TAR Roma, sez. I, sentenza 2015-03-25, n. 201504575
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 04575/2015 REG.PROV.COLL.
N. 05862/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5862 del 2014, proposto da:
Società Videonola Srl Unipersonale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. D V, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t., Ispettorato Territoriale della Campania - Dipartimento Per Le Comunicazioni, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Società Canale Otto Spa, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita ;
per l'annullamento
previa sospensione dell’esecuzione
1) della nota 4 aprile 2014, prot. n. 3099 del Dirigente dell'Ispettorato Territoriale Campania del Dipartimento Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, nella parte in cui vieta la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale dai seguenti impianti:
- in località Teggiano del Comune di Teggiano (SA) CH 60;
- in Capopalinuro del Comune di Centola (Sa) CH 50;
- in località Monte Picotta del Comune di San Giovanni a Piro (Sa) CH 28;
- in località Monte Stella del Comune di Stella Cilento (Sa) CH 5;
limitando l'autorizzazione nell'ambito della provincia di Salerno al solo impianto di Nocera Inferiore (Sa) ID 54771;
2) della determina direttoriale 14 febbraio 2014, comunicata con nota di pari data prot. n. 10306, successivamente pervenuta, a firma del Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e postali - Divisione III del Ministero intimato, di assegnazione all'emittente ricorrente del diritto d'uso definitivo della frequenza CH 45 Uhf DVB-T, da utilizzare per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale nel territorio della regione Campania (per le province di Napoli, Caserta, Avellino e parte di Salerno), nella parte in cui non viene attribuito l'ambito territoriale anche per i seguenti impianti:
- in località Teggiano del Comune di Teggiano (SA) CH 60;
- in Capopalinuro del Comune di Centola (Sa) CH 50;
- in località Monte Picotta del Comune di San Giovanni a Piro (Sa) CH 28;
- in località Monte Stella del Comune di Stella Cilento (Sa) CH 5;
3) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, ivi compresi tutti i provvedimenti ed atti deliberativi, di cui si ignora l'esatto contenuto, richiamati nella determina dirigenziale 14 febbraio 2014, ove e per quanto lesivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Ispettorato Territoriale della Campania - Dipartimento Per Le Comunicazioni;
Viste le memorie difensive della parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2015 la dott.ssa R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe Videonola s.r.l. Unipersonale, operatore di rete locale con sede in Nola, ha impugnato sia la determina 14 febbraio 2014 del Ministero dello Sviluppo economico, con cui è stata disposta l'assegnazione all'emittente del diritto d'uso definitivo della frequenza CH 45 UHF DVB-T, da utilizzare per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale nel territorio della regione Campania (per le province di Napoli, Caserta, Avellino e parte di Salerno), nella parte in cui non risulta attribuito l'ambito territoriale della provincia di Salerno anche per i seguenti impianti: - in Località Teggiano del Comune di Teggiano (Sa) CH 60;- in Località Capopalinuro del Comune di Centola (Sa) CH 50;- in Località Monte Picotta del Comune di San Giovanni a Piro (Sa) CH 28;- in Località Monte Stella del Comune di Stella Cilento (Sa) CH 58;sia la successiva nota 4 aprile 2014, prot. n.3099, con la quale le è stato vietato l'esercizio degli impianti predetti, già oggetto della compravendita con Radio Monte Gelbison del 26 novembre 2009.
Dopo aver richiamato l’evoluzione normativa che negli ultimi anni ha interessato il settore della radiodiffusione televisiva italiana, per quanto di diretto interesse la ricorrente ha rappresentato che:
- con il provvedimento datato 25 marzo 2011 veniva disposto che il diritto d'uso temporaneo rilasciato all'operatore di rete locale Video Nola s.r.l. con sede in Nola (Na) per la rete VIDEONOLA, fosse da intendersi anche per la provincia di Avellino — limitatamente all'area di servizio dell'impianto di Roccarainola (Na), per la provincia di Caserta — limitatamente all'area di servizio dell'impianto di Somma Vesuviana (Na), per la provincia di Salerno — limitatamente all'area di servizio dell'impianto di loc. Santuario — Comune di Nocera Inferiore, quali ex impianti analogici;
- l'assegnazione dei diritti d'uso definitivi alle emittenti televisive locali delle regioni, tra le quali la Campania, veniva subordinato all'esito delle procedure di cui al decreto 23 gennaio 2012 del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- all’esito di tali procedure, la ricorrente veniva collocata al posto n. 9, con un punteggio di 53,65;
- i provvedimenti impugnati hanno tuttavia negato la concessione per gli impianti in questione, già ricompresi nel censimento anno 2006, che erano stati acquistati dall’odierna ricorrente dalla società Radio Monte Gelbison s.r.1., con sede in Vallo della Lucania (Sa), per cessione di ramo di azienda con scrittura privata 26 novembre 2009.
2. Questi i motivi dedotti con il ricorso:
1) violazione e falsa applicazione dei principi generali regolanti l'attribuzione delle frequenze da utilizzare via etere terrestre in tecnica digitale — violazione art.2, comma 2, lettera a), della delibera Autorità per le Garanzia nelle Comunicazioni 12 novembre 2009 n.615/09/Cons. — eccesso di potere- difetto di istruttoria — violazione del principio del legittimo affidamento —ingiustizia manifesta;
2) violazione del giusto procedimento — violazione art.7 e 10 bis Legge n.241 del 1990 e succ. mod. e int. — eccesso di potere - carenza di istruttoria e di motivazione - violazione del principio di buon andamento, di cui all'art.97 Cost..
3. Nel presente giudizio si costituiva l’Amministrazione dello sviluppo economico per resistere al ricorso e ne chiedeva il rigetto.
4. Con ordinanza istruttoria n. 5130/2014 del 14 maggio 2014 la Sezione ordinava al Ministero dello Sviluppo economico, costituito in giudizio con mero atto formale, il deposito di una documentata relazione sui fatti di causa, con riguardo alle censure svolte dalla parte ricorrente;all’incombente istruttorio l’intimato Dicastero provvedeva con nota del 19 giugno 2014.
5. Successivamente, con ordinanza cautelare n. 3181/2014 del 9 luglio 2014 la Sezione accoglieva la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati, “tenuto conto anche della circostanza che il procedimento di revoca avente ad oggetto il titolo abilitativo posseduto dalla dante causa della odierna ricorrente - e che secondo la difesa erariale inficerebbe la validità del trasferimento degli impianti in argomento in capo a Videonola a suo tempo perfezionato - non avrebbe ancora trovato alcuna definizione”.
6. Alla Camera di Consiglio dell’11 febbraio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il Collegio, anche alla luce dei risultati della disposta istruttoria, ritiene di dover confermare l’avviso espresso nella fase cautelare del presente giudizio in ordine alla fondatezza della pretesa fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente con l’epigrafato gravame.
7.1 Nella relazione del Ministero intimato, relativa ai fatti di causa, si sostiene che il master plan dell'emittente Videonola non contempla gli impianti acquisiti con atto di compravendita del 26 novembre 2009 da Radio Monte Gelbison, "in quanto non ritenuti legittimi dall'Amministrazione" poiché "alla data della stipula (26 novembre 2009) Radio Monte Gelbison (titolare dell'emittente analogica Rete 7) era stata destinataria dell'avvio del procedimento di revoca della concessione, con nota 9 novembre 2006, per non aver presentato la domanda di prolungamento della concessione, prevista dall'art. 25 comma 11, Legge n. 112/2004". Assume il Ministero che "non avendo presentato la domanda di prolungamento della concessione, Radio Monte Gelbison non era legittimata a stipulare l'atto di cessione di impianti a Videonola". La relazione aggiunge che l'avvio del procedimento di revoca era stato impugnato innanzi al Tar del Lazio e alla data della stipula non risultava sospeso per il rigetto della sospensiva, di cui all’ordinanza 27 novembre 2009 n. 5531/2009.
7.2 Al riguardo, seguendo le difese svolte dalla parte ricorrente e riprodotte con memoria del 9 luglio 2014, osserva il Collegio che alla data del 26 novembre 2009 il procedimento di revoca della concessione in titolarità di Radio Monte Gelbison era stato iniziato con un avvio del procedimento ma non risultava in alcun modo concluso con l’adozione di un provvedimento che potesse costituire idoneo presupposto giuridico per l’adozione degli atti oggetto dell’odierno giudizio.
7.3 Inoltre, la tesi dell’intimato Ministero secondo la quale l'emittente in questione non era legittimata "per non aver presentato la domanda di prolungamento della concessione, prevista dall'art.25, comma 11, n. 112/2004", non sembra meritevole di favorevole considerazione.
7.3.1 E invero, il decreto 30 maggio 2001 di concessione per l'esercizio della radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale, rilasciato a Radio Monte Gelbison s.r.l. per l'emittente Rete 7, all'art. l, punto 5, espressamente prevedeva che "fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami d'azienda previsti dall'art. l, comma 1, d.l. 23 gennaio 2001 n. 5, convertito in Legge 20 marzo 2001 n. 66".
Ne discende che alla data del 26 novembre 2009, non essendo ancora definito (né attuato) il piano delle frequenze in tecnica digitale, ben potesse l'emittente Radio Monte Gelbison cedere all'emittente televisiva Videonola impianti che non aveva più interesse ad utilizzare;mentre per i restanti impianti Radio Monte Gelbison presentava istanza di prolungamento.
7.3.2 In ogni caso, va considerato che ai sensi del richiamato art. 25, comma 11, Legge n. 112/2004, "il periodo di validità delle concessioni e delle autorizzazioni per le trasmissioni in tecnica analogica in ambito nazionale, che siano consentite ai sensi del comma 8, e in ambito locale, è prolungato dal Ministero delle comunicazioni, su domanda dei soggetti interessati, fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale;tale domanda può essere presentata entro il 25 luglio 2005 dai soggetti che già trasmettano contemporaneamente in tecnica digitale e, se emittenti nazionali, con una copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per cento della popolazione nazionale".
Occorre precisare che tale disposizione consentiva il prolungamento delle trasmissioni in tecnica analogica fino alla conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale, con domanda che “poteva” essere presentata entro il 25 luglio 2005, mentre alcun termine perentorio né alcuna conseguenza per il caso di mancata presentazione della domanda risultavano legislativamente fissati;di tal che il mancato rispetto del termine predetto non poteva costituire causa di decadenza e revoca della concessione (Cons. Giust. Reg. Sicilia 20 marzo 2014, n. 1752).
7.3.3 Infine vi è da considerare che la cedente Radio Monte Gelbison con provvedimento 21 gennaio 2005, veniva autorizzata alla sperimentazione di trasmissione televisive in tecnica digitale "con validità fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale”.
7.4 Sotto altro e concorrente profilo, si osserva che la gravata determinazione di vietare la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale dagli impianti in controversia si pone in evidente contrasto con precedenti atti dell’Amministrazione che riconoscevano l’avvenuta acquisizione da parte della odierna ricorrente degli impianti televisivi in questione e il legittimo funzionamento dei medesimi (nota 11 marzo 2010, prot. 3380 dell'Ispettorato Territoriale Campania; confermata da nota 4 aprile 2013, prot. n. 3420, Isp. Campania).
Ne consegue la fondatezza del ricorso proposto, anche sotto il diverso profilo della lesione del principio dell’affidamento innegabilmente ingenerato nell’odierna deducente, stante il notevole tempo trascorso senza rilievi o contestazioni circa il legittimo utilizzo e la regolarità dell’attività degli impianti in esame;affidamento consolidato anche per effetto dei ricordati atti formali adottati dall’Amministrazione intimata.
7.4.1 Orbene, secondo l’univoco orientamento della giurisprudenza, il principio dell’affidamento è suscettibile di applicazione anche nel diritto pubblico, “collega[ndosi] direttamente all’obbligo di buona fede oggettiva quale regola di condotta che (per quanto riconosciuta espressamente nelle sole disposizioni del codice civile) conforma l'assiologia dell'ordinamento generale, venendo così a coincidere con l'aspettativa di coerenza dell'amministrazione con il proprio precedente comportamento, la quale diviene fonte di un vero e proprio obbligo, per quest'ultima, di tenere in adeguata considerazione l'interesse dell'amministrato, la cui protezione non si presenta più come il prodotto, accessorio, della cura dell'interesse pubblico, ma come l'oggetto di un'autonoma pretesa, contrapposta all'interesse dell'amministrazione. Il risultato è che la verifica giurisdizionale dell'osservanza del principio di buona fede non coincide con quella svolta in termini di eccesso di potere (ovvero secondo il paradigma della logicità e ragionevolezza) bensì attiene all'osservanza di una norma (quella di buona fede e correttezza) che si rivolge all'amministrazione nella relazione con il cittadino. L'impostazione di ricondurre la buona fede tra gli obblighi di comportamento dell'amministrazione esigibili dal privato, del resto, ben si raccorda con le istituzioni giuridiche dell'ordinamento sovranazionale in cui risulta oramai costituzionalizzato il "diritto alla buona amministrazione" tra i diritti connessi alla posizione fondamentale di cittadinanza (art. 41 della Carta europea dei diritti;art. II-101 del Trattato per la Costituzione europea), il cui pregnante contenuto valoriale riveste una indubbia funzione di integrazione e interpretazione delle norme vigenti, imponendo di prendere in rinnovata considerazione la formulazione delle regole che presiedono all'esercizio del potere (Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 31.1.2013, n. 291;id., 11.5.2010, n. 1455).
7.4.2 Ne discende che, nel caso all’esame, il tempo trascorso, unitamente all’adozione dei richiamati atti amministrativi, preceduti da verifiche svoltesi senza la formalizzazione di alcuna riserva, devono condurre all’illegittimità dei provvedimenti oggetto di gravame, anche per violazione del principio del legittimo affidamento di cui al primo motivo di ricorso.
8. Per le esposte considerazioni il ricorso è fondato e deve essere accolto, col conseguente annullamento degli atti impugnati.
9. Le spese seguono la soccombenza e restano liquidate come in dispositivo.