Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-04-08, n. 201401645
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N. 01645/2014REG.PROV.COLL.
N. 08247/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8247 del 2012, proposto da:
R A, rappresentata e difesa dall'avv. C F B, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni Gentile, n. 22;
contro
Comune di Plataci, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sezione II, n. 338/2012, resa tra le parti, concernente l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 830/98 emesso dal Tribunale di Cosenza, nonché per la declaratoria del diritto al risarcimento dei danni da quantificarsi in successivo giudizio o da liquidarsi in via equitativa.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2013 il Cons. A A e nessuno essendo presente per le parti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con decreto n. 830 del 2 febbraio 1999 il Pretore di Cosenza ha ingiunto al Comune di Plataci di pagare alla sig.ra G C la somma di £ 46.112.597 (derivante da atto di cessione di credito da parte dell’avv. F M, creditore di somme per competenze professionali), oltre ad interessi legali dalla data di messa in mora ed a spese e competenze della procedura monitoria.
Avverso tale decreto il Comune di Plataci ha proposto opposizione, respinta con sentenza n. 219/2001 del Tribunale di Cosenza.
Con provvedimento del 7 febbraio 2001 detto Tribunale ha dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo.
In data 26 giugno 2001 la sig.ra Colistro ha intimato al Comune di Plataci il pagamento della complessiva somma di £. 52.434.739 con atto di precetto, che è stato dichiarato nullo e privo di effetto con sentenza n. 22 del 13 gennaio 2004 del Tribunale di Castrovillari a seguito di opposizione del Comune di Plataci. Tale sentenza ha accertato l’intervenuto pagamento della somma di £. 21.227.700 (€ 10.963,20), da detrarre dal credito originario di £. 46.112.957 (€ 23.815,36).
Con atto per notar Gisonna dell’8 novembre 2004, notificato al debitore, la sig.ra Colistro ha ceduto alla sig.ra R A il credito di £. 46.112.597 (€ 23.815,17), vantato nei confronti del Comune di Plataci.
Con atto di diffida del 18 novembre 2010 la sig.ra R ha intimato al Comune di Plataci il pagamento della complessiva somma di € 39.522,50, oltre a spese e competenze delle procedure esecutive non andate a buon fine e ad altre somme ivi indicate.
Con ricorso al T.A.R. Calabria, Catanzaro, la citata sig.ra R ha chiesto che fosse data esecuzione alla sentenza del Tribunale di Cosenza n. 830/98, mediante il pagamento delle somme quantificate in diffida, con tutti gli aggiornamenti successivi dei conteggi, fino al momento del reale soddisfo, con l’aggiunta di interessi e rivalutazione monetaria nella misura dovuta e con la nomina, se necessario, di un Commissario ad acta.
Il T.A.R., con la sentenza in epigrafe indicata, ha dichiarato l’obbligo del Comune di Plataci di ottemperare al giudicato formatosi in relazione al citato decreto ingiuntivo, mediante pagamento della sorte capitale e degli interessi maturati, ai sensi di legge, dal dì del messa in mora, come stabilito in decreto ingiuntivo, detratto quanto già pagato, come accertato dal Tribunale di Castrovillari e detratta qualsiasi altra somma per lo stesso titolo eventualmente già pagata.
Con il ricorso in appello in esame la citata sig.ra R ha chiesto la riforma di detta sentenza, deducendo i seguenti motivi:
1.- La statuizione impugnata va riformata nella parte in cui non si limita a statuire sulla ottemperanza alla sentenza n. 219/2001 del 7.2.2001 del Tribunale di Cosenza, con cui è stato reso esecutivo il decreto ingiuntivo n. 830 del 1999, ma si addentra in questioni sottratte alla sua competenza attinenti alla regolarità processuale del rito monitorio, non rilevabili nemmeno d’ufficio.
2.- Errori di calcolo e omessa pronuncia.
Nell’effettuare i conteggi sono state erroneamente detratte somme percepite dall’avv. F M per altri incarichi professionali, non compresi nella cessione di credito per cui è causa.
Nessuna pronuncia è stata poi effettuata su tutte le cospicue spese affrontate dalla sig.ra Colistro nei vari tentativi di esecuzione del decreto ingiuntivo andati a vuoto.
Alla camera di consiglio del 12.11.2013 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.- Il giudizio in esame verte sulla richiesta, formulata dalla sig.ra R A, di riforma della sentenza del T.A.R. in epigrafe indicata con la quale è stato dichiarato l’obbligo del Comune di Plataci di ottemperare al giudicato formatosi in relazione ad un decreto ingiuntivo.
2.- Con il primo motivo di appello è stato innanzi tutto dedotto che la sentenza impugnata va riformata nella parte in cui non si limita a statuire sulla ottemperanza alla sentenza n. 219/2001 del 7.2.2001 del Tribunale di Cosenza, con cui è stato reso esecutivo il decreto ingiuntivo n. 830 del 1999, ma si addentrerebbe in questioni sottratte alla sua competenza attinenti alla regolarità processuale del rito monitorio, non rilevabili nemmeno d’ufficio, essendo il decreto ingiuntivo passato in giudicato. In particolare la statuizione andrebbe disattesa laddove accenna a possibili opposizioni a precetto e con riguardo alle statuizioni che ne conseguono.
2.1- Osserva la Sezione che non risulta dalla sentenza in esame alcun riferimento alla regolarità processuale del rito monitorio né alcun esplicito accenno ad opposizioni a precetto e alle conseguenti statuizioni.
Il primo Giudice si è limitato ad affermare che l’obbligo di eseguire il giudicato, mediante pagamento delle somme dovute, dovesse essere soggetto a riduzione con riferimento agli importi già corrisposti e che nel caso di specie risultava che il Tribunale di Castrovillari, a seguito di opposizione (a precetto) del Comune di Plataci, aveva accertato l’avvenuto pagamento della somma di £ 21.227.700 da detrarre dal credito originario. Ha quindi ritenuto la sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato discendente dal decreto ingiuntivo, per la somma residua, precisando che esso (con riferimento alla richiesta di pagamento somme quantificate nella diffida, comprendenti anche le spese e le competenze delle procedure esecutive non andate a buon fine e le altre somme ivi indicate) sussisteva solo per le somme espressamente liquidate nella decisione da eseguire e non già per quelle liquidate in aggiunta in un successivo atto di precetto o in altro atto.
Tali considerazioni non costituiscono, ad avviso del Collegio, intrusioni circa la regolarità processuale del procedimento monitorio o la possibilità della effettuazione di opposizioni a precetto, ma considerazioni perspicue circa la domanda formulata dal ricorrente, conformi alla consolidata e condivisa giurisprudenza per la quale nel giudizio di ottemperanza le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti ed onorari successivi al decreto ingiuntivo sono dovute solo in relazione alle spese necessarie ad ottenere la definitività del decreto (richiesta ed estrazione di copie, notificazione, apposizione della dichiarazione di definitività da parte della cancelleria), alla pubblicazione, all'esame e alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, nonché le spese e i diritti di procuratore relative all'atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale;non sono dovute, invece, le spese non funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza quali quelle di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss. c.p.c., poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore. Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dall'eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto.
La censura in esame è quindi insuscettibile di assenso.
3.- Prosegue il motivo di gravame in esame con l’assunto che il T.A.R. ha accolto il ricorso solo parzialmente, decurtando la somma dovuta, sulla base di deduzioni della controparte cui non sarebbe stato possibile controdedurre, mentre avrebbe dovuto essere disposta la notifica “del ricorso” alla parte interessata (cioè alla ricorrente sig.ra R e alla cessionaria del credito sig.ra Colistro), anche se non sussisteva un tale obbligo, stante la ampiezza dei poteri del Giudice in materia de qua.
Secondo l’appellante, se fosse stato instaurato un regolare contraddittorio, la sig.ra R avrebbe potuto contestare la inopponibilità nei suoi confronti della sentenza del Tribunale di Castrovillari prodotta da controparte, per motivi attinenti alla natura del titolo e alla assoluta nullità della sentenza stessa;infatti, pur essendo stata la esecuzione presso terzi, nel corso della quale fu notificato al Comune il precetto opposto, curata da un legale domiciliato in Castrovillari, la opposizione al precetto sarebbe stata incardinata e proseguita con atti illegittimamente notificati presso la Cancelleria del Tribunale di Castrovillari e non presso il domicilio del procuratore.
Comunque la sentenza avrebbe inficiato l’efficacia del precetto, ma non il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.
3.1.- Osserva al riguardo la Sezione che dalle copie degli atti processuali prodotte in giudizio risulta che il Comune di Plataci ha proposto opposizione all’esecuzione promossa da “Colistro G, rappresentata e difesa dall’avv. Forestiero M P, nel cui studio in Cosenza vai Montegrappa n° 35/b, ha eletto domicilio” presso il Tribunale di Castrovillari, tra l’altro perché il credito era già stato pagato, con delibera della G.M. n. 97 del 2001 a saldo delle parcelle in favore dell’avv. M (che aveva ceduto alla sig.ra G C il credito nei confronti del Comune per prestazioni professionali eseguite per £ 46.112.597) per aver rappresentato e difeso l’Ente in virtù degli incarichi professionali ricevuti, chiedendo la detrazione dall’originario credito di cui al decreto ingiuntivo, pari a detta somma, la somma di £ 21.227.600 già pagata, “nonché la relativa quota interessi applicabile solo al residuo di £ 24.884.897 a decorrere dalla messa in mora”.
Dopo che il Giudice dell’esecuzione aveva fissato l’udienza per la comparizione delle parti con decreto del 25.7.2001, disponendo la notifica del ricorso e del decreto alla controparte, risulta che la notifica è stata effettuata alla sig.ra G C presso il procuratore legale costituito in giudizio, avv. M F, domiciliataria, “ope legis”, nella cancelleria del Tribunale civile di Castrovillari.
All’esito della procedura processuale è stata emanata la sentenza n. 22/2004 del G.O.A. del Tribunale di Castrovillari, che, premesso che la sig.ra G C era rimasta contumace nonostante che il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza le fossero stati ritualmente notificati, ha accertato l’intervenuto pagamento della somma sopra citata ed ha accolto l’opposizione proposta dal Comune, dichiarando nullo e privo di efficacia l’atto di precetto opposto e gli atti connessi.
Tanto dimostra la infondatezza delle dedotte censure, atteso che la notifica della opposizione e del decreto di fissazione di udienza sono stati regolarmente notificati, non essendo stato adeguatamente dimostrato che l’avv. Forestiero fosse dall’epoca domiciliata formalmente nel Comune di Castrovillari e comunque essendo stata la notifica effettuata in cancelleria ritenuta valida dal G.O.A. con la inoppugnata sentenza sopra indicata.
Quanto alla circostanza che comunque il decreto ingiuntivo aveva acquistato la forza del giudicato osserva la Sezione che nel giudizio amministrativo di ottemperanza possono essere fatte valere vicende estintive o riduttive del debito fissato nel decreto ingiuntivo ottemperando (Consiglio di Stato, sez. V, 28 marzo 1998, n. 372).
Il decreto ingiuntivo non impugnato acquista infatti autorità di cosa giudicata, in relazione al diritto in esso consacrato, per quanto attiene all'oggetto ed ai soggetti coinvolti, di talché la sua efficacia s'estende a tutte le questioni relative ed impedisce al contempo che, in un successivo giudizio avente ad oggetto una domanda fondata sullo stesso rapporto, se ne proceda ad un nuovo esame. Pertanto, in sede d'ottemperanza del decreto ingiuntivo non opposto, la p.a. convenuta può far valere questioni non dedotte o eccepite nel giudizio esecutivo o di merito, essendo sottoposta ad un vero e proprio obbligo giuridico di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale e di impedire che in un successivo giudizio - avente ad oggetto una domanda fondata sullo stesso rapporto - si proceda ad un nuovo esame delle stesse (Cass. civ. nn. 3244/73, 1244/74 e 4319/76).
Da detta premessa la stessa giurisprudenza ha tratto la conclusione che, in sede di opposizione all'esecuzione, possono essere fatti valere fatti posteriori alla pronuncia del provvedimento giurisdizionale costituente titolo esecutivo, siano essi modificativi o estintivi del rapporto sostanziale (Cass. civ. n. 3244/73), quindi anche eventuali vicende estintive del credito, successive alla pronuncia del decreto di condanna costituente titolo esecutivo.
Le censure in esame non sono quindi assentibili.
4.- Con il secondo motivo di gravame è stato dedotto che, nell’effettuare il conteggio, sarebbero state erroneamente detratte somme percepite dall’avv. F M per altri incarichi professionali, non compresi nella cessione di credito per cui è causa.
A tanto dovrebbe essere posto rimedio, considerato che il credito dell’istante ammontava, sostanzialmente, alla somma di € 39.522,50, indicata come parziale, da aggiornarsi, sia perché calcolata solo fino al 31.12.2009 e sia perché necessitava dell’integrazione di quanto dovuto oltre che per interessi, anche per rivalutazione monetaria. Sulla richiesta il T.A.R. non si sarebbe pronunciato, limitandosi, per la liquidazione del “quantum”, a detrarre dalla somma parziale e non aggiornata indicata dalla ricorrente le somme che il Comune aveva affermato di aver pagato.
Nessuna pronuncia sarebbe stata poi effettuata su tutte le cospicue spese affrontate dalla sig.ra Colistro nei vari tentativi di esecuzione del decreto ingiuntivo andati a vuoto.
4.1.- La Sezione non può condividere detti assunti, innanzi tutto perché le generiche e indimostrate lagnanze circa la erroneità della detrazione di dette somme avrebbero dovuto essere fatte valere nel corso del processo sfociato nella inoppugnata sentenza del Tribunale Civile di Castrovillari sopra citata.
Quanto alla entità delle somme dovute va rilevato che dalla diffida del 18.11.2010, prodotta in copia in atti e richiamata nel ricorso per ottemperanza, risulta che, oltre alla complessiva somma ritenuta dovuta alla data del 31.12.2009 di € 39.522,50, erano vantate spese e competenze per procedure esecutive non andate a buon fine (la sig.ra Colistro aveva affrontato due ulteriori procedure esecutive senza esito positivo, per le quale aveva affrontato spese per £. 4.639.320, cui aveva fatto seguito un’ulteriore inutile procedura di pignoramento) ed anche spese e competenze per la procedura in esame, oltre a successivi interessi e rivalutazione monetaria da liquidarsi a parte.
Al riguardo il T.A.R. ha condivisibilmente affermato, come già in precedenza evidenziato, che l’esecuzione del giudicato ordinario attraverso il meccanismo del giudizio di ottemperanza può essere perseguito per le somme espressamente liquidate nella decisione da eseguire e non già per quelle liquidate in aggiunta nel successivo atto di precetto o in altro atto e non può essere riconosciuto l’obbligo di corrispondere alla parte ricorrente gli interessi sulle somme liquidate in sentenza e su quelle relative alle spese accessorie.
Le censure in esame non possono quindi essere oggetto di accoglimento.
5.- Quanto alla richiesta di declaratoria del diritto al risarcimento dei danni, da quantificarsi in un successivo giudizio o da liquidarsi in via equitativa, essa va dichiarata inammissibile, come da consolidata giurisprudenza, essendo la domanda risarcitoria formulata in maniera del tutto generica, senza alcuna allegazione dei fatti costitutivi;né in tal caso può farsi ingresso alla valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., perché tale norma presuppone l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del pregiudizio subìto (Consiglio di Stato, sez. V, 12 giugno 2012, n. 3441).
6.- L’appello deve essere conclusivamente respinto e deve essere confermata la prima decisione.
7.- Nessuna determinazione può essere assunta in ordine alle spese di giudizio, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.