TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-01-16, n. 202400798

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-01-16, n. 202400798
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202400798
Data del deposito : 16 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/01/2024

N. 00798/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02727/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2727 del 2019, proposto da Comaba, Fortuna S.A.S di -OMISSIS- &
C., Fo.Co.Me Group S.r.l., Lido Miramare S.a.s. di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato R G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Ministro in carica e Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Campania, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la declaratoria

del diritto dei ricorrenti, previa risoluzione, ove occorra, degli accordi stipulati in data 9 marzo 2006 ed in data 12 gennaio 2007:

-al risarcimento del danno a diverso titolo complessivamente subito dalle ditte concessionarie ricorrenti per la mancata consegna, nei tempi previsti e/o comunque congrui, delle aree demaniali loro assegnate;

-in via gradata, al riconoscimento del danno a diverso titolo complessivamente subito a titolo di responsabilità aquiliana per il mancato rispetto del principio di buona amministrazione;

nonché per la condanna

delle Amministrazioni intimate al ristoro di quanto ai titoli sopra indicati, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Commissario di Governo per L'Emergenza Rifiuti Bonifiche e Tutela delle Acque Nella Regione Campani;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore la dott.ssa Rosaria Palma all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 ottobre 2023 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, nella qualità di concessionari degli arenili siti nell'area Coroglio – Bagnoli (NA) –aree soggette a bonifica mediante ripascimento- ove svolgono attività di stabilimento balneare, agiscono (in riassunzione a seguito di declaratoria di difetto di competenza del Tar Napoli, sentenza n. 6649/2019) per il risarcimento del danni asseritamente subiti in ragione della mancata consegna, nei tempi previsti e/o comunque congrui, delle aree demaniali loro assegnate, lamentando l’inadempimento degli accordi stipulati in data 9 marzo 2006 ed in data 12 gennaio 2007 tra il Consorzio ricorrente e il Commissario straordinario per l’emergenza bonifiche ed altre amministrazioni.

2. In via gradata, chiedono riconoscersi i danni asseritamente occorsi a titolo di responsabilità aquiliana sul presupposto che le opere di bonifica dovuto essere concluse agli inizi del 2007 se la P.A procedente si fosse tempestivamente avveduta ed attivata per superare l’indisponibilità della sabbia da riporto.

3. A fondamento della domanda rappresentano:

- di essere stati destinatari delle ordinanze del 16.8.2006, adottate dall’Autorità Portuale di Napoli, per la sospensione dei titoli concessori al fine di consentire la consegna della zona interessata dalla bonifica libera da persone e cose;

- di aver sottoscritto, per il tramite del Consorzio Mare Bagnoli, in data 9.3.2006 un accordo con il Commissario straordinario, a mezzo del quale si era pattuito che “ gli interventi di bonifica degli arenili – in termini di rimozione dello strato di sabbia di circa 1 metro, della posa in opera del telo TNT e del ripascimento con idonea sabbia di cava e di costruzione dell’impianto di trattamento, dovranno comunque essere ultimati entro il 1° trimestre dell’anno 2007, mentre il completamento dei lavori inerenti il diaframma ed il dreno perimetrale, fatta salva la necessità di non interferire con la stagione balneare, dovrà intervenire entro e non oltre il 31.12.2007 ”;

- di avere, quindi, sottoscritto in data 12.1.2007, sempre per il tramite del Consorzio Bagnoli, un secondo accordo con il quale si concordavano delle nuove scadenze per salvaguardare l’esercizio delle attività imprenditoriali e, segnatamente, il 5.3.2007, come data di ultimazione dei lavori dei lotti a) e b), e il 31.3.2007, come data di ultimazione dei lavori del lotto c);
il 30.4.2007 per l’ultimazione dei lavori di Coroglio centro e il 30.5.2007 per l’ultimazione Coroglio Sud.

- di avere ricevuto, con nota prot. n. 3015/U/CD del 27.3.2007, la comunicazione da parte del Commissario della indisponibilità della sabbia necessaria a sostituire quella già rimossa e, conseguentemente, dello slittamento sine die dei tempi di ultimazione dei lavori;

-di essere stati destinatari della delibera n. 371 dell’8.7.2009 con la quale l’Autorità Portuale di Napoli ha rinnovato per 4 anni integralmente la concessione al Lido Fortuna e solo parzialmente al Consorzio (750 mq. su 10.550) in relazione alla località Rotonda belvedere – Pozzuoli, mentre ha ritenuto non rinnovabili le concessioni demaniali poste a “sud della colmata” del Consorzio, della Fo.Co.Me Group s.r.l., della G &
D s.r.l., del Lido Miramare s.a.s., che, pertanto, permangono sospese;

-di avere, quindi diffidato, senza esito alcuno, con raccomanda del 29.6.2011, le Amministrazioni resistenti a elaborare una proposta transattiva per il ristoro dei danni patiti a causa del protrarsi delle operazioni di bonifica.

4. L’atto di riassunzione, in particolare, risulta notificato sia alla la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ritenendosi tale soggetto succeduto ope legis sia dal lato passivo che attivo al Commissariato Straordinario di Governo per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania (unico destinatario del ricorso originariamente incardinato innanzi al Tar Napoli), sia al Commissario.

5. Si è costituita per le Amministrazioni la difesa erariale eccependo il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in ogni caso, l’infondatezza delle domande attoree.

6. Con l’ordinanza istruttoria del 5 maggio 2023 (finalizzata all’acquisizione in giudizio delle eventuali ordinanze commissariali adottate ai sensi dell’art. 41 comma 6 quinquies del d.l. 69/2013), sono stati evidenziati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73 comma 3 c.p.a, anche i profili di inammissibilità stante l’omessa notifica del ricorso in riassunzione alla Regione Campania.

7. All’udienza pubblica di smaltimento dell’arretrato, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis c.p.a, la causa, sentiti i difensori delle parti presenti è stata trattenuta in decisione.

8. L’esame della documentazione versata in atti dall’Amministrazione in adempimento degli incombenti istruttori disposti dal Collegio è sufficiente a dare evidenza dell’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva dell’intimata Presidenza del Consiglio dei Ministri.

9. A monte della vicenda commissariale oggetto di causa, l’O.P.C.M. 01.02.2008, n. 3654, recante “ Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare lo stato di criticità in materia di bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali della regione Campania”, precisava espressamente che “ La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile è estranea ai rapporti comunque nascenti in dipendenza del compimento delle attività del Commissario delegato ” (all’art. 5, comma 1).

10. Premessa, quindi, la riferibilità dei rapporti sorti per effetto dell’attività del Commissario di Governo esclusivamente alla Regione Campania quale Amministrazione competente in via ordinaria, si osserva che l’art. 15 O.P.C.M. 19.12.2008 n. 3721, ha previsto, da un lato, la proroga sino al 30.06.2009 dell’incarico già conferito al Commissario delegato, per la prosecuzione di tutte le iniziative necessarie al definitivo ritorno nell'ordinario rispetto al contesto di criticità nel territorio della Regione Campania, stante, in forza di d.P.C.M. 25 gennaio 2008, la cessazione dello stato di emergenza al 30 giugno 2008 (in termini, T.A.R. Roma, Lazio sez. I, 13/02/2017, n.2365).

11. Di poi, con O.P.C.M. 19.02.2010 n. 3849 è stato nominato (art. 9 comma 6) un nuovo commissario per il compimento, entro e non oltre il 31.01.2011, delle iniziative necessarie alla liquidazione della struttura commissariale anzidetta (ordinanza n. 3654/2008), ivi compresa la chiusura della gestione contabile e del contenzioso ancora pendente, con facoltà altresì di concludere accordi transattivi, ed al completamento delle procedure di trasferimento agli enti ordinariamente competenti delle opere e delle attività unitamente alla relativa documentazione amministrativa ed alle risorse finanziarie (art. 9 comma 7).

12. Con le ulteriori O.P.C.M. n. 3863/2010, n. 3891/2010 n. 4021/2012, è proseguito il conferimento al Commissario delegato del compito del descritto trasferimento.

13. Rilevano inoltre, le O.C.D.P.C. n. 604/2019 e n. 725/2020 con le quali le risorse residue giacenti sulla contabilità speciale n. 1731 (intestata al Commissario), d’intesa con la Regione Campania, sono state trasferite al bilancio della Regione Campania previa approvazione, da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un piano degli interventi predisposto dalla medesima Regione.

14. Ciò posto, l’art. 1, comma 422 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), ha espressamente previsto che “ alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992.

Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati ”.

15. La disposizione anzidetta trova inequivoca e letterale applicazione in tutti i casi in cui sia scaduto lo stato d’emergenza, ivi compresi gli stati emergenziali scaduti, come nel caso in esame, prima dell’entrata in vigore della legge n. 147/2013 ed è confermata dalla vigente formulazione dell’art. 24 comma 6 del Codice di protezione civile (d.lgs. 1/2018).

16. Alla luce del quadro normativo sopra evidenziato, alla data di proposizione dell’atto di riassunzione innanzi a questo Tribunale, la Regione Campania certamente era subentrata al Commissario di Governo in tutti i rapporti già facenti capo alla struttura commissariale, compresi i procedimenti giurisdizionali pendenti, tenuto conto anche dell’individuazione del primo Commissario (in origine, il direttore tecnico dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Regione Campania) in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 1, comma 422, secondo periodo, della l. n. 147 del 2013.

17. Ne consegue il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione al presente giudizio: la citata legge citata 147/2013, all’art.

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