TAR Bari, sez. III, sentenza 2018-04-06, n. 201800524

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2018-04-06, n. 201800524
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201800524
Data del deposito : 6 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/04/2018

N. 00524/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00351/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 351 del 2013, proposto da Fauzzi Real Estate s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato E B, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via S. Cognetti, 15;

contro

Comune di Noci, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato F P, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via M. Celentano, 27;

in via principale, per l’accertamento

dell’illecito permanente relativo all’apprensione senza titolo da parte del Comune del suolo di proprietà della ricorrente, individuato in catasto al foglio 44, particella 238;

e, per l’effetto, per la condanna del Comune di Noci alla restituzione dei suoli abusivamente occupati con la riduzione in pristino di quanto ivi realizzato;

in subordine, per la condanna del Comune di Noci al risarcimento per equivalente del danno patito dalla Fauzzi Real Estate s.r.l. per la illegittima apprensione del suolo, in misura pari al valore venale del suolo quantificato nella misura di €. 86.353,04, oltre interessi legali di mora e danno da svalutazione monetaria;

sempre per l’effetto ed in via principale, per la condanna del Comune di Noci, a titolo di risarcimento, al pagamento della somma di €. 3.813,93 per il primo periodo di occupazione illegittima che va dal 20.10.2002 al 20.12.2003;

sempre per l’effetto ed in via principale, per la condanna del Comune di Noci, a titolo di risarcimento, al pagamento della somma di €. 38.499,02 per il secondo periodo di occupazione illegittima che va dal 5.4.2004 sino al 5.2.2013, oltre al maggior importo da quantificarsi alla data di emissione di un idoneo atto ablativo da parte del Comune o di effettiva restituzione dei suoli;

in subordine, per la condanna del Comune di Noci al pagamento delle medesime somme, anche qualora i periodi di occupazione dei suoli venissero ritenuti legittimi;

sempre in via principale per la condanna del Comune di Noci al pagamento della somma di €. 8.635,30=, a titolo di indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale patito dalla ricorrente (cd. danno morale);

sempre in via principale per la condanna del Comune di Noci al pagamento della somma di €. 17.780,81, a titolo di danno da lucro cessante, oltre al maggior importo da quantificarsi alla data di effettivo pagamento degli importi dovuti;

in subordine, affinché il Tribunale disponga i criteri di quantificazione delle somme dovute alla ricorrente a titolo risarcitorio secondo le causali indicate in ricorso e sino alla data di effettiva cessazione della occupazione illegittima, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nell’art. 34, comma 4 cod. proc. amm.;

con riconoscimento su tutte le somme liquidate degli interessi legali di mora e della rivalutazione monetaria sulla base degli indici Istat, maturati alla data di effettivo pagamento;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Noci;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. F C e uditi nell’udienza smaltimento del giorno 14 marzo 2018 per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. - L’odierna ricorrente Fauzzi Real Estate s.r.l. è proprietaria di un opificio, con area pertinenziale scoperta, situato nella zona industriale del Comune di Noci, individuato in catasto al foglio 44, particella 238.

Detta aera è stata incisa dal Piano Particolareggiato della Zona Produttiva D di cui alla deliberazione di C.C. n. 29 del 30.4.2001 ed alla determina del Responsabile Settore Urbanistico n. 839 del 26.10.2001.

Successivamente con determina n. 29 del 10.1.2002 il Responsabile del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici approvava il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria della Zona Industriale.

La determina di approvazione del progetto, valevole come dichiarazione di pubblica utilità, al punto 3 stabiliva i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

Successivamente con decreto del Responsabile del Settore Edilizia e Patrimonio n. 1 del 17.9.2002 si procedeva alla occupazione d’urgenza dei fondi per cui è causa.

In seguito l’occupazione d’urgenza veniva nuovamente disposta e si procedeva a successive proroghe del termine per l’ultimazione delle opere, senza che venisse mai adottato un provvedimento di esproprio.

La società istante con il presente ricorso notificato in data 15.2.2013 conveniva dinanzi a questo Tribunale il Comune di Noci per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

«1) in via principale, accertare l’illecito permanente relativo all’apprensione senza titolo da parte del Comune del suolo di proprietà della ricorrente, individuato in catasto al foglio 44, particella 238;

2) per l’effetto, condannare il Comune di Noci alla restituzione dei suoli abusivamente occupati con la riduzione in pristino di quanto ivi realizzato;

3) in subordine, condannare il Comune di Noci al risarcimento per equivalente del danno patito dalla Fauzzi Real Estate s.r.l. per la illegittima apprensione del suolo, in misura pari al valore venale del suolo quantificato nella misura di €. 86.353,04, oltre interessi legali di mora e danno da svalutazione monetaria;

4) sempre per l’effetto ed in via principale, condannare il Comune di Noci, a titolo di risarcimento, al pagamento della somma di €. 3.813,93 per il primo periodo di occupazione illegittima che va dal 20.10.2002 al 20.12.2003;

5) sempre per l’effetto ed in via principale, condannare il Comune di Noci, a titolo di risarcimento, al pagamento della somma di €. 38.499,02 per il secondo periodo di occupazione illegittima che va dal 5.4.2004 sino al 5.2.2013 oltre al maggior importo da quantificarsi alla data di emissione di un idoneo atto ablativo da parte del Comune o di effettiva restituzione dei suoli;

6) in subordine, condannare il Comune di Noci al pagamento delle medesime somme, anche qualora i periodi di occupazione dei suoli venissero ritenuti legittimi;

7) sempre in via principale condannare il Comune di Noci al pagamento della somma di €. 8.635,30=, a titolo di indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale patito dalla ricorrente (cd. danno morale);

8) sempre in via principale condannare il Comune di Noci al pagamento della somma di €. 17.780,81, a titolo di danno da lucro cessante, oltre al maggior importo da quantificarsi alla data di effettivo pagamento degli importi dovuti;

9) in subordine, disporre i criteri di quantificazione delle Somme dovute alla ricorrente a titolo risarcitorio secondo le causali indicate in narrativa e sino alla data di effettiva cessazione della occupazione illegittima, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nell’art. 34, comma 4, del codice del processo amministrativo (d.lg. 104/2010);

10) riconoscere su tutte le somme liquidate gli interessi legali di mora e la rivalutazione monetaria sulla base degli indici Istat, maturati alla data di effettivo pagamento.

11) in via istruttoria - ove del caso - disporre in merito l’espletamento di CTU per la quantificazione del risarcimento di tutte le suddette voci di danno.

12) con condanna della P.A. al pagamento delle spese del giudizio.».

2. - Si costituiva il Comune di Noci, resistendo al gravame.

3. - Nel corso dell’udienza pubblica del 14 marzo 2018 la causa passava in decisione.

4. - Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che con riferimento alla domanda di cui al punto 6 delle conclusioni dell’atto introduttivo ( i.e. corresponsione dell’indennità da occupazione legittima) vi sia difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo adito in favore dell’Autorità giudiziaria ordinaria e che le altre domande di cui al ricorso introduttivo siano in parte da accogliere nei sensi di seguito esposti ed in parte da respingere.

4.1. - Deve, in via preliminare, dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario per quanto riguarda la domanda formulata a pag. 19 dell’atto introduttivo (punto 6 delle conclusioni) relativa alla corresponsione dell’indennità da occupazione legittima (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 22/03/2017, n. 7303;
Cons. Stato, Sez. IV, 08/02/2017, n. 555).

Pertanto, ne discende la declaratoria del difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario sulla domanda di cui all’atto introduttivo (pag. 19 - punto 6) finalizzata alla corresponsione della indennità da occupazione legittima, Giudice ordinario innanzi al quale la domanda potrà essere riproposta nei termini di legge secondo i principi affermati dalle sentenze della Corte costituzionale, 12 marzo 2007, n. 77 e della Corte di Cassazione, Sez. Un., 22 febbraio 2007, n. 4109 ed in virtù delle previsioni normative di cui agli artt. 59 legge 18 giugno 2009, n. 69 e 11 cod. proc. amm.

4.2. - Quanto alla domanda restitutoria azionata in via principale (pag. 19 - punto 2 delle conclusioni dell’atto introduttivo), va evidenziato che in forza dell’art. 13, comma 6 d.p.r. n. 327/2001 “La scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio determina l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità”.

Anche l’art. 22 bis , comma 6 d.p.r. n. 327/2001 prevede che “Il decreto che dispone l’occupazione ai sensi del comma 1 perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cui all’articolo 13”.

Ne consegue che nel caso di specie, non essendo stato adottato il decreto di esproprio, deve essere dichiarata l’inefficacia - ai sensi delle citate disposizioni - dei decreti di occupazione d’urgenza e della dichiarazione implicita di pubblica utilità.

Pertanto, l’occupazione del fondo de quo è rimasta sine titulo .

Indubbi sono, quindi, nella fattispecie oggetto del presente giudizio la sussistenza, sul piano oggettivo, del fatto illecito ex art. 2043 cod. civ. posto in essere dall’Ente evocato in giudizio ed il nesso di causalità con il danno da occupazione illecita della particella oggetto di causa.

Altrettanto chiara è la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito aquiliano in capo alla Amministrazione comunale resistente, valutato alla stregua dei criteri elaborati dalla giurisprudenza per il giudizio sulla colpa della P.A.

Secondo l’orientamento prevalente, al privato non è chiesto un particolare sforzo probatorio, potendo invocare l’illegittimità dell’azione amministrativa contestata quale presunzione (semplice) della colpa.

Spetta a tal punto all’Amministrazione dimostrare che si è trattato di un errore scusabile, configurabile, ad esempio, in caso di contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione di una norma, di formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore, di rilevante complessità del fatto, d’influenza determinante di comportamenti di altri soggetti, d’illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2013, n. 798;
Cons. Stato, Sez. V, 19 novembre 2012, n. 5846;
Cons. Stato, Sez. V, 14 settembre 2012, n. 4894;
T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 18 marzo 2015, n. 422).

In concreto, nessuna perplessità suscita la circostanza della mancata adozione del tempestivo decreto di esproprio.

Ricorre, quindi, nel caso concreto quell’inescusabilità dell’errore amministrativo che integra la fattispecie risarcibile. Né parte resistente ha dedotto alcun elemento a propria discolpa.

La domanda restitutoria (formulata in via principale) è, dunque, fondata, essendo escluso che la trasformazione del fondo (anche con opere irreversibili) possa - alla luce della costante giurisprudenza ( ex multis Corte Cost., 4 ottobre 2010, n. 293;
Cons. Stato, Sez. IV, 3 ottobre 2012, n. 5189;
T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 30 gennaio 2014, n. 142;
T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 24 febbraio 2015, n. 350;
T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 9 aprile 2015, n. 563) - determinare la perdita di proprietà in capo al privato e l’acquisto in favore della mano pubblica.

In proposito, la Sezione condivide il principio secondo cui la proprietà di un fondo da espropriare per la realizzazione di un’opera pubblica può trasferirsi in capo alla P.A. esclusivamente tramite i modi di acquisto previsti dalla legge, senza rilievo alcuno della mera detenzione di fatto e trasformazione del bene in assenza di un formale atto espropriativo (cfr. Ad. Plen. n. 2/2016).

Del resto in tal senso depone la costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (v. Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sentenza del 6 marzo 2007, caso Scordino n. 3 c. Italia: “… In tutti i casi in cui un terreno è già stato oggetto d’occupazione senza titolo ed è stato trasformato pur in mancanza di un decreto d’espropriazione, la Corte ritiene che lo Stato convenuto dovrebbe eliminare gli ostacoli giuridici che impediscono sistematicamente e per principio la restituzione del terreno. …”).

Qualora il terreno sia detenuto (ed eventualmente trasformato, come nel caso di specie) in assenza dell’atto ablativo, l’Amministrazione può sanare tale situazione di fatto solo emanando un provvedimento di acquisizione postuma del bene, attualmente ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001, introdotto dall’art. 34, comma 1 decreto legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 111/2011, dopo la declaratoria di incostituzionalità per eccesso di delega (con sentenza n. 293/2010) del previgente art. 43 d.p.r. n. 327/2001.

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