TAR Trieste, sez. I, decreto cautelare 2018-08-09, n. 201800090

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, decreto cautelare 2018-08-09, n. 201800090
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 201800090
Data del deposito : 9 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/08/2018

N. 00234/2018 REG.RIC.

N. 00090/2018 REG.PROV.CAU.

N. 00234/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 234 del 2018, proposto da
A C &
C. S.a.s. di G F C, Campione Informatica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Egas-Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Trieste, via Donota, 3;

nei confronti

C.E.D.O.C.A. Centro Elaborazione Dati Organizzazione Consulenza Aziendale S.r.l., (P.I. 0633150636), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Orefice, Gianni Zgagliardich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianni Zgagliardich in Trieste, piazza Sant'Antonio Nuovo n. 2;
Record Data S.r.l. - Fano (Pu) non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della Determinazione n. 707 del 19.06.2018, del Responsabile della SC Gestione e Sviluppo Strategie Centralizzate di Gara, con la quale l'EGAS - Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi, in (presunta) ottemperanza a quanto previsto dalla Sentenza n. 184/2016 del T.A.R. FVG, confermata dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 819/2018, ha preso atto degli esiti della gara (riattivata con la Determinazione n. 404 del 30.03.2018, mai conosciuta) e disposto l'affidamento del servizio di acquisizione, registrazione ed elaborazione dei dati delle prescrizioni farmaceutiche a favore dell'ATI CEDOCA S.r.l. - OMNIADOC S.P.A.,

della Determinazione n. 414 del 30.03.2018, come detto, mai conosciuta dalle odierne ricorrenti (meramente richiamata nella predetta Determinazione n. 707/2018), con la quale l'EGAS ha provveduto a prendere atto dell'annullamento della Determinazione Dirigenziale n. 649 del 23.11.2015 di individuazione della ditta ANGELO CAMPIONE &
C. s.a.s. quale miglior offerente, nonché all'esclusione della società Record Data S.r.l., seconda classificata, e con la quale si è provveduto a riattivare la procedura di gara al fine di disporre l'affidamento del contratto inerente al servizio in oggetto, nel rispetto di quanto disposto dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 819/2018.

della nota prot. 19541 del 20.06.2018, del Direttore della SC Gestione e Sviluppo Strategie Centralizzate di Gara, con la quale l'EGAS ha comunicato, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs 50/16, la conclusione della procedura in oggetto disposta con Determinazione Dirigenziale EGAS n. 707 del 19/06/2018, precisando che avverso il provvedimento di cui sopra, è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del FVG nel termine di 30 giorni dalla ricezione della presente nota.

DECLARATORIA ai sensi dell'art. 116 del C.P.A.

di illegittimità del silenzio formatosi su un'istanza avanzata dalla società ricorrente, a mezzo lettera spedita a mezzo pec in data 29.06.2018, tendente ad ottenere, ai sensi delle disposizioni contenute nella L. 241/1990, il rilascio di documenti amministrativi successivi all'emanazione della Sentenza n. 819/18 del Consiglio di Stato

PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO

della società ricorrente ad ottenere il rilascio dei documenti amministrativi richiesti,

nonché PER LA CONDANNA

dell'Amministrazione resistente all'esibizione dei documenti richiesti ai sensi delle disposizioni contenute nella L. 241/1990.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che le dichiarate ragioni dell’estrema gravità ed urgenza, tali da non consentire neppure la dilazione fino alla data della prossima Camera di Consiglio, risiedono nella citata nota prot. 23182, del 19.07.2018, con la quale l’EGAS ha comunicato che “facendo seguito alle comunicazioni intercorse in relazione alla procedura in oggetto, si informa che la scrivente Amministrazione intende procedere alla stipula della convenzione con l’ATI rappresentata dalla ditta C.E.D.O.C.A. S.r.l., aggiudicataria dell’appalto giusta determinazione EGAS n. 707 del

19.06.2018, con decorrenza del servizio dal giorno 01.09.2018, in considerazione dello slittamento della definizione del contenzioso innanzi al Consiglio di Stato e dell’imminente periodo di ferie estive, durante il quale l’avvicendamento dell’appaltatore causerebbe problematiche organizzative agli Enti del S.S.R.”.

Considerato che sono state sentite informalmente le parti, come previsto dall’art. 56, 2^ comma cod. proc. amm, e che in tale occasione EGAS ha dichiarato che, a seguito della notifica del presente ricorso, non ritiene di procedere alla preannunciata stipula della convenzione prima della decisione collegiale, che interverrà già il 5 settembre 2018;

Ritenuto che per quanto sopra siano venute meno le ragioni di danno presupposte dall’art. 56 cod. proc. amm. e che l’istanza sia divenuta improcedibile.


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