TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 2014-10-10, n. 201404869

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 2014-10-10, n. 201404869
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201404869
Data del deposito : 10 ottobre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08919/2014 REG.RIC.

N. 04869/2014 REG.PROV.CAU.

N. 08919/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8919 del 2014, proposto da:


J A, rappresentato e difeso dagli avv. P C, F L, con domicilio eletto presso F L in Roma, via del Viminale, 43;


contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi di Pavia in persona dei loro legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Cineca - Consorzio Interuniversitario in persona del legale rappresentante p.t.;

nei confronti di

Oriana Cuman, Antonio Scendrate Gattico;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Della scheda di valutazione della prova del ricorrente pubblicata in data 22 aprile 2014 e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ivi espressamente compresi la graduatoria nazionale per l’accesso ai corsi a numero programmato nelle Facoltà di medicina e Chirurgia pubblicata il 12 maggio 2014,

del verbale n. 1 della Commissione esaminatrice dell’Università degli Studi di Pavia in data 8 aprile 2014 e di tutti gli altri atti meglio nell’epigrafe del ricorso indicati,

e per l’accertamento del diritto all’ammissione con riserva ed in soprannumero del ricorrente ai corsi di laurea presso le Facoltà prescelte;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi di Pavia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 la dott.ssa P B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Avuto riguardo alla relazione istruttoria dell’Università degli Studi di Pavia depositata in data 18 agosto 2014 e dalla quale si evince che, verificatasi durante lo svolgimento dei test di ammissione alla Facoltà di medicina e chirurgia presso quella Università “la vibrazione di un telefono cellulare”, richiesto da parte del Presidente d’aula e dal Presidente della Commissione di palesarsi al proprietario del cellulare non si riceveva alcuna risposta, sicché il test è proseguito senza mai sospendersi;

Rilevato che tali fatti sostanziano la violazione del principio dell’anonimato che ancorchè non espressamente dedotta da parte ricorrente si evince dalle argomentazioni della censura di violazione del principio di ragionevolezza e di disparità di trattamento atteso che i candidati non sono stati posti in condizione di poter espletare le prove nel necessario clima di parità di condizioni rispetto a chi, ancorchè nell’ipotesi il fatto sia da accertare, era nella condizione di usufruire di aiuti esterni tramite il cellulare;

Considerato pure che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha osservato che “mutuando la antica terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell’anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d.astratto (cfr. nei termini VI sez. 3747/2013 cit.) e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma di azione irrimediabilmente sanzionato dall’ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione.” (C.Stato, A.P. 20 novembre 2013, n. 26);

Ritenuto, pertanto che, quanto al periculum in mora, a questo si può ovviare secondo quanto da ultimo statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2935 del 9 giugno 2014 nei termini per cui la domanda ex art. 30, comma 2, c.p.a., di condanna al risarcimento per l’ingiusto danno rappresentato, è formulata nella specie da soggetti «titolari di un interesse di natura pretensiva proiettato in via principale all’ammissione al corso, che ben può qualificarsi come risarcimento in forma specifica previsto dall’art. 2058, comma 1, c.c., come richiamato dal citato articolo 30, comma 2, c.p.a., essendo tale forma possibile nella specie dell’ammissione al corso»;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare nel senso di ammettere con riserva parte ricorrente alla immatricolazione in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università indicata in ricorso;

Ritenuto, inoltre, che va fissata l’udienza per la definizione nel merito del ricorso, disponendo in vista della stessa l’integrazione del contraddittorio con riferimento ai vincitori utilmente inclusi nella graduatoria di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato in medicina e chirurgia ed odontoiatria a livello nazionale per l'a.a. 2014/2015, che potrebbero subire lesione dall’eventuale accoglimento del ricorso e che, in ragione dell’elevato numero dei partecipanti alla prova, può disporsi l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, avendone fatto richiesta il difensore di parte ricorrente anche nella modalità telematica;

Visto l’art. 52, comma 2, c.p.a. (“Termini e forme speciali di notificazione”), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;

Ritenuto che il predetto art. 52 c.p.a, in combinazione sistematica con l’art.151 c.p.c., nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, consenta di disapplicare l’art.150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive “in ogni caso” l’inserimento dell’estratto dell’atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica;

Ritenuto che, nel caso all’esame, in relazione alla natura della controversia e all’elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell’avviso sul sito web dell’amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome dei ricorrenti e l’indicazione dell’amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;

4.- l’indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. … a n. … della graduatoria impugnata;

5.- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio - Roma” della sezione “T.A.R.”;

6.- l’indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso, nonché l’elenco nominativo dei contro interessati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell’elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell’elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio - Roma” della sezione Terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”;
in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull’home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l’elenco nominativo dei controinteressati integrati dall’avviso (in termini: Tar Palermo, decreto presidenziale n.964/2013).

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l’improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l’importo, che parte ricorrente dovrà versare all’Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l’attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto, infine, di compensare le spese di questa fase cautelare;

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