TAR Bologna, sez. I, sentenza 2014-09-17, n. 201400889

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2014-09-17, n. 201400889
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201400889
Data del deposito : 17 settembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00032/2010 REG.RIC.

N. 00889/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00032/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 32 del 2010, proposto da:
T M, M V, A A, A S, L R, L B, M G, rappresentati e difesi dall'avv. G A, con domicilio eletto presso Gabriele Bordoni in Bologna, viale XII Giugno 2;

contro

Questura di Ravenna, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;

Ministero dell'Interno;

per l'annullamento

dei provvedimenti del Questore della Provincia di Ravenna del 21 ottobre 2009 con il quale veniva fatto divieto, ex art.6 della l.401/89, come modificata dal D.L. 22 dicembre 1994 n.717, convertito nella l.24 febbraio 1995 n.45 e dal D.lgs. 377/01, di accedere "a tutti gli impianti sportivi ubicati sul territorio nazionale in cui si svolgono incontri di calcio di campionati ed agonistici relativi a tornei nazionali ed internazionali" per la durata di anni 1;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Ravenna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2014 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

A seguito di pacifica invasione di campo avvenuta al termine della partita Ravenna-Padova in data 7 giugno 2009 in Ravenna previo scavalcamento della recinzione della curva sud, per festeggiare la promozione in B della squadra seguita, i ricorrenti sono stati deferiti alla A.G.O. per il reato contravvenzionale di cui all’art. 6 bis, c. 2, legge 401/89 e, di conseguenza, il Questore di Ravenna ha emesso a loro carico l’impugnato divieto di accesso per un anno a tutti gli impianti sportivi ubicati sul territorio nazionale in cui si svolgono incontri relativi a tornei nazionali ed internazionali.

I ricorrenti rilevano che la condotta non integra la fattispecie ex art. 6 bis, c. 2 della legge in quanto posta in essere al termine della partita e non nel corso della manifestazione, come è richiesto dalla norma e che il divieto è eccessivamente generico e indeterminato.

Resiste l’amministrazione.

Il Collegio rileva che, anche se la fattispecie dello scavalcamento della recinzione di contenimento è sanzionata a prescindere dall’essere in corso la partita, come esattamente osserva l’Avvocatura dello Stato, il divieto, per essere effettivamente indiscriminato e per avere ad oggetto tutti gli stadi, in cui si disputino incontri di livello nazionale o internazionale, esistenti in territorio italiano, contrasta con il principio di determinatezza degli impianti inibiti, desumibile dall’art. 6 citato e chiarito da giurisprudenza assolutamente pacifica, anche di questo Tribunale.

Secondo il chiaro tenore della disposizione, infatti, il divieto di accesso non può avere portata indeterminata, ma deve essere circoscritto alle competizioni sportive ed ai luoghi specificamente indicati dall’Autorità di Polizia. Devono, in questa prospettiva, almeno essere indicati: il campionato di calcio, la squadra di riferimento o le partite ed essa relative.

La ratio della norma appare evidente ed è ispirata ad un principio di equilibrio tra esigenze d’incisività della misura di prevenzione connessa alla pericolosità sociale del soggetto sottoposto al provvedimento ed effettivo esercizio di tutte le altre libertà fondamentali dell’individuo, libertà che sono, costituzionalmente, garantite.

Consegue dall’insieme degli elementi appena delineati l’illegittimità del provvedimento impugnato che, riferendosi a tutti gli impianti in territorio nazionale senza limitazioni di tempo, si rivela estremamente generico, sostanzialmente indeterminato e dunque non conforme al contenuto della previsione normativa applicata (es. TAR Emilia Romagna I 1597/06, TAR Veneto 202/03, TAR Lombardia I 207/06, TAR Toscana I 1752/05 e 3941/06, TAR Lombardia III 1978/09, TAR Veneto III 2651/08 e 2741/02, TAR Lombardia III 1935/10, TAR Abruzzo Pescara 271/13, TAR Campania V 123/13 e 3124/12, TAR Emilia Romagna Parma 111/12, TAR Lombardia III 3142/11, TAR Lazio I ter 6136/11, TAR Toscana II 1463/11).

Tanto più che manca qualsiasi motivazione, nel provvedimento, sulla proporzionalità tra il carattere generale del divieto imposto ed alcune circostanze pacifiche in causa quali il carattere del tutto pacifico della condotta, il suo avvenimento dopo la fine della partita, l’impegno dei ricorrenti per evitare che altri tifosi invadessero il campo di gioco, nonchè la mancanza di conseguenze quali ritardi, interruzioni o altri disservizi.

Il ricorso deve pertanto essere accolto nel suo secondo motivo, con assorbimento del primo.

Le spese possono essere compensate in via equitativa con riguardo alla natura della controversia.

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