TAR Bari, sez. I, sentenza 2017-09-08, n. 201700942
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 08/09/2017
N. 00942/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00534/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 534 del 2016, proposto da:
G V, rappresentato e difeso dall'avvocato L P, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via Q. Sella, 120;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l'accertamento e la declaratoria
dell’illegittimità del silenzio inadempimento opposto dal Ministero della Difesa a seguito dell’atto stragiudiziale di diffida e di messa in mora, notificato in data 7-15 gennaio 2016, avente ad oggetto ricostruzione giuridica ed economica della carriera militare del ricorrente a seguito della sentenza del T.A.R. Lazio - Roma, n. 6780 del 9.7.2013;
e conseguente ordine di adozione di specifica e motivata statuizione provvedimentale sulla detta diffida e messa in mora.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2017 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 26.4.2016 e depositato in data 10.5.2016, il Colonnello dell’Aeronautica Militare Violante Giuseppe adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere la pronuncia meglio indicata in oggetto.
In punto di fatto, il ricorrente esponeva che con sentenza n. 6780 del 9.7.2013 il T.A.R. Lazio, Roma, Sezione I bis aveva annullato il provvedimento del Ministero della Difesa relativo alla mancata iscrizione del Violante nel quadro superiore di avanzamento al grado di Colonnello del ruolo normale nel servizio permanente a disposizione del Corpo di Commissariato Aeronautico per l'anno 2004.
In esecuzione di siffatta pronuncia, la Commissione Superiore di Avanzamento dell'Aeronautica procedeva al rinnovo della valutazione per l'avanzamento al grado superiore.
Nella nuova graduatoria di merito, il ricorrente si collocava al primo posto.
Per l’effetto, con decreto dirigenziale del 9.12.2014 il Ministero della Difesa disponeva la promozione del ricorrente al grado di Colonnello con anzianità assoluta a partire dal 1.7.2004.
Tuttavia, l’Amministrazione ometteva di operare la ricostruzione giuridica ed economica della carriera del ricorrente, non corrispondendo le differenze retributive e previdenziali dovute a partire dal 1.7.2004.
Pertanto, con diffida notificata in data 15.1.2016, il ricorrente intimava al Ministero resistente di concludere il procedimento amministrativo in questione.
Dinanzi all’inerzia del Ministero, il ricorrente notificava il presente ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. al fine di ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, deducendo la violazione dei principi di buon andamento della P.A., la violazione della legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria.
In data 27.5.2016, il Ministero della Difesa trasmetteva alla Segreteria del Tribunale copia della relazione della Direzione Generale per il Personale Militare prot. n. M_D GMIL REG2016 0352620 del 23.5.2016.
In tale relazione veniva eccepita l’improcedibilità del ricorso in quanto, nelle more della notifica dell’atto, e più precisamente in data 22.4.2016, il Comando Scuole dell’A.M. - 3^ Regione Aerea aveva trasmesso al Colonnello Violante la nota prot. n. M_D GMIL REG2016 0131949 del 3.3.2016, con la quale comunicava di aver dato luogo alla ricostruzione della posizione giuridica del militare e alla conseguente promozione al grado di Brigadier Generale come da decreto presidenziale del 10.3.2016.
L’Amministrazione resistente precisava, altresì, che il citato decreto era stato inviato per il controllo di regolarità amministrativa all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa in data 30.3.2016 e che non era ancora stato ritrasmesso.
Chiariva, inoltre, che con nota prot. n. M_D GMIL REG2016 0336452 del 17.5.2016 la Direzione Generale aveva illustrato al ricorrente i passaggi dell’attività amministrativa in corso e, nello specifico, che i provvedimenti stipendiali - propedeutici al trattamento di quiescenza e di previdenza correlato alla cessazione dal servizio permanente per età - sarebbero stati emanati solo dopo il perfezionamento del decreto presidenziale mediante apposizione del visto di regolarità amministrativa e contabile.
L’Amministrazione resistente chiedeva, dunque, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Con memoria del 16.5.2016, si costituiva formalmente in giudizio il Ministero della Difesa tramite il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari.
Con ordinanza n. 1206 del 20.10.2016, il Collegio riteneva necessario, al fine del decidere, l’acquisizione di documentati chiarimenti sullo stato del procedimento, ossia, in particolare, se il visto di regolarità amministrativa e fiscale fosse stato apposto o meno e se si fosse proceduto o meno ai consequenziali adempimenti in punto di ricostruzione giuridico-economica della carriera del ricorrente.
In data 2.12.2016, il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare depositava la relazione del 16.11.2016 prot. M_D GMIL REG2016 0666625 rappresentando che:
- in data 20.5.2016 l’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa aveva apposto il visto di regolarità sul decreto presidenziale del 10.3.2016;
- con decreto dirigenziale n. 2^/A/84 del 15.6.2016, sottoposto al visto dell’Ufficio Centrale del Bilancio, l’Amministrazione aveva provveduto a rideterminare gli importi stipendiali spettanti al ricorrente;
- con nota prot. n. M_D GMIL REG2016 0397001 del 15.6.2016, l’Amministrazione aveva comunicato ai competenti Uffici periferici la retribuzione annua lorda utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza del ricorrente;
- con foglio prot. n. M_D ABA003/11779 del 30.6.2016, il Comando Scuole dell’Aeronautica Militare aveva trasmesso detta determinazione stipendiale alle articolazioni competenti per le successive azioni, mettendo in conoscenza il ricorrente.
In data 11.3.2017, il Ministero trasmetteva la nota prot. M_D GMIL REG2017 01333230 del 2.3.2017 con cui si dava atto dell’avvenuta apposizione del visto dell’Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell’Economia e delle Finanze presso il Ministero della Difesa sul decreto dirigenziale n. 2^/A/84.
Infine, in data 19.6.2017, il Ministero trasmetteva la nota prot. M_D GMIL REG2017 0355072 del 13.6.2017 con annessa la documentazione comprovante gli esiti dell’attività amministrativa volta alla ricostruzione economica richiesta dal ricorrente.
Comunicava, altresì, che l’interessato aveva trasmesso i richiesti dati reddituali relativi agli anni 2015-2016, nonché le coordinate bancarie al fine consentire il pagamento di quanto dovuto.
Alla camera di consiglio del 21.6.2017, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Ciò premesso in punto di fatto, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
La documentazione depositata agli atti dal Ministero della Difesa attesta, infatti, che la pretesa del ricorrente sia stata pienamente soddisfatta con la conclusione dell’ iter procedurale di ricostruzione giuridico-economica ed il conseguente pagamento delle somme dovute all’Ufficiale.
Come è noto, per pacifica giurisprudenza “nel processo amministrativo, presupposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., della condanna dell'Amministrazione per il silenzio dalla stessa illegittimamente serbato sull'istanza dell'interessato, è che al momento della pronuncia del giudice perduri l'inerzia dell'Amministrazione inadempiente e che dunque non sia venuto meno il relativo interesse ad agire;di conseguenza, l'adozione da parte della stessa di un provvedimento esplicito, in risposta all'istanza dell'interessato o in ossequio all'obbligo di legge, rende il ricorso o inammissibile per carenza originaria dell'interesse ad agire (se il provvedimento intervenga prima della proposizione del ricorso) o improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (se il provvedimento intervenga nel corso del giudizio all'uopo instaurato)" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 22.1.2015, n. 273, Consiglio di Stato, Sez. V, 14.4.2016, n. 1502).
Pertanto, l’avvenuta emanazione dei provvedimenti richiesti dal ricorrente rende il ricorso improcedibile.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ritiene che possano essere integralmente compensate tra le parti in ragione della sostanziale assenza, nel caso di specie, di un’illegittima inerzia da parte dell’Amministrazione resistente, dato che quest’ultima, a seguito della diffida del ricorrente, aveva tempestivamente avviato l’ iter procedurale in questione, peraltro caratterizzato ex se da particolare complessità e da un significativo numero di Autorità amministrative a vario titolo coinvolte.