TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2019-11-18, n. 201913229
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Pubblicato il 18/11/2019
N. 13229/2019 REG.PROV.COLL.
N. 07814/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7814 del 2019, proposto da
R C, U C, rappresentati e difesi dagli avvocati A B e M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Direzione del Genio Militare per la Marina di Roma (MARIGENIMIL), non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio-rigetto formatosi in data 05/05/2019 sulla domanda presentata in data 05/04/2019 di accesso ai seguenti documenti amministrativi:
1) Elenco delle limitazioni al diritto di proprietà imposte ex art. 322 e ss. del D.Lgs. n. 66/2010 sugli immobili circostanti il comprensorio sede della “Stazione Radio Ricevente del Centro Telecomunicazioni M.M.” di Roma, sito in località “S. Alessandro”, a far data dal 01/01/2010;
2) Elenco degli immobili (terreni e fabbricati) soggetti alle limitazioni imposte ex art. 322 e ss. del D.Lgs. n. 66/2010 a tutela della “Stazione Radio Ricevente del Centro Telecomunicazioni M.M.” di Roma, sito in località “S. Alessandro”, a far data dal 01/01/2010;
nonché per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione suddetta;
e la condanna
del Ministero della Difesa, per il tramite della Direzione del Genio Militare per la Marina di Roma (MARIGENIMIL), all'ostensione dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2019 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I Sigg.ri Renato Ricci e Umberto Ricci, odierni esponenti, rappresentano quanto segue.
1.1 In data 5/04/2019 essi inoltravano formale istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 alla competente Direzione del Genio Militare per la Marina di Roma (MARIGENIMIL) – Sez. Demanio – Nucleo Servitù Militari, chiedendo di poter prendere visione ed estrarre copia di quei documenti amministrativi necessari e sufficienti a conoscere se alcuni immobili ad essi intestati a far data dal 2010 in poi fossero stati e fossero tuttora assoggettati a servitù militare a salvaguardia della vicina “Stazione Radio Ricevente del Centro Telecomunicazioni M.M.” sita in Roma, in località “S. Alessandro”, anche al fine di valutare la ricorrenza dei presupposti per tutelare dinanzi alle autorità competenti i rispettivi e conseguenti diritti patrimoniali previsti dall'art. 325 del D.Lgs. 66/2010 ("Indennizzo per le limitazioni");
1.2 Per dimostrare di essere titolari di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla conoscenza dei documenti richiesti, gli odierni esponenti specificavano che sugli stessi immobili era stata già imposta con Decreto n. 80 del 23/12/2004, adottato dal Comandante in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d’Otranto di Taranto, una servitù militare di durata quinquennale costituita a salvaguardia della predetta “Stazione Radio Ricevente del Centro Telecomunicazioni M.M.” sita in Roma, in località “S. Alessandro”, allegando a tal proposito, oltre al suddetto Decreto impositivo, i due Decreti Ingiuntivi pronunciati dal Tribunale Civile di Roma, con cui era stata giudizialmente riconosciuta loro la spettanza di un indennizzo in ragione della predetta servitù militare;
1.3 La predetta istanza non otteneva alcun riscontro dall’Amministrazione nel termine di cui all'art. 25, comma 4, della L. n. 241/1990.
2. Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 4 giugno 2019 e depositato il successivo 19 giugno, gli odierni esponenti, deducendone l’illegittimità sotto svariati profili, hanno quindi impugnato il silenzio formatosi sull’istanza di accesso agli atti per il seguente, articolato motivo:
- Violazione dei principi di imparzialità e di trasparenza dell'attività amministrativa (art. 97 della Costituzione);Violazione degli artt. 22 e 24, comma 7, della L. n. 241/1990:
A dire della parte ricorrente, il diniego tacito formatosi con il decorso di trenta giorni dalla proposizione dell'istanza dovrebbe ritenersi illegittimo per violazione dell'articolo 24, comma 7, della L. n. 241/1990, ai sensi del quale «deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici». D’altra parte, la fattispecie concreta non sarebbe sussumibile né tra le ipotesi di esclusione del diritto di accesso contemplate nell'articolo 24, comma 1, della L. n. 241/1990, né tra le ipotesi di limitazione del diritto di accesso per motivate esigenze di riservatezza, atteso che tali esigenze, nel caso di specie, non sussisterebbero.
3. Il Ministero della Difesa, ancorché ritualmente intimato, non si è costituito nel presente giudizio.
4. Alla camera di consiglio del 23 ottobre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei termini di seguito precisati.
1.1 Il Collegio preliminarmente ritiene di precisare che l’art. 22 della Legge n. 241 del 1990, ai fini dell’esercizio del diritto di accesso, con il 1° comma, lett. b), richiede la titolarità di “ un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso ” e, con il successivo 3° comma, stabilisce che “ tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati all'art. 24 c. 1, 2, 3, 5 e 6 ”.
Il successivo art. 24 della Legge n. 241 del 1990, con il 7° comma, stabilisce che “ deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici ”.
In sostanza, i presupposti che legittimano il cittadino ad esercitare il diritto di accesso sono costituiti da un interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l’accesso, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, ma comunque giuridicamente tutelato e un nesso di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l’ostensione, da intendersi in senso ampio, poiché la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la tutela dell’interesse giuridicamente rilevante (TAR Lazio, Sez. II, 1 marzo 2018, n. 2299;Cons. Stato, Sez. IV, 19 ottobre 2017, n. 4838;Cons. Stato, Sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55). L’accesso, pertanto, si configura come uno strumento funzionale alla salvaguardia di singole posizioni differenziate – qualificate e correlate a specifiche situazioni rilevanti per la legge – che vanno dimostrate dal richiedente che intende tutelarle e non come uno strumento funzionale alla tutela di un interesse generico e diffuso alla conoscenza degli atti amministrativi, e tanto, al fine di evitare che l’accesso possa essere utilizzato per conseguire improprie finalità di controllo generalizzato sulla legittimità degli atti dell’Amministrazione nonché come strumento di ispezione sull'efficienza dell’attività amministrativa, inteso, nella sostanza, ad acquisire una serie di informazioni su un particolare settore, allo scopo di valutarne l'efficienza e di verificare eventuali e non ancora definite forme di lesione della sfera dei privati (Cons. Stato, Sez. III, 12 marzo 2018, n. 1578;Cons. Stato, Sez. Sez. IV, 19 ottobre 2017, n. 4838;Cons. Stato, Sez. VI, 25 agosto 2017, n. 4074;TAR Lazio, Sez. II, 10 settembre 2015;TAR Lazio, Sez. III, 3 gennaio 2012, n. 30).
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che il giudizio in materia di accesso ai documenti è rivolto ad accertare la sussistenza o meno del titolo all'accesso, nella specifica situazione, alla luce dei parametri normativi, e indipendentemente dalla maggiore o minore correttezza delle ragioni addotte dall'Amministrazione per giustificare il diniego stesso (Cons. Stato, Sez. V, 27 maggio 2011, n. 3190).
1.2 Alla stregua della disciplina sul procedimento amministrativo, i portatori di un interesse specifico hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, intendendo per tali le situazioni giuridiche soggettive che presentino un collegamento diretto e attuale con il procedimento amministrativo cui la richiesta di accesso si riferisce.
In particolare, deve ritenersi che la nozione di “interesse giuridicamente rilevante sia più ampia rispetto a quella dell’interesse all’impugnazione, caratterizzato dall’attualità e concretezza dell’interesse medesimo, e consenta la legittimazione all’accesso a chiunque possa dimostrare che il provvedimento o gli atti endoprocedimentali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica” (Cons. Stato, IV Sez., 3 febbraio 1996 n. 98;14 gennaio 1999 n. 32).
2. Detti presupposti ricorrono nel caso di specie.
2.1 Occorre considerare che la parte ricorrente fonda il proprio diritto all’accesso sull’asserita rilevanza degli atti sopra richiamati: gli odierni esponenti sono, senza dubbio, titolari di una posizione qualificata che rendono la loro pretesa conoscitiva legittima e fondata, in quanto risultano titolari di un interesse diretto, concreto e attuale alla visione ed estrazione di copia della richiesta documentazione. In particolare, i documenti richiesti riguardano la situazione di taluni immobili ad essi intestati, nell’eventualità che a far data dal 2010 in poi gli stessi siano stati e siano tuttora assoggettati a servitù militare;quindi, i documenti contengono o possono contenere dati propri degli immobili dei sigg.ri Circi, e risultano pertanto indispensabili ai fini della verifica dei presupposti per la tutela dei lori diritti patrimoniali dinanzi alle competenti autorità.
2.2 Inoltre, il Collegio rileva che i documenti richiesti dai Sigg.ri Circi non rientrano tra le categorie espressamente sottratte all’accesso ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 241 del 1990 e degli artt. 1048 e ss. del D.P.R. n. 90 del 2010: pertanto, i suddetti documenti non presentano i caratteri della riservatezza e dovranno, dunque, essere resi accessibili al ricorrente. In definitiva, deve esserne garantito l’accesso alla parte ricorrente al fine di curare e difendere i propri interessi giuridici.
3. Il ricorso va dunque accolto, sussistendone tutti i presupposti, con conseguente annullamento dei provvedimenti gravati e contestuale ordine alla resistente Amministrazione di consentire l’accesso alla parte ricorrente, mediante estrazione di copia, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza.
4. La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata esime il Collegio dalla pronuncia sulle spese.