TAR Bari, sez. III, sentenza 2021-11-18, n. 202101683
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Testo completo
Pubblicato il 18/11/2021
N. 01683/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00518/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 518 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Vito Angelo Ippedico, domiciliato in Bari, via Madonna delle Grazie n. 21/d e con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bisceglie, in persona del sindaco p. t., rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Di Lorenzo, elettivamente domiciliati presso e nello studio dell’avv. Pasquale Attolico, sito in Bari via Trevisani n. 106,
Dirigente della Ripartizione Tecnica del Comune di Bisceglie, non costituito in giudizio;
per la revocazione
per “ errore di fatto ” della sentenza del T.a.r. - Puglia, sede di Bari, Sezione III, -OMISSIS-/2020, resa tra le parti, e per l’accoglimento del ricorso di 1° grado iscritto al -OMISSIS-/2015 reg. ric., come proposto da -OMISSIS-, rilevandosi che il thema disputandum verte: 1°) sull’erroneo presupposto per travisamento del fatto (v. sentenza Cons. Stato, Sez. IV, n. 1834 del 31-03-2010; sentenza Cassazione Civile, Sezioni unite del 26/01/2011, n. 1768 e sentenza Cassazione civile, Sez. Lav. del 05/08/2005, n. 16559); 2°) sull’erronea qualificazione giuridica dell’azione del ricorrente, per travisamento del fatto, posto che spetta al Giudice del merito di attribuire al rapporto giuridico dedotto in giudizio un Nomen juris diverso da quello indicato dalle parti (art. 99 c. p.c.), purché non venga sostituita la domanda giudiziale, modificandone i fatti o fondandosi su una realtà fattuale diversa da quella allegata in giudizio (v. sentenza Cass civ., Sez. III, 08/09/2017, n. 20957; sentenza Cass. civ., Sez. III, n. 13945/2012; sentenza Cass. civ., Sez. I, n. 23794/2011; sentenza Cass. civ., Sez. II., n. 3012/2010); ciò anche in base al Cod. proc. civ., artt. 99, 112 e 360, nonché al Cod. civ., artt. 1362, 1385 e 1453, il cui rilievo costituzionale è garantito in ogni stato e grado del procedimento, ex artt. 10, comma 1°; 24, comma 2°; 101, comma 2°; 111, commi 1° e 2°, Cost.; 3°) sull’erronea determinazione del thema disputandum , da parte del Giudice di 1° grado, modificando i fatti e fondandosi su una realtà fattuale diversa da quella dedotta in giudizio dal Ricorrente, posto che la decisione del T.a.r. Puglia, sede di Bari, Sez. III, -OMISSIS-/2020 reg. prov. coll., pubblicata il 23/11/2020, avrebbe superato quanto chiesto dal ricorrente, stravolgendo la volontà processuale del ricorrente, per cui la stessa sentenza del T.a.r. - Puglia -OMISSIS-/2020 reg. prov. coll., risulterebbe viziata da ultrapetizione ( Art. 112 c. p. c. ), laddove recita così testualmente: “ tenuto fermo il fatto che oggetto del giudizio è la sanabilità degli abusi edilizi in applicazione delle leggi regionali n. 13 del 2008 e n. 14 del 2009, invocate dal ricorrente nelle due ultime istanze del 29 marzo 2013 e del 18 marzo 2014… Si tratta, pertanto, di uno strumento normativo inutilizzabile al fine di procedere alla sanatoria di opere realizzate in assenza di titolo edilizio ”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bisceglie;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2021, il dott. Orazio Ciliberti e uditi, per le parti, i difensori, come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - Con il ricorso di primo grado n.r.g.-OMISSIS-/2015, il sig. -OMISSIS-, dopo aver premesso di essere proprietario di un fabbricato sito in Bisceglie al viale-OMISSIS-, realizzato in forza di concessione edilizia-OMISSIS-del 31.3.1999, proponeva azione di annullamento della nota dirigenziale di diniego di sanatoria, chiedendo a questo T.a.r. di imporre il riesame alla P.A. delle istanze prot. -OMISSIS-del 29 marzo 2013 e prot. -OMISSIS-del 18 marzo 2014, inoltrate dal ricorrente all’U.T.C. del Comune di Bisceglie.
Con unico motivo di ricorso, raggruppante una serie di censure sviluppate sia sotto il profilo dell’eccesso di potere che dal punto di visto della violazione di legge, il sig. -OMISSIS-lamentava il fatto che il diniego di sanatoria fosse stato emanato dall’Amministrazione comunale, in base all’erroneo presupposto della realizzazione delle opere abusive oltre il termine del 31 marzo 2003, previsto per usufruire del condono.
Questo T.a.r., con la sentenza -OMISSIS-/2020, respingeva il ricorso, sul presupposto che “ l’istanza di condono… è stata respinta dal Comune di Bisceglie con provvedimenti che hanno superato il vaglio di legittimità del Tar, con sentenza -OMISSIS-/2008 ”; inoltre, “ la Legge Regione Puglia 13 del 10 agosto 2008… intesa a promuovere la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico sia nelle trasformazioni territoriali e urbane sia nella realizzazione delle opere edilizie, pubbliche e private... è applicabile sia per le nuove costruzioni che per il recupero degli edifici esistenti legittimamente autorizzati. Si tratta, pertanto, di uno strumento normativo inutilizzabile al fine di procedere alla sanatoria di opere realizzate in assenza di titolo edilizio ”; ed anche l’altro “ strumento prescelto dal ricorrente, e cioè la legge Regione Puglia n. 14 del 2009, è stato correttamente valutato come inutilizzabile a tali fini ”.
Il ricorrente insorge con il ricorso notificato e depositato il 19.5.2021, per chiedere la revocazione della sentenza del T.a.r. - Puglia, sede di Bari, Sezione III, -OMISSIS-/2020 e l’accoglimento del ricorso di primo grado.
Deduce le seguenti censure di diritto: 1) error in procedendo e in iudicando , erroneo presupposto, travisamento del fatto; eccesso di potere, travisamento del fatto, contraddittorietà, illogicità, falso, omessa valutazione dei presupposti e contrasto con il principio di ragionevolezza; violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., in tema di qualificazione giuridica dell’azione e stravolgimento della volontà processuale del ricorrente; violazione degli artt. 10, comma 1°; 24, comma 2°; 101, comma 2°; 102, 104, comma 1°; 111, comma 1° e 2° e 112 della Costituzione, in tema di “ Compiti propri dell'Autorità giurisdizionale conformi alla Costituzione che non possono essere demandati neppure con Legge ordinaria all'Autorità amministrativa in un corretto rapporto delle sfere specifiche di attribuzione ”; violazione degli artt. 2, comma 3°; 14 e 17 della Legge n. 117 del 13/04/1988, in tema di “ Diniego di Giustizia al Ricorrente ”, (v. Sentenze Corte cost. n. 78 del 21-03-2002); violazione dell’art. 6, comma 1°, della C.E.D.U., in tema di “ Diritto di Giustizia Imparziale al Ricorrente ” (v. Sentenza Hamer c. Belgio); violazione