TAR Perugia, sez. I, sentenza 2023-05-12, n. 202300330
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 12/05/2023
N. 00330/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00513/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 513 del 2020, proposto dal signor S S, rappresentato e difeso dall’avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, nella cui sede in Perugia, via degli Offici n. 14, è
ex lege
domiciliato, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare,
del provvedimento prot. n. M_D E24094 REG2020 0058207 del 31.08.2020, notificato al ricorrente in data 1.09.2020, a mezzo del quale lo Stato Maggiore dell’Esercito, Dipartimento Impiego del Personale – Ufficio Impiego Truppa, ha disposto il non accoglimento dell’istanza presentata ai sensi dell’art 42- bis del d.lgs. n. 151/2001, tesa ad ottenere l’assegnazione temporanea presso la sede de L’Aquila;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista l’istanza del 25.11.2021, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) , e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2023 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il ricorrente si è rivolto a questo Tribunale amministrativo regionale per l’annullamento dell’atto in epigrafe indicato, previa sospensione cautelare della sua efficacia.
2. – Il Ministero intimato si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
3. – Con ordinanza n. 164 del 2 dicembre 2020, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.
4. – In vista della discussione del ricorso, il difensore del ricorrente ha dichiarato la rinuncia al ricorso, essendo sopravvenuta la carenza di interesse.
5. – La difesa dell’Amministrazione ha preso atto della rinuncia.
6. – All’udienza pubblica del 18 aprile 2023, viste le conclusioni delle parti come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. – Il collegio rileva la mancanza delle condizioni formali richieste dall’art. 84 cod. proc. amm. per la rinuncia al ricorso, non risultando che la relativa dichiarazione sia stata notificata, né che la stessa sia stata sottoscritta personalmente dal ricorrente o dal difensore munito di procura speciale allo scopo.
A quest’ultimo riguardo, deve rilevarsi che, come precisato dalla giurisprudenza, la procura speciale depositata con il ricorso introduttivo, nella quale è stata conferita al difensore, tra le altre, anche la facoltà di rinunciare agli atti, non integra gli estremi del mandato speciale a cui si riferisce l’art. 84 cod. proc. amm. per effettuare la rinuncia al ricorso con sottoscrizione del solo difensore. Non può, quindi, qualificarsi come mandato speciale la procura ad litem nonostante la stessa faccia menzione anche della facoltà di rinunciare agli atti (così TAR Lazio, Roma, sez. I, 11 febbraio 2022, n. 1668;cfr. anche TAR Calabria, Reggio Calabria, 29 aprile 2021, n. 368;TAR Lazio, Roma, sez. III- ter , 28 dicembre 2018, n. 12588;TAR Lombardia, Milano, sez. II, 15 ottobre 2015, n. 2189;Cons. Stato, sez. V, 15 giugno 2015, n. 2940).
8. – Cionondimeno, l’art. 84, co. 4, cod. proc. amm. stabilisce che, anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti, il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa.
L’atto di rinuncia depositato dal ricorrente può dunque essere interpretato quale sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, come peraltro espressamente dichiarato nello stesso.
9. – Il ricorso del sig. Santucci deve dunque essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
10. – Tenuto conto della natura degli interessi coinvolti nella vicenda per cui è causa, le spese di lite possono essere compensate.