TAR Bari, sez. I, sentenza 2016-10-06, n. 201601184
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Pubblicato il 06/10/2016
N. 01184/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00740/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 740 del 2016, proposto da:
M C, rappresentato e difeso dall'avvocato N D M C.F. DMDNCL61T24A662S, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Manzoni, 5;
contro
Unione dei Comuni del Tavoliere Meridionale non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sent. n. 1911/2013 del Tribunale di Foggia sez. civile: liquidazione spese processuali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio;
Uditi nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2016 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., il sig. M C chiedeva l’esatta esecuzione della sentenza del Tribunale di Foggia n. 1911/2013, meglio precisata in epigrafe, con cui l’Unione dei Comuni del Tavoliere Meridionale veniva condannata alla refusione delle spese di giudizio in suo favore, complessivamente liquidate in €. 3.370,00, oltre accessori di legge.
I.1 Esponeva il ricorrente che siffatta decisione, munita della formula esecutiva in data 31 dicembre 2013, veniva ritualmente notificata in data 19 maggio 2014 all’Ente intimato, che tuttavia provvedeva a corrispondere solo in parte (nella misura di €. 1.156,35) le somme dovute in forza del suindicato titolo.
I.2 Perdurando l’inadempimento, il ricorrente adiva questo T.A.R. per l’ottemperanza della menzionata decisione civile, nelle more passata in giudicato per mancata proposizione di impugnazione. Il ricorrente chiedeva, pertanto, che questo Giudice Amministrativo:
a) ordinasse all’Unione dei Comuni del Tavoliere Meridionale di provvedere al pagamento dell’ulteriore somma di €. 4.264,45, per la causale innanzi specificata, prescrivendo le misure reputate opportune per l’esecuzione in parte qua della sentenza ottemperanda;
b) disponesse, per l'ipotesi di perdurante inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta , al fine di provvedere agli atti e alle operazioni necessarie a garantire l’esecuzione del giudicato;
c) fissasse, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) D.lgs. n. 104/2010, la somma di denaro dovuta dall’Amministrazione intimata per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato;
d) condannasse l'Amministrazione alle spese di lite del presente giudizio.
I.3 Alla camera di consiglio del 5 ottobre 2016, parte ricorrente chiedeva che la causa venisse decisa, non avendo ancora l’Amministrazione integralmente adempiuto all’obbligazione di pagamento.
II. Il Collegio, constatata la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente, alla stregua della documentazione depositata in atti e non contraddetta dall’Amministrazione resistente, stante la sua mancata costituzione in giudizio, accerta che la decisione giurisdizionale meglio indicata in epigrafe non risulta, allo stato, aver ricevuto integrale esecuzione, e pertanto accoglie il ricorso nei modi e nei limiti indicati.
II.1 Alla stregua di tali premesse va ordinato all’Unione dei Comuni del Tavoliere meridionale di dare piena ed integrale esecuzione alla pronuncia in esame e, per l'effetto, di corrispondere in favore di parte ricorrente gli importi ancora dovuti, unitamente agli interessi ed accessori di legge.
II.2 Per quanto riguarda le spese successive alla sentenza azionata, va precisato come in questa sede giudiziaria vada riconosciuto l'obbligo di corresponsione anche delle spese accessorie, ma non di quelle relative all'atto di precetto, in quanto risulta comunque atto estraneo alla presente procedura (cfr. inter plures Cons. Stato, Sez. V, Sentenza n. 1645/2014).
II.