000 recante data 10 gennaio 2013" rilasciato del X Centro di Mobilitazione Napoli - Corpo Militare della Croce Rossa Italiana e notificato in data 16 gennaio 2013;

- "Brevetto di nomina al grado di maresciallo capo di Cecere Tiberio con anzianità assoluta a far data dal 1-1-2000 recante data 10 gennaio 2013" rilasciato del X Centro di Mobilitazione Napoli ¬Corpo Militare della Croce Rossa Italiana e notificato in data 25 gennaio 2013;

- "Brevetto di nomina al grado di maresciallo capo di Romeo Rosario con anzianità assoluta a far data dal 1-1-2000 recante data 10 gennaio 2013" rilasciato del X Centro di Mobilitazione Napoli ¬Corpo Militare della Croce Rossa Italiana e notificato in data 25 gennaio 2013;

- "Brevetto di nomina al grado di maresciallo maggiore di R V con anzianità assoluta a far data dal 1-1-2002 recante data 10 gennaio 2013" rilasciato del X Centro di Mobilitazione Napoli - Corpo Militare della Croce Rossa Italiana e notificato in data 31 gennaio 2013;

- "Brevetto di nomina al grado di maresciallo capo di R S con anzianità assoluta a far data dal 1-1-2000 recante data 15 gennaio 2013" rilasciato del X Centro di Mobilitazione Napoli - Corpo Militare della Croce Rossa Italiana e notificato in data 16 gennaio 2013;

- "Brevetto di nomina al grado di maresciallo capo di Villani Giuseppe con anzianità assoluta a far data dal 1-1-2000 recante data 10 gennaio 2013" rilasciato del X Centro di Mobilitazione Napoli - Corpo Militare della Croce Rossa Italiana e notificato in data 28 gennaio 2013;

- "Brevetto di nomina al grado di maresciallo capo di B B con anzianità assoluta a far data dal 1-1-2000 recante data 10 gennaio 2013" rilasciato del X Centro di Mobilitazione Napoli ¬Corpo Militare della Croce Rossa Italiana e notificato in data 28 gennaio 2013;


2) degli atti consequenziali di seguito indicati:

- intimazione del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione - Ispettorato Nazionale Del Corpo Militare Croce Rossa Italiana Comitato Centrale a firma dott.ssa M R P (Capodipartimento RUO) e Magg. Gen. CRI G L (Ispettore nazionale Corpo militare) recante ad oggetto: "messa in mora e interruzione dei termini di prescrizione. Riferimenti: nota MEF prot. n. 108166 del 22.9.208 punto 36, indirizzata al Mar. Capo B F c quale si comunica: "Attesa l'esigenza di dare esecuzione a quanto indicato dal MEF [... J il Commissario straordinario ha disposto l'annullamento dell'O.C. 470-03 e 227-05 con il conseguente riconteggio delle somme da recuperare seguito di re inquadramento giuridico ed economico della SV. Per tanto si costituisce in mora ... " recante n. di prot. Is.-CRI 0000028 del 3-1-13;

- intimazione del Dipartimento Risorse Umane e Organizm7ione - Ispettorato Nazionale Del Corpo Militare Croce Rossa Italiana Comitato Centrale a firma dott.ssa M R P (Capodipartimento RUO) e Magg. Gen. CRI G L (Ispettore nazionale Corpo militare) recante ad oggetto: "messa in mora e interruzione dei termini di prescrizione. Riferimenti: nota MEF prot. n. 108166 del 22.9.208 punto 36, indirizzata al Mar. Maggiore C V c quale si comunica: "Attesa l'esigenza di dare esecuzione a quanto indicato dal MEF [ _l il Commissario straordinario ha disposto l'annullamento dell 'O. C. 470-03 e 227-05 con il conseguente riconteggio delle somme da recuperare seguito di re inquadramento giuridico ed economico della SV. Per tanto si costituisce in mora ... " recante n. di prot. Is.-CRI 0019024 del 23-11-12 notificata in data 11-12-12;

- intimazione del Dipartimento Risorse Umane e Organiz7a7ione - Ispettorato Nazionale Del Corpo Militare Croce Rossa Italiana Comitato Centrale a firma dott.ssa M R P (Capodipartimento RUO) e Magg. Gen. CRI G L (Ispettore nazionale Corpo militare) recante ad oggetto: "messa in mora e interruzione dei termini di prescrizione. Riferimenti: nota MEF prot. n. 108166 del 22.9.208 punto 36, indirizzata al Mar. Capo Cecere Tiberio colla quale si comunica: "Attesa l'esigenza di dare esecuzione a quanto indicato dal MEF [... J il Commissario straordinario ha disposto l'annullamento dell 'O. C. 470-03 e 227-05 con il conseguente riconteggio delle somme da recuperare seguito di re inquadramento giuridico ed economico della SV. Per tanto si costituisce in mora ... "recante n. di prot. Is.-CRI 0001726 del 29-1-13;

- intimazione del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione - Ispettorato Nazionale Del Corpo Militare Croce Rossa Italiana Comitato Centrale a firma dott.ssa M R P (Capodipartimento RUO) e Magg. Gen. CRI G L (Ispettore nazionale Corpo militare) recante ad oggetto: "messa in mora e interruzione dei termini di prescrizione. Riferimenti: nota MEF prot. n. 108166 del 22.9.208 punto 36, indirizzata al Mar. Capo Romeo Rosario colla quale si comunica: "Attesa l'esigenza di dare esecuzione a quanto indicato dal MEF [ J il Commissario straordinario ha disposto l'annullamento dell'O.C. 470-03 e 227-05 con il conseguente riconteggio delle somme da recuperare seguito di re inquadramento giuridico ed economico della SV. Per tanto si costituisce in mora ... " recante n. di prot. Is.-CRI 0001759 del 20-1-13;

- intimazione del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione - Ispettorato Nazionale Del Corpo Militare Croce Rossa Italiana Comitato Centrale a firma dott.ssa M R P (Capodipartimento RUO) e Magg. Gen. CRI G L (Ispettore nazionale Corpo militare) recante ad oggetto: "messa in mora e interruzione dei termini di prescrizione. Riferimenti: nota MEF prot. n. 108166 del 22.9.208 punto 36, indirizzata al Mar. Maggiore R V colla quale si comunica: "Attesa l'esigenza di dare esecuzione a quanto indicato dal MEF [ .7 il Commissario straordinario ha disposto l'annullamento dell'O.C. 470-03 e 227-05 con il conseguente riconteggio delle somme da recuperare seguito di re inquadramento giuridico ed economico della SV. Per tanto si costituisce in mora ... " recante n. di prot. Is.-CRI 0001703 del 29-1-13;

- intimazione del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione - Ispettorato Nazionale Del Corpo Militare Croce Rossa Italiana Comitato Centrale a firma dott.ssa M R P (Capodipartimento RUO) e Magg. Gen. CRI G L (Ispettore nazionale Corpo militare) recante ad oggetto: "messa in mora e interruzione dei termini di prescrizione. Riferimenti: nota MEF prot. n. 108166 del 22.9.208 punti 11 e 12, indirizzata al Mar. Capo R S colla quale si comunica: "Attesa l'esigenza di dare esecuzione a quanto indicato dal MEF [ J il Commissario straordinario ha disposto l'annullamento dell'O.C. 470-03 e 227-05 con il conseguente riconteggio delle somme da recuperare seguito di re inquadramento giuridico ed economico della SV. Per tanto si costituisce in mora ... " recante n. di prot. Is.-CRI 0018696 del 21-11-13 notificata il 15-12-12;
nonché l'ulteriore e successiva intimazione del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione - Ispettorato Nazionale Del Corpo Militare Croce Rossa Italiana Comitato Centrale a firma dott.ssa M R P (Capodipartimento RUO) e Magg. Gen. CRI G L (Ispettore nazionale Corpo militare) recante ad oggetto: "messa in mora e interruzione dei termini di prescrizione. Riferimenti: nota MEF prot. n. 108166 del 22.9.208 punto 36, indirizzata al Mar. Capo R S colla quale si comunica: "Attesa l'esigenza di dare esecuzione a quanto indicato dal MEF [ J il Commissario straordinario ha disposto l'annullamento dell'O.C. 470-03 e 227-05 con il conseguente riconteggio delle somme da recuperare seguito di re inquadramento giuridico ed economico della SV. Per tanto si costituisce in mora ... "

- intimazione del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione - Ispettorato Nazionale Del Corpo Militare Croce Rossa Italiana Comitato Centrale a firma dott.ssa M R P (Capodipartimento RUO) e Magg. Gen. CRI G L (Ispettore nazionale Corpo militare) recante ad oggetto: "messa in mora e interruzione dei termini di prescrizione. Riferimenti: nota MEF prot. n. 108166 del 22.9.208 punto 36, indirizzata al Mar. Capo Villani Giuseppe colla quale si comunica: "Attesa l'esigenza di dare esecuzione a quanto indicato dal MEF [...i il Commissario straordinario ha disposto l'annullamento dell'O.C. 470-03 e 227-05 con il conseguente riconteggio delle somme da recuperare seguito di re inquadramento giuridico ed economico della SV. Per tanto si costituisce in mora ... " recante n. di prot. Is.-CRI 0001403 del 24-1-13;

- intimazione del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione - Ispettorato Nazionale Del Corpo Militare Croce Rossa Italiana Comitato Centrale a firma dott.ssa M R P (Capodipartimento RUO) e Magg. Gen. CRI G L (Ispettore nazionale Corpo militare) recante ad oggetto: "messa in mora e interruzione dei termini di prescrizione. Riferimenti: nota MEF prot. n. 108166 del 22.9.208 punto 36, indirizzata al Mar. Capo B B colla quale si comunica: "Attesa l'esigenza di dare esecuzione a quanto indicato dal MEF [... J il Commissario straordinario ha disposto l'annullamento dell'O.C. 470-03 e 227-05 con il conseguente riconteggio delle somme da recuperare seguito di re inquadramento giuridico ed economico della SV. Per tanto si costituisce in mora ... " recante n. di prot. Is.-CRI 0001759 del 20-1-13;

3) di tutti gli ulteriori atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi.

- nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;

e per la condanna

della parte intimata alla restituzione, al lordo degli interessi economici e della rivalutazione monetaria, delle somme indebitamente trattenute ai ricorrenti in busta paga in forza dei provvedimenti individuali di recupero impugnati, a titolo di rateo mensile, relativamente al mese di dicembre 2014 e ad ogni eventuale successiva mensilità in cui si abbia a ripetere il recupero.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2019 il dott. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. I ricorrenti, già militari della Croce Rossa Italiana e col grado di maresciallo, aventi sede di servizio presso il Comitato Regionale CRI Campania con sede in Napoli via S. Tommaso d'Aquino 15 e (il solo ricorrente Cappiello) presso il Comitato Provinciale CRI di Napoli, espongono che:

- in quanto militari, gli stessi sono soggetti a promozioni al grado successivo a seguito dell'apertura dei quadri di avanzamento comunicata dall'Ispettorato Nazionale come da RD n. 484 del 10-2-36 sostituto dal D. Lgs. n. 66-2010 e DPR 90-2010;

- nell’anno 1994 quando, l'Ispettorato nazionale del corpo Militare della CRI provvedeva a dare comunicazione dell'apertura dei quadri di avanzamento per il personale di assistenza - fra cui rientravano anche gli odierni ricorrenti - relativi agli anni 1994-1995;

- i ricorrenti conseguirono la promozione al grado di maresciallo (a seconda dei casi: ordinario, capo o maggiore) tutti con anzianità assoluta a far data dal 1995, anche se non fu possibile immetterli effettivamente nel ruolo per indisponibilità di posti in organico;

- ciò nondimeno, con Ordinanza Commissariale 407 del 2003, il Commissario straordinario della CRI d'allora, stabilì di dare effettivamente "esecuzione - in via straordinaria ¬alle promozioni del personale militare di Assistenza in servizio continuativo giudicato 'idoneo e non promosso' relative ai quadri di avanzamento 1994-1995";

- a seguito di una verifica disposta dal S.I.Fi.P. nell'anno 2008, l'organo di controllo evidenziava l'irregolarità delle progressioni di carriera di alcune unità del personale militare, tra cui i ricorrenti, a cagione della indisponibilità di posti in organico;

- la Croce Rossa, al fine di correggere l'irregolarità evidenziatasi con l'ispezione menzionata, procedeva a ricostruire la carriera del personale militare e a disporre il recupero a titolo di indebito oggettivo delle maggiori somme erogate dall'amministrazione a titolo di retribuzione (OO.CC. 483/11 del 17 ottobre 2011 e 394/12 del 22 agosto 2012) predisponendo nuovi brevetti coi quali l'anzianità si fa risalire al 2000 (o in alcuni casi al 2002) e non più, come nel precedente brevetto, al 1995 nonché il recupero delle somme indebitamente corrisposte.

1.1. A sostegno della spiegata azione, impugnatoria e di condanna, i ricorrenti hanno articolato le seguenti censure:

1) l'Ente ha in pratica agito in autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies della 1. 241/1990 violando quest'ultimo in quanto l'annullamento d'ufficio dell'atto illegittimo è praticabile entro un termine ragionevole;

2) prescrizione parziale delle somme corrisposte fino al 2003, a voler considerare la prescrizione decennale, ovvero al 2008 se si ritiene di applicare il termine più breve quinquennale previsto dall'art. 2948 n.4 del cod. civ;

3) violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento;

4) l’assunto posto a base della relazione del S.I.FI.P e quindi confluito nelle motivazioni a sostegno dell'Ordinanza Commissariale 392-12 e nonché pretesto e presupposto degli atti oggi impugnati, sarebbe in aperto contrasto con la normativa in materia. L'art. 38 - difatti - del D. Lgs. 196 del 1995 confluito nell'art. 2209 del D. Lgs. 66-10 prevede per 20 anni la possibilità dello sfondamento organico per tale personale : "Eccedenze organiche 1. Per un arco di tempo di 20 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammesse eccedenze nell'organico del ruolo dei marescialli dovute agli inquadramenti previsti dall'art. 34.". A volere tacere del fatto che l'art. 10 della L. 599-54, oggi confluito nell'art. 860 del D. Lgs. 66-10, dispone: "Nessuna rettifica di anzianità per errata assegnazione di posto nel ruolo può disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento...".

5) l'elevato lasso di tempo intercorso fra la corresponsione delle somme e l'inizio del loro recupero sarebbe indicativo del consolidamento dell'affidamento ingenerato nei ricorrenti.

6) Inoltre il prelievo oggi si pretende effettuarlo al lordo come da atto impugnato, mentre per tutto questo tempo le corresponsioni stipendiali sono state realizzate al netto.

1.3. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, che ha eccepito l’incompetenza territoriale di questo TAR, nonché l’infondatezza del ricorso siccome inammissibile e infondato.

1.4. Dichiarata l’interruzione del giudizio con ordinanza collegiale n. 2225 del 2018 in forza dell’art. 1 del d.lgs. n. 178 del 2012 (che ha trasferito a far data dal 2016 le funzioni di CRI – ora denominata ente strumentale alla Croce Rossa Italiana - alla costituenda Associazione Croce Rossa Italiana persona giuridica di diritto privato, con la previsione di una speciale forma di liquidazione coatta amministrativa), a seguito del rinvio del 9 gennaio 2019 per consentire ai ricorrenti la riassunzione del giudizio, all’udienza del 25 settembre 2019 il ricorso è ritenuto in decisione.

DIRITTO

2. Il ricorso, con le precisazione che seguono, non merita favorevole apprezzamento.

2.1. Va, anzitutto, disattesa l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’Amministrazione intimata, risultando qui attratti nel fuoco della contestazione i soli atti applicativi delle ordinanze commissariali, di talché, in coerenza con il criterio cd. della sede di servizio, la competenza si radica in capo al TAR Campania.

2.2. Preliminarmente è infondata l’eccezione di ne bis in idem formulata dalla parte resistente (peraltro in relazione ad alcuni degli attuali ricorrenti), poiché i giudizi indicati (decisione n. 8665 del 2010 del Tar Lazio - Roma e decisione n. 1488 del 2018 del Tar Campania – Napoli) attengono ad atti pregressi (e prodromici) rispetto a quelli oggetto della presente controversia.

Vale, in ogni caso, soggiungere che l’infondatezza del gravame dispensa il Collegio dalla disamina delle ulteriori eccezioni di inammissibilità sollevate dalla parte intimata.

3. Quanto al merito il Collegio, nel ribadire l’infondatezza del gravame, evidenzia che la res controversa risulta più volta esaminata da questo Tribunale ai cui indirizzi di seguito richiamati e tuttora condivisi dal Collegio, è possibile richiamarsi.

3.1. Segnatamente, ed in applicazione dei postulati compendiati, da ultimo nella decisione del TAR Campania, Settima Sezione, n. 1774 dell’1.4.2017, e di seguito riproposti, va anzitutto detto che è in primo luogo infondata la censura secondo cui il diritto al recupero delle somme in questione si sarebbe prescritto per le ragioni già espresse, in relazione a una vicenda identica alla presente, dal Consiglio di Stato (C.d.S., sez. IV, n. 5011/2015) e che il Collegio condivide pienamente.

3.1.1. È incontestato, infatti che l’erogazione delle somme sia avvenuta in esecuzione dell’ordinanza nr. 470/2003 e, quindi, successivamente ad essa.

Con la menzionata ordinanza, lo si è detto, era stato disposto l’inquadramento nelle rispettive posizioni superiori, ai fini sia giuridici che economici, di militari che all’esito delle procedure di avanzamento a suo tempo espletate erano risultati semplicemente idonei ma non promossi. Pertanto, «a nulla vale il richiamo al periodo di servizio anteriore cui vanno formalmente imputati gli emolumenti indebitamente corrisposti, dovendosi avere riguardo unicamente al momento della loro materiale erogazione, verificatasi nel 2003, poiché è solo da tale momento che il diritto dell’Amministrazione alla restituzione avrebbe potuto essere fatto valere».

Posto, quindi, che la prescrizione non poteva che decorrere successivamente all’erogazione delle somme, avvenuta dopo il 2003, va ribadito che il diritto di ripetizione dell’indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c., di somme indebitamente percepite è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. per cui la pretesa recuperatoria può spingersi sino al decennio precedente l'atto interruttivo (cfr. fra le altre Consiglio di Stato, sez. V, 02/07/2010, n. 4231;
Sez. IV n.2150/2006;
Sez. VI n. 6599/2002).” (così Tar Campania, Sez. IV, n. 1889/2016;
in termini analoghi, Tar Campania, Sez. IV, n. 1596/2015).

3.1.2. Nel caso di specie, gli atti di intimazione con efficacia interruttiva della prescrizione risultano tutti emessi nel gennaio del 2013 sicché – attesi i principi sopra ricordati ed in mancanza di conferenti prove da parte dei ricorrenti circa l’erogazione di somme in esecuzione della detta ordinanza del 10.1.2013 prima delle intimazioni suddette – è evidente che la prescrizione non poteva essere maturata.

3.2. Le restanti censure (in sintesi, di carenza di motivazione, di lesione dell’affidamento e di violazione dell’art. 21 nonies l. n. 241/1990) devono parimenti essere respinte.

Anche per quanto riguarda tali censure ci si può richiamare ai precedenti di questo Tar relativi a casi analoghi: come precisato da Tar Campania, Napoli, Sez. IV, n. 1889/2016, “ 5.4.1. Si è rilevato che - conformemente a quanto già statuito dal Consiglio di Stato in una serie di pareri espressi su alcuni ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica (sezione III, 26.11.2002, n. 3079, 10.12.2002, n. 4052, 10.12.2002, n. 4053, 10.12.2002, n. 4054) esperiti da parte di personale militare della C.R.I. – l’inquadramento a cui sono riconducibili gli aumenti stipendiali corrisposti indebitamente è senz’altro illegittimo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi