TAR Perugia, sez. I, sentenza 2018-02-28, n. 201800122

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2018-02-28, n. 201800122
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 201800122
Data del deposito : 28 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/02/2018

N. 00122/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00411/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 411 del 2016, proposto da:
R S, rappresentato e difeso dall’avvocato U S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M M in Perugia, via Podiani, 17;

contro

Comune di Terni, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato P G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato I S in Perugia, via Palermo s.n.c.;

nei confronti di

S M non costituito in giudizio;

per l’annullamento

- dell’ordinanza di demolizione 13.7.2016 prot 0101642 con la quale è stato ingiunto “di demolire le opere abusive sopra descritte, e di ripristinare lo stato dei luoghi, entro 90 giorni”;
comminata “l’acquisizione di diritto al patrimonio disponibile del comune nella sua effettiva consistenza”, precisando che “Riguardo l’area da acquisire per l’autonoma utilizzazione del bene si rimanda alla planimetria allegata alla presente ordinanza”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Terni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2018 il dott. E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con atto di ricorso (n.r.g. 411/2016) notificato il 20 ottobre 2016, il sig. R S ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento del provvedimento, meglio in epigrafe riportato, con il quale il Comune di Terni gli ha ingiunto, in qualità di proprietario, di demolire le opere abusive ivi descritte e di ripristinare lo stato dei luoghi, entro 90 giorni, comminando altresì, in caso di mancata ottemperanza a quanto intimato, l’acquisizione di diritto del fabbricato in questione e della relativa area di sedime al patrimonio disponibile del comune nella sua effettiva consistenza, come individuati nella planimetria allegata al provvedimento di ingiunzione.

2. Nel merito l’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi:

I. Sull’acquisizione di diritto: violazione dell’art. 143, comma 11, della legge regionale n. 1/2015, in quanto gli abusi in contestazione riguarderebbero interventi parziali su edificio esistente in base a licenza di costruire prot. n. 8899 del 18.4.1955;
violazione e inapplicabilità al caso di specie della legge n. 765/1967, risalendo l’edificio de quo in data anteriore alla citata legge;
violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza non potendo applicarsi la sanzione dell’acquisizione al patrimonio comunale di un fabbricato le cui opere contestate si risolvano in un modesto ampliamento dello stesso;
eccesso di potere per perplessità, carenze istruttorie e motivazionali, non essendo stata tenuta in debito conto la risalenza nel tempo delle opere contestate.

II. Sull’ordine di demolire le pareti in muratura sostitutive di elementi in lamiera non autorizzati: eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, irrazionalità del processo di formazione della volontà provvedimentale dovuto alla omessa considerazione del presupposto rilevante, ossia il titolo edilizio ottenuto ai fini della realizzazione del manufatto, nonché eccesso di potere per perplessità riguardo alle connotazioni dell’edificio lato ovest;
erronea applicazione di norme regolamentari (R.E. deliberato con atto n. 1449 del 27.10.1939) non applicabili alla fattispecie ratione temporis , in quanto espunte dall’ordinamento ad opera della legge urbanistica del 1942, e di norme di legge (legge n. 765/1967) inapplicabili alla fattispecie risalendo l’edificio in questione a prima del 1967.

III. Sull’ordine di demolizione del locale servizi igienici: tale ordine sarebbe illegittimo per le medesimi considerazioni svolte nel motivo di ricorso che precede.

3. Il Comune di Terni si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in ragione dell’infondatezza delle doglianze ivi proposte.

4. Con ordinanza cautelare n. 183/2016, il Tribunale ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato limitatamente “alla paventata acquisizione dell’area al patrimonio comunale”.

5. In vista dell’udienza di merito le parti in causa hanno depositato memorie di replica e controreplica a mezzo delle quali insistono nelle rispettive posizioni.

6. Alla pubblica udienza del giorno 30 gennaio 2018, la causa è passata indecisione.

DIRITTO

1. È materia del contendere la legittimità del provvedimento con il quale il Comune di Terni ha ingiunto all’odierno ricorrente di demolire le opere abusive ivi descritte e di ripristinare lo stato dei luoghi, entro 90 giorni, comminando altresì, in caso di mancata ottemperanza a quanto intimato, l’acquisizione di diritto del fabbricato e della relativa area di sedime al patrimonio disponibile del comune, come individuati nella planimetria allegata al provvedimento medesimo.

2. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 143, comma 11, della legge regionale n. 1/2015, in quanto gli abusi in contestazione riguarderebbero interventi parziali su edificio esistente in base a licenza di costruire prot. n. 8899 del 18.4.1955;
lamenta altresì la violazione e l’inapplicabilità al caso di specie della legge n. 765/1967, risalendo l’edificio de quo in data anteriore alla citata legge, nonché la violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza non potendo applicarsi la sanzione dell’acquisizione al patrimonio comunale di un fabbricato le cui opere contestate si risolvano in un modesto ampliamento dello stesso;
adduce infine eccesso di potere per perplessità, carenze istruttorie e motivazionali, non essendo stata tenuta in debito conto la risalenza nel tempo delle opere contestate.

2.1. Il motivo è in parte infondato.

2.2. Osserva infatti il Collegio che contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, le illegittimità riscontrate dall’amministrazione comunale non riguardano specificatamente il fabbricato come autorizzato con provvedimento del 1955, bensì le modifiche al medesimo successivamente apportate a seguito di scia presentate nel 2015, rispetto alle quali il Nucleo di vigilanza Edilizia, con sopralluogo effettuato in data 16.5.2016, ha riscontrato difformità di cui si chiede l’eliminazione con ripristino dello status quo ante.

2.3. Consegue da quanto sopra l’applicabilità al caso di specie delle norme in contestazione, ricadendo in particolare l’abuso in argomento nella previsione di cui all’art. 145 della legge regionale n. 1/2015 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire), a tenore del quale “gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell’abuso entro un termine congruo comunque non superiore a centoventi giorni fissato con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale”.

2.4. Trattandosi di difformità soltanto parziali - come peraltro espressamente riconosciuto dall’amministrazione resistente (cfr, pag. 4 della memoria di costituzione del Comune di Terni) – va accolta la domanda di annullamento della comminata sanzione di acquisizione del manufatto in questione al patrimonio comunale, non essendo prevista tale sanzione dal succitato art. 145 della legge regionale n. 1/2015, il quale dispone al contrario che “decorso il termine stabilito per la rimozione o la demolizione l’ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell’abuso”, ovvero che qualora la demolizione non possa “avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, è irrogata dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, una sanzione pecuniaria variabile, in ragione della gravità degli abusi”.

2.5. Quanto infine alla lamentata carenza motivazionale, non può che ribadirsi il costante orientamento giurisprudenziale a mente del quale “l’ingiunzione di demolizione è atto dovuto ed è sufficientemente motivato con l’affermazione dell’accertata irregolarità dell’intervento, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso – anche se risalente nel tempo – senza necessità di una specifica comparazione con gli interessi privati coinvolti o sacrificati” (cfr., ex multis, T.A.R. Basilicata, sez. I, 10 settembre 2010, n. 599;
T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 19 febbraio 2009, n. 1318;
T.A.R. Campania, Salerno, sez. II 18 dicembre 2007, n. 3224).

3. Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta l’illegittimità dell’ordine di demolire le pareti in muratura sostitutive di elementi in lamiera non autorizzati.

3.1. Anche la suddetta doglianza è infondata e va respinta.

3.2. Trattasi invero, come correttamente rilevato nel provvedimento impugnato, “di elementi posticci che non possono assurgere in alcun modo ad ampliamenti plano volumetrici” rispetto al sedime originariamente autorizzato, la cui recente fattura, ovvero la sostituzione della lamiera con la muratura, è peraltro comprovata ex actis dai rilievi fotografici di parte ricorrente, che non consentono di evincere muratura originaria sottostante la lamiera né l’individuazione di sottofondazioni in pietra.

4. A medesime conclusioni, deve giungersi riguardo al terzo ed ultimo motivo con cui si sostiene la risalenza del locale per servizi igienici a data anteriore al 1997, non essendo emersi idonei elementi probatori che possano effettivamente attestare tale circostanza.

4.1. Né a tal fine possono essere positivamente valutati la perizia asseverata, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e l’istanza di ammissione di prova testimoniale prodotte da parte ricorrente, atteso che per consolidato orientamento giurisprudenziale l’onere probatorio non può ritenersi soddisfatto mediante la semplice produzione in giudizio di tali documenti anche se provenienti da terzi, i quali non possono in alcun modo assurgere al rango di prova neppure presuntiva sull’epoca di realizzazione dell’abuso, essendo necessari ulteriori riscontri documentali, eventualmente anche indiziari, purché idonei a comprovare la ragionevole certezza circa l’epoca di realizzazione dell’opera (ex multis, T.A.R. Liguria, sez. I, 4 dicembre 2012, n. 1565;
T.A.R. Toscana, sez. III, 16 magio 2012, n. 940;
T.A.R. Umbria, sez. I, 2 agosto 2013, n. 411;
id 29 gennaio 2014, n. 76).

5. In conclusione, in ricorso va in parte accolto ed in parte respinto come da motivazione.

6. Tenuto conto del parziale accoglimento del gravame, si rinvengono giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese del giudizio.

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